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Data di pubblicazione: 16 gennaio 2018

Vigili pagati dai privati. E le Posizioni Organizzative?

Uff. Stampa

Si riporta di seguito un documento contenete uno schema di lettera da firma del Sindaco da inviare ad ANCI e uno schema di comunicazione da inviare da parte dei comandanti di Polizia Locale alle rappresentanze sindacali nazionali.

La tematica è quella della particolare condizione di “compressione” lavorativa che vivono tutti i responsabili di Posizione Organizzativa dei comuni di medio piccole dimensioni ed in particolare i comandanti delle Polizie Locale, spesso anche responsabili di Protezione Civile.  

In tale contesto, l’art. 22 comma 3-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L n. 96/2017 (i così detti servizi di polizia stradale a pagamento) esacerba in modo insopportabile il problema.

 

Spett. ANCI

 

 

 

Oggetto: Art. 22 comma 3-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L n. 96/2017 – Osservazioni.

 

 

Come noto l'art.22, comma 3-bis, del D.L.n.50/2017, conv. con modificazioni in L.n.96/2017 prevede che:


" A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti."

  

Nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento che disciplinando l’impiego del personale sarà adottato, salvo diversa interpretazione di Codesta Associazione, dalla Giunta Comunale e prima di incontrare le rappresentanze sindacali, la scrivente vorrebbe poter affrontare e risolvere la seguente problematica, ampiamente diffusa nei comuni di medio piccole dimensioni.

 

In tali enti i responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, sopperiscono inevitabilmente e ingiustamente alle carenze di personale con ore aggiuntive non remunerate.

 

Con l’applicazione di questo nuovo istituto, per il quale peraltro occorrerà richiedere in via preventiva l’adesione volontaria del personale attenendo a servizi da rendere extra orario lavorativo, nei comuni con pochi (pochissimi) “vigili” ci si troverà nella seguente singolare situazione.

 

Nel caso in cui i pochi operatori in pianta organi si rendano disponibili a svolgere il servizio, questo necessiterà della presenza di tutti e dovrà essere reso necessariamente ed inevitabilmente anche i titolari di posizione organizzativa che in tale ambito, val la pena di evidenziare, svolgono la mera attività di regolazione del traffico al pari di qualsiasi altro operatore. Pertanto i privati remunereranno il comune per la prestazione resa, in modo proporzionale alle ore prestate dai singoli dipendenti, mentre il comune non potrà remunerare i titolari di posizione organizzativa.

 

In sostanza l’ente introiterà somme dovute a fronte di prestazioni erogate dal proprio personale che però non remunererà, disattendendo nella sostanza lo stesso principio sancito nella prima parte dalla novella. 

 

Volendo poter applicare la norma con giustizia ed equità, evitando peraltro il comprensibile disappunto del personale in questione, si chiede a Codesta Associazione di valutare /proporre una auspicabile adeguata interpretazione applicativa della disposizione sollecitando in tal senso anche l’ARAN in analogia a quanto in sostanza già previsto dall’art. 40 del CCNL 22.01.2004.

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che verrà prestata alla presente, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

 

Cordiali saluti.

 

 

Il Sindaco

 

 

 

 

 

NOTA DA TRASMETTERE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

 

 

 

 

I delegati sindacali sanno bene che nei comuni di piccole dimensioni, che sono la maggioranza, il personale, diversamente dagli Enti e strutture di maggior dimensione (grandi comuni, regioni e ministeri), vive una condizione lavorativa decisamente e ingiustamente più pesante.

Il personale non titolare di posizione organizzativa sconta una remunerazione di salario accessorio risibile rispetto ai colleghi degli Enti di maggior dimensione. (“Produttività” particolarmente ridotta, e altri istituti sostanzialmente inesistenti a fronte di prestazioni comunque erogate quali: indennità di turnazione, reperibilità e indennità diverse.)

Senza contare le mortificanti differenze a parità di lavoro tra un comune e l’altro dovute a fattori del tutto estranei alla qualità e quantità di lavoro svolto (ricchezza del comune, scelte politiche degli amministratori etc.) in barba ai principi costituzionali. 

Più penalizzate sono le c.d. posizioni organizzative.

Nei piccoli comuni, stante le esigue disponibilità di personale, gli stessi amministratori non hanno spesso possibilità di scegliere a chi conferire la responsabilità degli uffici. Ne consegue che anche chi non se la sente (per capacità, condizione di salute o famigliare) è costretto a ricoprire su incarico del Sindaco il ruolo di responsabile di ufficio. 

Tantissimi vorrebbero rinunciare a tale incarico e alla conseguente attribuzione di posizione organizzativa; questo la dice lunga circa la condizione di tali dipendenti.

Le ragioni sono molteplici:

il carico di lavoro è assolutamente imponente rispetto alle posizioni organizzative dei comuni più grandi o della città metropolitane o delle regioni;

il personale a disposizione e molto più limitato quindi il dipendente titolare di posizione organizzativa deve sopperire fermandosi più a lungo sul posto di lavoro (gratuitamente perché come noto il lavoro straordinario non può essere retribuito);

la miope disposizione di legge volta a contrastare il fenomeno dell’assenteismo si abbatte irrazionalmente sui dipendenti con posizione organizzativa; questi dipendenti non possono nemmeno ammalarsi poiché in tal caso subirebbero una enorme decurtazione dello stipendio (solo loro, non gli altri dipendenti) malgrado poi, incredibilmente, restino responsabili del servizio e debbano poi sopperire al lavoro non svolto per le succitate carenze di personale; 

le responsabilità sono le stesse del dirigente di grandi comuni o degli altri Enti ma oltre ad essere remunerato molto di meno il dipendente titolare di posizione organizzativa non può far conto su altre strutture di cui si avvalgono i dirigenti di grandi Enti (servizio avvocatura etc.), ne conseguono rischi molto alti di danno erariale, civile o penale che possono letteralmente “distruggere” la vita di un dipendente senza tutele che alla fine guadagna la terza o quarta parte di un dirigente. La maggior parte dei responsabili di servizio deve pagarsi anche una assicurazione per colpa grave.

Negli ultimi tempi per coloro che hanno responsabilità di protezione civile, oltre ai rischi gravissimi a cui sono esposti, conseguono obblighi di turni estenuanti di lavoro non remunerato a seguito dell’obbligo di presidiare i C.O.C.  durante le Allerte meteo.

Tale incombenza nei comuni piccoli può ricadere anche su altri titolare di posizioni organizzative come il comandante della Polizia Municipale,  il responsabile dell’ufficio tecnico o dei servizi sociali etc. che si alternano con il responsabile della protezione civile; il tutto senza contare che il lavoro ordinario deve poi comunque essere svolto.     

Con la presente quindi si chiede al Sindacato di porre doverosamente in evidenza queste problematiche nel tavolo di trattativa con la Funzione Pubblica proponendo almeno un tetto al di sopra del quale le ore lavorate in eccesso dai titolari di posizioni organizzative vengono retribuite e, comunque, almeno la modifica sotto riportata.

Retribuzione del lavoro straordinario per po  in caso di Allerte meteo e calamità

L’articolo 10 del CCNL  31.3.1999 è modificato come segue.

 

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

(art. 10 CCNL 31.3.1999)

 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001, ad eccezione del compenso per il lavoro straordinario svolto dal personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa in occasione di Allerte meteo diramate dalla regione e in occasione di eventi calamitosi di origine naturale o antropica.

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