20 gennaio 2014
Modalità di applicazione ART. 174/14
Materia:
Codice della Strada
Il quesito si fonda sulle differenti modalità con cui viene applicato da parte dei diversi organi accertatori il comma 14 dell'art. 174 cds; nello specifico si chiede se, nel caso di più violazioni alle norme sui tempi di guida e di riposo (Reg. CE 561/2006) accertate su strada, contestualmente ed a carico di un solo dipendente di una ditta di autotrasporti c/terzi, riferite ad un periodo di 30 gg. retroattivi a partire dalla stessa data di accertamento, si debba applicare a carico dell'impresa una unica violazione ai sensi del predetto art. 174/14; inoltre, si chiede se sia legittimo effettuare il controllo su un periodo superiore ai 28 gg. previsti dalla legge.
Succede, infatti, che, mentre taluni corpi di polizia si comportano in questo modo, altri organi preposti all'accertamento verbalizzino all'impresa un comma 14 per ogni violazione accertata su strada ed a carico del conducente, anche se contestuali.
Il dubbio trae origine dalle indicazioni operative riportate nei prontuari per la contestazione delle violazioni al cds, in uso agli operatori, in cui si legge testualmente:
"la sanzione (174/14) si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce: ma se un singolo dipendente commette più infrazioni (ad esp. sui tempi di guida, pause, riposi ecc.) all'impresa viene contestata una sola violazione"
Lo stesso art. 174/14 specifica che la sanzione a carico dell'impresa , che va da un minimo di 324,00 euro ad un massimo di 1294,00 euro è per ciascun dipendente dell'impresa (e non anche per ciascuna violazione).
Purtroppo, lo stesso comportamento non è osservato dagli uffici provinciali del lavoro i quali, in seguito all'esame della documentazione richiesta alle imprese e da queste esibita, verbalizzano alla stessa una sanzione per ogni violazione contestata al conducente.
Succede, infatti, che, mentre taluni corpi di polizia si comportano in questo modo, altri organi preposti all'accertamento verbalizzino all'impresa un comma 14 per ogni violazione accertata su strada ed a carico del conducente, anche se contestuali.
Il dubbio trae origine dalle indicazioni operative riportate nei prontuari per la contestazione delle violazioni al cds, in uso agli operatori, in cui si legge testualmente:
"la sanzione (174/14) si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce: ma se un singolo dipendente commette più infrazioni (ad esp. sui tempi di guida, pause, riposi ecc.) all'impresa viene contestata una sola violazione"
Lo stesso art. 174/14 specifica che la sanzione a carico dell'impresa , che va da un minimo di 324,00 euro ad un massimo di 1294,00 euro è per ciascun dipendente dell'impresa (e non anche per ciascuna violazione).
Purtroppo, lo stesso comportamento non è osservato dagli uffici provinciali del lavoro i quali, in seguito all'esame della documentazione richiesta alle imprese e da queste esibita, verbalizzano alla stessa una sanzione per ogni violazione contestata al conducente.
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