art. 110 comma 10 del TULPS
Spett.le Redazione di P.M., vorrei porvi un quesito in merito ad un verbale redatto dal Comando Guardia di Finanza di Livorno a seguito di controllo in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.
In data 27.02.2006 i militari della Guardia di Finanza accertavano presso un bar di questa città che un apparecchio da divertimento risultante dai registri A.A.M.S "scollegato e in magazzino" era invece in funzione all'interno dell'esercizio pubblico e non collegato alla rete telematica. Per quanto sopra, veniva redatto un verbale di violazione alle norme di cui all'art. 110 comma 9 lettera d) del TULPS come modificato dalla Legge n. 266 del 2005. Per tale violazione l'esercente doveva pagare alla sezione Accise/Monopoli quale sanzione amministrativa con il modello F24 indicando il tributo 5134 entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, la cifra di Euro 1.000, proponendo eventuale opposizione alla stessa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Scaduti i termini per ricorrere od oblare il verbale, la stessa AAMS emetteva in data 24.09.2007, come previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, ordinanza ingiunzione di pagamento richiamando l'art. 110 comma 9 del TULPS, in applicazione del R.D. 14.04.1910 n. 639 e della Legge 241/90, per la cifra di _ 1.400, indicando ancora come pagamento il modello F24 - Accise e codice tributo 5134. Nell'ingiunzione, veniva intimato che in caso di mancato pagamento, la sanzione sarebbe stata riscossa mediante iscrizione a ruolo, indicando quale Autorità a cui opporsi il giudice di pace competente per territorio.
In data 9 agosto 2011, l'AAMS, inviava al comune di Cecina tutta la documentazione, indicando questa amministrazione competente ad iscrivere a ruolo per conto dell'AAMS stessa, l'ingiunzione non oblata dal trasgressore. Il comune, trasmetteva poi il tutto a questo Comando.
Tale procedura, mai eseguita in passata da parte di questo Comando, ci pone dei grossi dubbi circa la legittimità della stessa.
Infatti, la Legge 24.11.1981 n. 689 permette di iscrivere a ruolo violazioni od ingiunzioni precedentemente non oblate, ma precisa che tale iscrizione debba essere eseguita, ai sensi dell'art. 27 della stessa 689/81, dall'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione. Non si capisce, pertanto, per quale bizzarra procedura o legge delega, il comune nel quale è stata commessa una violazione, accertata dalla Guardia di Finanza, debba iscrivere a ruolo un'ordinanza ingiunzione non oblata i cui proventi eventualmente riscossi dovranno poi esser riversati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Si resta in attesa di un Vs. giudizio o indicazione sull'esatta procedura.
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