02 dicembre 2014
ART. 80 C.13. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REVISIONE.
Materia:
Codice della Strada
Buongiorno,
durante un controllo di polizia stradale, avvenuto ai primi di novembre, si accertava che un veicolo a motore (autocarro 35 q.li) aveva la revisione scaduta a febbraio 2014 (ultima revisione 01/02/2012). Si è proceduto a contestare l'art. 80 c. 14 del cds al conducente. Il giorno dopo, il proprietario del veicolo contatta lo scrivente ufficio sostenendo che il veicolo era stato sottoposto a visita di revisione a tempo debito e che il talloncino attestante l'esito regolare della visita non era stato apposto in quanto il centro revisioni preposto non aveva la disponibilità di collegamento telematico con il C.E.D. della M.C.T.C. ed esibisce un foglio A4 del seguente tenore: " Il sottoscritto (responsabile tecnico) .............dichiara di aver sottoposto il data odierna il veicolo marca......modello.....telaio..... targa......alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del C.d.S., con esito REGOLARE.
Stante l'attuale indisponibilità di collegamento telematico con il C.E.D. della M.c.t.c., la carta di circolazione viene trattenuta per la successiva annotazione dell'esito della revisione.
Si rilascia la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, c.13, ultimo periodo del C.d.S.
Luogo e data (01.03.2014) e firma del dichiarante."
Orbene, l'ultimo periodo dell'art. 80 c. 13, testualmente recita: "fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione, la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostuisce a tutti gli effetti la carta di circolazione". Sta di fatto che però il conducente, al momento del controllo su strada, esibiva solo la carta di circolazione senza alcuna annotazione (che in teoria doveva essere ancora in mano all'impresa e solo dopo l'avvenuta annotazione, peraltro da effettuarsi entro 60 giorni, doveva essere restituita al proprietario se non erro) e non la dichiarazione suddetta esibita dopo.
In virtù di quanto sin qui esposto si chiede:
1) l'organo accertatore come si deve comportare? Deve annullare il verbale di contestazione?
2) qualora in futuro si presenti ancora una situazione analoga, il conducente può circolare con la dichiarazione di cui sopra....però non dovrebbe avere con sè la carta di circolazione..?
Vi saremmo grati sin da ora se vorrete risponderci . Cordiali saluti.
durante un controllo di polizia stradale, avvenuto ai primi di novembre, si accertava che un veicolo a motore (autocarro 35 q.li) aveva la revisione scaduta a febbraio 2014 (ultima revisione 01/02/2012). Si è proceduto a contestare l'art. 80 c. 14 del cds al conducente. Il giorno dopo, il proprietario del veicolo contatta lo scrivente ufficio sostenendo che il veicolo era stato sottoposto a visita di revisione a tempo debito e che il talloncino attestante l'esito regolare della visita non era stato apposto in quanto il centro revisioni preposto non aveva la disponibilità di collegamento telematico con il C.E.D. della M.C.T.C. ed esibisce un foglio A4 del seguente tenore: " Il sottoscritto (responsabile tecnico) .............dichiara di aver sottoposto il data odierna il veicolo marca......modello.....telaio..... targa......alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del C.d.S., con esito REGOLARE.
Stante l'attuale indisponibilità di collegamento telematico con il C.E.D. della M.c.t.c., la carta di circolazione viene trattenuta per la successiva annotazione dell'esito della revisione.
Si rilascia la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, c.13, ultimo periodo del C.d.S.
Luogo e data (01.03.2014) e firma del dichiarante."
Orbene, l'ultimo periodo dell'art. 80 c. 13, testualmente recita: "fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione, la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostuisce a tutti gli effetti la carta di circolazione". Sta di fatto che però il conducente, al momento del controllo su strada, esibiva solo la carta di circolazione senza alcuna annotazione (che in teoria doveva essere ancora in mano all'impresa e solo dopo l'avvenuta annotazione, peraltro da effettuarsi entro 60 giorni, doveva essere restituita al proprietario se non erro) e non la dichiarazione suddetta esibita dopo.
In virtù di quanto sin qui esposto si chiede:
1) l'organo accertatore come si deve comportare? Deve annullare il verbale di contestazione?
2) qualora in futuro si presenti ancora una situazione analoga, il conducente può circolare con la dichiarazione di cui sopra....però non dovrebbe avere con sè la carta di circolazione..?
Vi saremmo grati sin da ora se vorrete risponderci . Cordiali saluti.
Vuoi visualizzare la risposta del quesito?
Acquista il quesito