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17 maggio 2011

Vigilanza cani vaganti

Secondo la legge regionale in vigore nel Lazio (34/97 e D.P.R. 31 marzo 1979), la vigilanza sui cani randagi e vaganti spetta alla Polizia locale che dovrebbe munirsi anche di lettore di micro - chip. Si chiede di conoscere un approfondimento sulle competenze operative della Polizia locale.


Infatti, secondo la procedura concordata con il Servizio veterinario competente, la Polizia locale, ricevuta la segnalazione di un cane randagio, dovrebbe chiamare il 118 il, quale fornisce recapito e nominativo del veterinario reperibile. Il veterinario, giunto sul posto, fa la lettura dell'eventuale micro chip, visita il cane randagio e chiama il servizio di accalappiamento per destinare l'animale vagante.La polizia locale si limita a compilare un verbale di ritrovamento a carico del cittadino che, eventualmente, denunci il ritrovamento di un cane.


Si pongono i seguenti problemi operativi:


1) gli agenti non sono dotati di strumenti di auto - tutela per la gestione e il contrasto dei cani mordaci per cui il Comandante preferisce dare ordine di non avvicinarsi agli stessi lasciando ogni manovra ai veterinari. Questi ultimi sostengono che, una volta che venga segnalato un cane randagio, lo stesso rimane in custodia alla polizia locale che ne deve curare il benessere. Chi ha ragione?


2) Spesso i veterinari tardano ad arrivare sul posto per cui la polizia locale è costretta a vedere il loro arrivo anche trascorsa un'ora. Il Comandante ha deciso che, trascorsa mezz'ora dalla segnalazione al veterinario, la polizia locale possa abbandonare la sorveglianza mobile del cane per dedicarsi ad altri e più importanti funzioni. Resta ferma la segnalazione al Sindaco del ritrovamento del cane ex art. 927 c.c. Come giustificare giuridicamente l'allontanamento dal cane dopo un certo lasso di tempo?


3) I veterinari, visitato il cane, pretendono di andar via, lasciando il cane alla custodia della Polizia locale che rimarrebbe impegnata fino a quando non giunge sul posto il servizio di accalappiamento chiamato dai veterinari. La polizia locale, invece, vorrebbe andar via e svincolarsi appena giunto sul posto il veterinario. Chi ha giuridicamente ragione e come comportarsi?


4) Qualora sia il cittadino a denunciare il cane randagio, è possibile affidare temporaneamente il cane al cittadino, in attesa del servizio di accalappiamento e sulla base di quale normativa?


5) Considerato che il Comune non ha dei locali destinati al ricovero temporaneo dei cani, può il cane ritrovato randagio essere legato ad un palo, in attesa dell'arrivo del servizio di accalappiamento, senza che ne sia violato il benessere degli animali o quale soluzione alternativa proponete?


Grazie.

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