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22 ottobre 2015

Distanza minima tra distributori e distanza minima dall'intersezione di un distridutore carburante

Commercio

Su una strada comunale extraurbana secondaria ("C" ex. art 2 del CdS), a quale distanza dall'intersezione con altra strada della stessa categoria (C) potrà essere autorizzata l'installazione di un nuovo distributore di carburanti (pertinenza di servizio, ex. art. 24 c. 4 reg. esec. Cds) atteso che l'art. 60 c. 3 del D. Lgs. 495/92 testualmente recita "le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni stradali.".


La Regione Puglia, con l'art. 10 del Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2006, a parere dello scrivente, nel disciplinare "le distanze minime per le nuove posizioni", nulla ha stabilito circa la distanza minima tra un distributore esistente (fuori dal centro abitato, strada comunale) con un nuovo distributore che intende aprire sulla stessa strada, stesso lato ed anch'esso fuori dal centro abitato.


Si può, in analogia con il comma 2 del citato regolamento (sotto riportato nelle parti essenziali), ritenere tale distanza pari a Km 1?


Il responsabile la P.M.


(dott. Donato Greco)


Disposizioni Regionali in merito:


Regione Puglia. Reg. Regionale n. 2 del 10/1/2015.

Art. 10. (Distanze minime per le nuove posizioni)
1. I nuovi impianti devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio;
a) fuori dai centri abitati: lungo le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km. 15 da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o progettato. Negli altri casi tale distanza non deve essere inferiore a km 7 da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a km 4 nel senso inverso:
b) all'interno dei centri abitati: lungo le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a), lungo quelle comunali km 1;
c) i comuni capoluoghi di provincia il cui territorio sia interessato da strade statali e provinciali con spartitraffico centrale, in presenza di elevato ed intenso flusso veicolare, possono prevedere in deroga una distanza inferiore fino al 70% di quella stabilita alla precedente lett. a);
2. gli impianti realizzati sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro abitato devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di km 1;
3. Le distanze sono misurate ...
4. Per la individuazione dei centri abitati ..
5. Per il calcolo della distanza minima dell'impianto .
6. Nessuna distanza è prevista per gli impianti di cui all'art. 12 della L.R. 23/2004 (art. 12: Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate).


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