13 giugno 2008
Transenne parapedonali
Materia:
Codice della Strada
TRANSENNE PARAPEDONALI SU BORDO ESTERNO DI UNA ROTATORIA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA.
Nel corso del 2007, l'amministrazione comunale di appartenenza ha stipulato un contratto con una società di servizi pubblicitari, con il quale, detta società veniva autorizzata ad apporre, arredo urbano con relativi spazi pubblicitari all'interno del centro abitato; questo contratto comprendeva anche la posa di panchine di arredo, orologi con piantine del territorio ed altra segnaletica di servizio. La ditta, previo nulla osta della provincia ha posizionato anche delle transenne parapedonali sul bordo esterno di una rotatoria costruita su un'intersezione tra due strade provinciali posta all'interno del centro abitato.
Nel nulla osta i faceva salvo quanto previsto all'art. 23 del CDS ed al Reg. di Esec. Dello stesso.
Dopo circa sei mesi ha mandato una lettera a risposta di un'altra richiesta di autorizzazione inerente all'installazione di altre transenne parapedonali su altra rotatoria (sempre della provincia), negando il nulla osta, adducendo il mancato rispetto del comma 1 dell'art. 23 cds e dell'art. 51 del Reg. CDS senza altro specificare e preavvisando la verifica degli altri nulla osta rilasciati precedentemente ( NB a firma dello stesso dirigente che le aveva rilasciate).
Premettendo che il Comune non è dotato di regolamento per la pubblicità,
chiedo se vi è una possibilità di installare le transenne parapedonali, con spazi pubblicitari, sul bordo esterno delle rotatorie e comunque al bordo delle intersezioni (in corrispondenza) sempre in centro abitato nei limiti di superficie pubblicitaria di cui al comma 8° art. 51 Reg. CDS e come è da intendere il richiamo che lo stesso comma 8° fa al comma 1° Art. 23 CDS; il tutto anche alla luce del richiamo che al comma 6 dell'art. 23 CDS si fa alle "
ragioni di interesse generale".
Chiedo inoltre, se visto il dettato del comma 8° (art. 23 CDS) " Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano ecc. ", l'adozione del regolamento comunale, esoneri dal nulla osta, dell'ente proprietario della strada all'interno dei centri abitati.
Si precisa che le strade in oggetto sono di tipo F (art. 2 CDS come richiamato al comma 6 art. 23 CDS).
Cordiali Saluti
Nel corso del 2007, l'amministrazione comunale di appartenenza ha stipulato un contratto con una società di servizi pubblicitari, con il quale, detta società veniva autorizzata ad apporre, arredo urbano con relativi spazi pubblicitari all'interno del centro abitato; questo contratto comprendeva anche la posa di panchine di arredo, orologi con piantine del territorio ed altra segnaletica di servizio. La ditta, previo nulla osta della provincia ha posizionato anche delle transenne parapedonali sul bordo esterno di una rotatoria costruita su un'intersezione tra due strade provinciali posta all'interno del centro abitato.
Nel nulla osta i faceva salvo quanto previsto all'art. 23 del CDS ed al Reg. di Esec. Dello stesso.
Dopo circa sei mesi ha mandato una lettera a risposta di un'altra richiesta di autorizzazione inerente all'installazione di altre transenne parapedonali su altra rotatoria (sempre della provincia), negando il nulla osta, adducendo il mancato rispetto del comma 1 dell'art. 23 cds e dell'art. 51 del Reg. CDS senza altro specificare e preavvisando la verifica degli altri nulla osta rilasciati precedentemente ( NB a firma dello stesso dirigente che le aveva rilasciate).
Premettendo che il Comune non è dotato di regolamento per la pubblicità,
chiedo se vi è una possibilità di installare le transenne parapedonali, con spazi pubblicitari, sul bordo esterno delle rotatorie e comunque al bordo delle intersezioni (in corrispondenza) sempre in centro abitato nei limiti di superficie pubblicitaria di cui al comma 8° art. 51 Reg. CDS e come è da intendere il richiamo che lo stesso comma 8° fa al comma 1° Art. 23 CDS; il tutto anche alla luce del richiamo che al comma 6 dell'art. 23 CDS si fa alle "
ragioni di interesse generale".
Chiedo inoltre, se visto il dettato del comma 8° (art. 23 CDS) " Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano ecc. ", l'adozione del regolamento comunale, esoneri dal nulla osta, dell'ente proprietario della strada all'interno dei centri abitati.
Si precisa che le strade in oggetto sono di tipo F (art. 2 CDS come richiamato al comma 6 art. 23 CDS).
Cordiali Saluti
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