Ausiliari della sosta
Spett.le Redazione.
Un amministrazione comunale, per le esigenze estive avrebbe intenzione di esporre un avviso pubblico per la formazione di persone in qualità di "ausiliari della sosta" che, in caso di bisogno potrebbero essere chiamate per controllare le aree di sosta a pagamento e zone a sosta limitata nel tempo (disco orario) presenti sul territorio comunale.
Tali soggetti, verrebbero chiamati a prestare la loro opera come lavoro occasionale di tipo accessorio, modalità operativa di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti buoni voucher che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Peraltro, sorgono alcuni dubbi in ordine alla fattibilità giuridica di impiego di detto personale sia per quanto riguarda l'utilizzo del tipo di prestazione lavorativa sia sul conferimento della qualifica di "ausiliare della sosta/traffico".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto che gli enti locali possano impiegare i lavoratori con tale modalità, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
La figura di "ausiliario del traffico" è stata introdotta dall'art.17 commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e va ad integrare i soggetti a cui sono demandati i servizi di polizia stradale compresi nell'art. 12 comma 1 lettera e) del Codice della Strada. In sostanza tale disposizione da facoltà al Sindaco di nominare dipendenti del Comune, diversi da quelli addetti ai servizi o Corpi di polizia municipale per l'accertamento di violazioni in materia di sosta e di circolazione.
Tale facoltà ed in particolare quali funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni sono poi state definite e chiarite definitivamente con l'art. 68 della L. 23/12/1999 n. 488.
Orbene, fatta tale premessa delle norme che stanno alla base della questione, sono a porLe i quesiti:
1) Preso atto delle limitazioni previste per gli Enti locali per l'utilizzo di personale tramite il lavoro occasionale di tipo accessorio, risulta fattibile il ricorso a tale prestazione per espletare l'attività di "Ausiliario della sosta"? In particolare, la citazione nella quale è possibile impiegare detto personale per "settori produttivi", tra questi può essere compreso tale servizio?
2) Posto che il comma 132 dell'art. 17 della Legge n. 127/1997 (Bassanini bis) consente ai Comuni di conferire, con provvedimento del Sindaco le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali, è possibile assimilare quali dipendenti comunali tali persone che svolgono la loro attività in modo occasionale e non continuativo ma comunque per l'Amministrazione comunale?
RingraziandoLa dell'attenzione colgo l'occasione per porgere Cordiali saluti.
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