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19 novembre 2020

Cantiere fermo

Anni addietro una impresa edile ha posizionato una gru sul ciglio della strada. I lavori di realizzazione del relativo immobile si sono però arrestati. L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è nel frattempo scaduta e non è stata rinnovata. L’impresa è stata bonariamente invitata a rimuovere l’oggetto, invito disatteso. Questo Comando ha pertanto provveduto a sanzionare l’Impresa ai sensi dell’art. 21 con relativa intimazione alla rimozione del cantiere. Avverso il verbale è stato proposto ricorso al Prefetto con esito negativo. Il Prefetto ha confermato il verbale intimando altresì al ricorrente di procedere alla rimozione di gru e cantiere entro 30gg e disponendo che il Comune intervenga per il ripristino dei luoghi in caso di inadempienza. Stante ciò si chiede se: può il Comune procedere alla rimozione dell’oggetto, decorsi i termini intimati dalla Prefettura ma comunque ben prima che l’Ente abbia formale notizia di eventuale ricorso presentato presso il giudice di Pace avverso l’ordinanza della Prefettura? Considerato che il cantiere in parola insiste in parte su suolo pubblico ed in parte su area privata e che risulta completamente recintato, è necessaria un’autorizzazione rilasciata dalla Procura o da altro Ente competente per poter accedere all’area, mancando di fatto la collaborazione dell’impresa? Ed in ultimo, vista l’inottemperanza all’ordinanza della Prefettura, si dovrà procedere a notiziare la Procura per il reato di cui all’art 650 C.P. nei confronti dei titolari della suddetta impresa?

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