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13 giugno 2012

Diffida ex Art. 23 Comma 13 Bis

Questo Comando ha accertato l' installazione di importante e pericoloso pannello luminoso abusivo sanzionato col comma 4 dell'art. 23. Si sono succeduti cronologicamente questi eventi:


1) Elevato verbale C.d.S. 23/4;


2) Ricorso avverso verbale C.d.S. 23/4 al Prefetto con esito: respinto ed obbligo di rimozione del tabellone;


3) Diffida del Comune quale Ente proprietario della strada di rimozione del tabellone (23/13bis C.d.S.). Avvio del Procedimento;


4) Inottemperaza alla diffida. Elevata sanzione 23/13bis C.d.S.;


5) Ricorso al G.d.P. avverso Ordinanza Ingiunzione nella quale si confermava la violazione dell'art. 23/4^ C.d.S. con accoglimento di sospensiva;


6) Ricorso cui al punto 5) respinto;


7) Ricorso al Prefetto avverso sanzione cui al punto 4) con esito: Respinto;


8) Ricorso al G.d.P. avverso Ordinanza Ingiunzione cui al punto 7) adducendo fra le motivazioni che il Comune non potesse diffidare la ditta in quanto il G.d.P. ha concesso sospensiva (punto 5);


Si richiede se il provvedimento di diffida è supportato da autonoma fattispecie sanzionatoria oppure la presenza di sospensiva concessa dal Giudice di Pace nell'ambito della valutazione dell'ordinanza Ingiunzione per la violazione ex art. 23/4 possa in qualche modo influire sull'applicazione dell'art. 23/13bis. Si richiede inoltre se in presenza di ricorso anche alla sentenza del Giudice di Pace sia possibile per l'Ente procedere comunqe alla rimozione del tabellone.

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