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21 aprile 2015

Passi carrabili: spazio di frenata

Come noto, l'articolo 46, secondo comma, lettera a), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede che:
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
Il successivo comma 6 prevede infine che:
I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.
Lo "spazio di frenata" è la distanza che un veicolo percorre fra l'inizio della decelerazione e l'arresto, ma il il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione non ne forniscono una specifica e formale definizione.
Lo "spazio di arresto" si ritiene essere la somma di due tratti di strada: il primo, quello percorso dal veicolo durante il tempo di reazione del conducente, cioè il tempo che intercorre tra l'istante in cui il conducente percepisce il pericolo e quello in cui interviene sul pedale del freno; il secondo tratto è quello percorso dal veicolo durante l'azione frenante fino all'arresto ("spazio di frenata").
Lo spazio percorso durante il tempo di reazione dipende dalla velocità del veicolo e dalle condizioni psicofisiche del conducente (prontezza di riflessi).
Lo spazio di frenata dipende dalle condizioni di aderenza fra pneumatici e strada e dalle modalità di frenata, anche se i veicoli di recente costruzione vengono sempre più spesso dotati di sistemi antibloccaggio in frenata (ABS).
In considerazione delle valutazioni di cui sopra, che ovviamente lasciano spazio a interpretazioni diverse, ogni comune ha definito autonomamanete, vuoi con regolamento vuoi con altri provvedimenti o ancora per prassi, le distanze pari allo spazio di frenata richiamate nel secondo comma, lettera a), dell'articolo 46 del Regolamento di esecuzione.
Si chiede pertanto se sia stata nel tempo emanata qualche circolare interpretativa in materia che abbia definito con esattezza tali distanze in metri ed eventualmente abbia disciplinato altresì le modalità di autorizzazione di distanze inferiori secondo quanto previsto dal successivo comma 6.
In ogni caso sarebbe gradito l'autorevole parere degli autori in merito.
Grazie

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