16 dicembre 2015
Accesso agli atti da parte di consigliere
Materia:
Edilizia e ambiente
Un consigliere comunale con motivazione "uso mandato elettorale" ha richiesto i nominativi dei tecnici inseriti nei fascicoli delle denunce di reato edilizio trasmessi da questo Comando di P.M. alla competente Procura della Repubblica negli ultimi 5 anni. Analogamente in precedenza aveva richiesto accesso agli atti relativi ad un fascicolo di notizia di reato nel quale era personalmente coinvolto in qualità di progettista e direttore dei lavori, nonché coniuge della proprietaria. In tal caso l'istanza era stata negata con la motivazione che trattandosi di atti di indagine di polizia giudiziaria questi erano coperti da obbligo del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e pertanto esclusi dall'accesso. Ora tale consigliere richiede nuovamente l'accesso a tali atti specificando che le indagini preliminari sono concluse e richiamando altresì una sentenza del Consiglio di Stato, prot. 855 del 08/01/2014, nella quale viene indicato: si fa, comunque, rilevare che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato quanto segue: "Non ogni denuncia di reato presentata alla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito della applicazione dell'art. 329 del c.p.p.; tuttavia se la p.a. che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non o fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificatamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso.
Domanda: è possibile negare entrambe le richieste di accesso suesposte richiamando sempre il citato art. 329 cpp considerando che gli atti richiesti sono tutti inseriti nel fascicolo riguardante la notizia di reato trasmessa alla A.G., e di conseguenza indirizzare il consigliere a procedere con la richiesta di accesso direttamente alla Procura della Repubblica, considerato, altresì, il conflitto di interesse ed il fatto che questo Comando di P.M. non viene messo a conoscenza della chiusura delle indagini preliminari
Domanda: è possibile negare entrambe le richieste di accesso suesposte richiamando sempre il citato art. 329 cpp considerando che gli atti richiesti sono tutti inseriti nel fascicolo riguardante la notizia di reato trasmessa alla A.G., e di conseguenza indirizzare il consigliere a procedere con la richiesta di accesso direttamente alla Procura della Repubblica, considerato, altresì, il conflitto di interesse ed il fatto che questo Comando di P.M. non viene messo a conoscenza della chiusura delle indagini preliminari
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