19 ottobre 2015
Notifica al Legale Rappresentante. Modalità.
Materia:
Commercio
Questo Comando ai sensi della legge regionale ha curato l'iter amministrativo di una sanzione elevata dalla ASL per una violazione alla normativa sulla etichettatura (D.lgs. n° 109/1992) per un importo di _. 6.000,00, a carico di una Società che gestisce una catena di supermercati. La sanzione veniva contestata al Sig. M.A. in qualità di Legale Rappresentante della Società. Sia la ASL che il nostro Comando inviavano la raccomandata usando la seguente dicitura Al Sig. M.A. rappresentante legale della NN e l'invio avveniva presso la sede legale della Società. In particolare l'Ordinanza Ingiunzione predisposta dal Comando Polizia Locale veniva notificata per raccomandata A/R con la dicitura fedelmente sopra indicata e la stessa veniva ritirata (presso la sede legale della società) da un dipendente che sottoscriveva per ricevuta. La Società impugnava tramite legale l'Ordinanza Ingiunzione presso il Tribunale eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'Ordinanza perché notificata a M.A. il quale alla data della notifica non era più legale rappresentante ma bensì tale ruolo era ricoperto dal Sig. M.G.G.. L'Avvocato nominato dalla Amministrazione Comunale (siamo alla 2° udienza) nonostante abbia puntualmente contestato nella comparsa di costituzione ritiene, che l'erronea notificazione degli atti al Sig. M.A., qualificato legale rappresentante pro tempore, e non al Sig. M.G.G. che alla data della notificazione ricopriva quell'incarico, abbia reso la notificazione dell'atto nulla o inesistente. L'avvocato oltre a suggerire che per il futuro la notifica a persone giuridiche avvenga con la dicitura "Alla Società NN in persona del legale rappresentante " (senza aggiungere il nome della persona), prospettava la possibilità di una soccombenza a motivo della notificazione nulla. Questo Comando ritiene invece che seppur non propriamente "perfetta" la notifica, a prescindere dal nominativo errato indicato sulla busta della raccomandata, abbia comunque prodotto i suoi effetti in quanto: a) ritirata da un dipendente presso la sede legale della società; b) la società ha presentato ricorso entro i termini alla A.G., di fatto sanando la notifica in quanto nessun diritto alla difesa è stato leso o compromesso; c) il Sig. M.A. durante l'iter del procedimento amministrativo firmava qualificandosi tale (ad esempio scritti difensivi, audizione personale)e solo nel periodo intercorrente tra la fine dell'iter e l'invio dell'Ordinanza Ingiunzione veniva sostituito dal Sig. M.G.G. d) impossibile fare accertamenti precisi su chi sia il Legale Rappresentante al momento del compimento di un determinato atto durante l'iter amministrativo del procedimento il quale, potrebbe essere ulteriormente variato nel tempo intercorrente ad esempio tra la visura camerale e l'invio della raccomandata rendendo quindi di fatto impossibile fare una notifica. Per quanto sopra detto si chiede, cortesemente, di conoscere se esistano sentenze per una casistica simile e qual è l'orientamento prevalente o se possibile, qualche utile suggerimento da parte di questa Redazione che possa orientarci sulla decisione da prendere posto che il legale dell'Amministrazione Comunale ritiene che l'errore sia insanabile e che alla prossima udienza si possa risolvere con l'archiviazione del procedimento. Si chiede, cortesemente, visti i tempi contingentati tra un'udienza e l'altra di poter avere una risposta, compatibilmente con la gran mole di lavoro della redazione, quanto prima. Si ringrazia. Si coglie infine l'occasione per ringraziare per il prezioso e quotidiano lavoro che la Vs. Redazione svolge a favore della intera categoria.
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