Modalità di corresponsione del lavoro domenicale
Domanda
Al dipendente il cui orario di lavoro è articolato su cinque giorni, che lavori nella giornata di domenica e riposi il sabato (usufruendo in tal modo comunque di un giorno di riposo settimanale) deve essere necessariamente applicato il 1° comma dell'articolo 24 del CCNL 14.09.2000 o può trovare applicazione il 3° comma.
In sostanza ci si domanda se per giorno di riposo settimanale nel caso di lavoro è articolato su cinque giorni si deve intendere necessariamente solo la domenica con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al primo comma.
Vedasi ARAN 900-22I1
Grazie
Risposta
Il quesito non è chiaro, dal momento che il parere ARAN richiamato contiene alcuni chiarimenti circa la disciplina delle turnazioni, della relativa indennità e delle condizioni del lavoratore turnista mentre nel quesito si parla di personale il cui orario di lavoro è articolato su cinque giorni ma non è precisato se turnista.
Se l'orario di lavoro articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì con il sabato come giorno feriale non lavorativo e la domenica come giorno di riposo settimanale, l'eventuale attività prestata in tali giornate comporta rispettivamente l'applicazione del comma 3 e del comma 1 dell'art. 24 del CCNL 14.9.2000.
Se, invece, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni in modo variabile con un turno che, nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute comprenda anche la domenica, con conseguente fruizione del riposo settimanale in altro giorno della settimana successiva, allo stesso, nel caso di lavoro domenicale, dovrà essere corrisposto solo il compenso per turno festivo di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
In effetti al fine di meglio chiarire il quesito si specifica che il personale non è turnista e l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì.
La stesura del succitato articolo 24 e le distinzioni tra il comma 1° e il comma 3° porterebbero a ritenere che in tale caso la giornata di riposo settimanale coincida con la domenica, ma la stessa ARAN nel parere 900-2211 ritiene che il riposo posso essere fruito in altra giornata; dello stesso orientamento la giurisprudenza.
Per tale ragione ci si domandava appunto se nel caso in cui il lavoratore, riposando il sabato, svolga il servizio alla domenica lo stesso possa essere retribuito con lo straordinario festivo anziché con la maggiorazione oraria di cui al 1° comma dell'articolo 24 del CCNL 14.9.2000 e con il riposo compensativo.
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