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12 gennaio 2012

Attribuzione dei gradi (Veneto)

Sono in fase di redazione degli atti necessari alla prima applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale Veneto in materia di distintivi di grado al personale del Corpo ed ho riscontrato alcune problematiche su cui Vi chiedo cortesemente di volermi fornire la Vs. autorevole opinione.


Il fattore di maggior rilevanza della riforma operata nel "pubblico impiego" è la c.d. "classificazione del personale" introdotta dal CCNL 31.03.1999 in sole quattro categorie (A, B, C, D) a cui sono state ricollegate quattro distinte declaratorie professionali (o "mansionari").


Tale riforma, ormai applicata da oltre un decennio, ha comportato un riassetto generale degli organici del personale delle PP.AA. ed ha creato non poche perplessità, in particolare per quanto riguarda i corpi di Polizia municipale in ordine soprattutto delle attribuzioni professionali spettanti sulla base delle mansioni precedentemente attribuite.


Infatti, a causa del compattamento in un'unica categoria retributiva (la cat.C) delle preesistenti qualifiche funzionali 5^ e 6^, le varie amministrazioni interessate hanno dovuto collocare i corrispettivi profili professionali (agente e istruttore/Sottufficiale), vigenti prima della riforma, all'interno di tale unica cat. C, con conseguente sovrapposizione fra più figure professionali.


L'art. 5, lettera A della Legge nr. 65/1986 al comma 1, recita testualmente "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:


a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, (ora 57,comma 3) del codice di procedura penale".


La legge della regione Veneto 09/08/1988, n. 40 all'art. 5 lett. c) statuisce " l'ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili)."


Dalla lettura di quanto sopra emergerebbe pertanto il permanere della distinzione tra Operatori (vigili) e addetti al coordinamento e controllo.


Il nostro Regolamento speciale stabilisce inoltre che tra gli addetti al coordinamento e controllo rientrino anche gli istruttori di vigilanza, ad esaurimento, intendendosi con ciò gli ex 6^.


Si riporta l'art. 6 del predetto regolamento:


Art. 6 - Ordinamento del Corpo


1) Il Corpo di Polizia locale non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.


2) Sulla base dei criteri posti dalla legge n. 65/86 e della L.R. 40/88, il Corpo di Polizia locale è organizzato per aree di attività e di intervento, secondo criteri di funzionalità e di economicità.


3) Il personale del Corpo di Polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste i profili professionali di:


a) Dirigente/Responsabile del Corpo;


b) Addetti al coordinamento ed al controllo:


? Funzionari di Vigilanza;


? Specialisti di Vigilanza e Ispettori di Vigilanza;


? Istruttori di Vigilanza (ad esaurimento);


c) Agenti di Polizia locale (operatori).


4) Al Dirigente/Responsabile del Corpo sono attribuite le funzioni di Comandante della Polizia locale, ai sensi dell'art. 6, comma 3° della delibera di Giunta regionale n. 2689 del 06/08/2004.


Tutto ciò premesso si formula il seguente quesito:


considerato che il nuovo ordinamento professionale, richiamandosi all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego), prevede che: "tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili" e datosi che all'interno della categoria C sono confluiti sia gli agenti dell'ex V q.f. che gli istruttori della ex VI q.f., ai quali, prima dell'entrata in vigore del ccnl del 1999, era riconosciuta la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre ciò non era previsto per gli operatori di V q.f., oggi sorge il dubbio se, tenuto conto che entrambi i profili professionali (operatori e istruttori) rientrano nella categoria c , in capo agli ex istruttori ex VI q.f. permanga ancora la qualità di ufficiale di P.G.


Si chiede inoltre se sia legittimo il conferimento della funzione di coordinamento e controllo agli agenti o tramite procedure selettive interne o attribuzione di incarico di responsabilità, ai sensi dell'art. 17 del CCNL. e se tale conferimento comporti automaticamente l'acquisto della qualità di ufficiale di P.G.


Tali perplessità derivano anche dal fatto che nell'allegato C distintivi di riconoscimento del personale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2689 del 06/08/2004 vi è la distinzione testualmente:


Agenti: Categoria "c" e


Istruttori: Categoria "c": Istruttori di vigilanza con funzioni di coordinamento e controllo o inquadrati nell'ex 6^ qualifica funzionale.


Dalla attenta lettura della declaratoria di Istruttore pare sia previsto che gli Istruttori non siano solo gli ex 6, ma anche altri, purchè addetti al coordinamento e controllo.


Alla luce di quanto sopra si può conferire la funzione di addetto al coordinamento e controllo ad un agente di categoria c, non ex 6°?


In caso di risposta affermativa, con tale conferimento tale agente acquista anche la duplice qualità di istruttore di Vigilanza e di Ufficiale di P.G.?


Considerato che gli appartenenti alla categoria C sono definiti dal CCNL Istruttori, vorrei sapere se con tale termine, a Vs. avviso, si intende, rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale Veneto ed in particolare dall'allegato C "Distintivi di riconoscimento del personale" tutto il personale inquadrato nella predetta cat. C o si debbano intendere con tale definizione


Mia intenzione era di modificare l'art. 6 del Regolamento del corpo, eliminando le parole "ad esaurimento", e prevedere la possibilità di creare ulteriori figure di istruttori o, come detto sopra, tramite selezione interna o prevedendo che l'attribuzione della responsabilità comporti tale attribuzione; anche se tale ultima soluzione potrebbe creare il problema, in caso di non rinnovo della responsabilità, del ritorno all'inquadramento precedente.


Ringrazio e porgo cordiali saluti.

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