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Data di pubblicazione: 03 novembre 2003

Vendita di occhiali

Risoluzione del Ministero delle Attività Produttive


Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi
Ufficio D2 - disciplina del Commercio

Prot. N. 558152 Allegati Roma, 14.10 2003 Risposta la foglio N. 3898 del 10.4.2003


Oggetto: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114. Esercizio commerciale di ottico

Codesto ufficio ha chiesto, con la nota a margine indicata, un parere in merito alla possibilità per un esercizio commerciale di ottica, non abilitato all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, di effettuare, su prescrizione medica presentata dal cliente, il montaggio di lenti per occhiali correttivi dei difetti visivi, presso una ditta esterna regolarmente abilitata.
Relativamente a quanto sopra richiesto, è necessario fare una premessa, precisando che l’esercizio dell’attività di ottico è disciplinato da una speciale normativa di settore diversa, invece dalla disciplina generale del commercio, dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Pertanto, nell’ipotesi in cui un soggetto voglia intraprendere insieme alla professione di ottico anche l’attività di vendita di articoli ottici dovrà munirsi altresì dei requisiti richiesti dalla normativa per i commercio dei prodotti non alimentari, previsti dall’art.5 del decreto legislativo 114/98.
Tale commercializzazione avrà, quindi, fra i prodotti di ottica, soltanto quelli per i quali non è richiesta una professionalità specifica e cioè occhiali da sole non graduati, binocoli, macchine fotografiche ecc..
In merito, quindi, a quanto segnalato da codesto Servizio di polizia municipale, circa l’attività descritta in premessa, di un esercizio commerciale di ottica, non abilitato alla professione sanitaria, si osserva che la stessa non sembra, ad avviso della scrivente, possa essere svolta per diverse motivazioni riportate nel prosieguo.
Al riguardo, degno di rilievo normativo è il D.M. 23 luglio 1998 del Ministero della salute, recante disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell’art. 20 del d.lgs n. 46 del 24/2/1997, il quale articolo prevede che “… con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati ala vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari…”.
Pertanto, in esecuzione di quanto sopra stabilito il D.M. 23/7/98, modificato poi dal decreto 21 dicembre 1999, ha disposto all’art.1 che “….La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico…”.
In sintesi, i succitati provvedimenti hanno riservato la vendita di occhiali con lenti ad azione correttiva (che sono dispositivi medici) agli ottici, ad eccezione degli occhiali premortati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi, per i quali la vendita può avvenire, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi autorizzati alla vendita di articoli sanitari.
Da ultimo si accenna al decreto interministeriale Salute/Attività produttive del 3 febbraio 2003, recante la “Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto, avvertenze, precauzioni e rischi collegati all’uso” che ha disciplinato, inoltre, la vendita di lenti a contatto, correttive dei difetti visivi.
Inoltre, gli articoli 2 e 3 del predetto D.M. 23/7/98 forniscono ulteriori elementi di risposta al quesito in oggetto, sancendo rispettivamente che “ …La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo – L’esercente l’attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all’utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l’uso …”.
Di conseguenza, ad avviso dello scrivente, gli occhiali da vista, effettuati in base a prescrizione medica, devono essere consegnati al cliente dall’ottico che li ha realizzati, o comunque da altra persona in presenza di un ottico, abilitato, quindi, all’esercizio della professione sanitaria e non quindi da una ditta esterna, anche se regolarmente abilitata, a cui sia stata affidata la commessa del montaggio di lenti graduate su occhiali correttivi di difetti visivi, come prospettato nella fattispecie da codesto Servizio di polizia municipale.
Appare chiaro, infatti, che oggetto della transazione commerciale è un dispositivo medico il quale, ad avviso dello scrivente, al momento della consegna, deve poter essere provato dal cliente ed eventualmente rettificato in base alle necessità.
Quanto sopra, in osservanza e nel rispetto, altresì, della finalità da perseguire della tutela della salute pubblica e del consumatore.
La presente è inviata, per conoscenza, al Ministero della salute per le osservazioni e le eventuali determinazioni che il medesimo intenda assumere al riguardo, con preghiera di voler cortesemente informare anche lo scrivente Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario SPIGARELLI)
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