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Data di pubblicazione: 16 gennaio 2025
Data di riferimento: 16 gennaio 2025

253

Roma
TAR

Foglio di servizio elettronico NCC: sospeso il D.M. n. 226/2024

 

Enrico Santi

 

Sospeso il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 che disciplina il foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio autovettura con conducente. Lo ha disposto il TAR Lazio con le ordinanze n. 241 e n. 253 del 16 gennaio 2025, che hanno fissato l’udienza per il giorno 4 giugno 2025.

Il decreto n. 226/2024. Il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno, disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico (“FDSE”) di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta.

Le ordinanze del TAR Lazio. Con le ordinanze n. 241 e n. 253 del 16 gennaio 2025 il TAR Lazio, sezione III, ha sospeso l’efficacia del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 e degli altri atti e provvedimenti connessi, compresa la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024. Il TAR rileva che il D.M. n. 226/2024 non si è limitato, come disposto dalle previsioni di legge, a stabilire le specifiche inerenti all’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, ma ha anche indebitamente introdotto disposizioni finalizzate a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di noleggio con conducente, introducendo a carico degli operatori NCC vincoli e limitazioni che non appaiono ragionevoli e proporzionati. Secondo il TAR, alcune disposizioni del D.M. appaiono, a una prima analisi illegittime.

Prenotazioni del servizio. Innanzitutto l’art. 2, lett. m), del decreto esclude che gli operatori del servizio di NCC possano stipulare contratti di trasporto con committenti che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione tra la domanda e offerta di servizi di noleggio con conducente. Secondo il Collegio, ciò limita in modo ingiustificato l’autonomia negoziale degli operatori di NCC, precludendo agli stessi di ricevere prenotazioni attraverso rilevanti canali di accesso all’utenza finale.

Limitazione di 20 minuti. In secondo luogo, l’art. 4, comma 3, lett. a), prevede che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell’inizio del relativo servizio. Secondo il TAR, questa previsione si traduce nel divieto di iniziare il servizio di NCC prima che siano trascorsi 20 minuti dalla prenotazione. L’introduzione di questa limitazione temporale sembra comprimere in modo ingiustificato la libertà d’impresa degli operatori di NCC relativamente alle modalità di erogazione del servizio, in quanto impone agli stessi di non erogare alcuna prestazione, tra una corsa e l’altra, prima che siano trascorsi 20 minuti dalla ricezione della richiesta di prestazione o di prenotazione.

Partenza e arrivo. In terzo luogo, l’art. 4, comma 3, lett. b), stabilisce che la partenza deve coincidere con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva. Questa previsione, nell’imporre un collegamento tra i servizi di NCC erogati dal medesimo operatore economico, fondato sulla necessaria coincidenza tra partenza e arrivo dei servizi resi in maniera susseguente, ha l’effetto di reintrodurre indebitamente l’obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020.

Generazione del foglio di servizio. Infine, l’art. 5, comma 3, prevede che la generazione del foglio di servizio esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio. Questa disposizione sembra escludere la prestazione di servizi singoli nell’ambito delle pause lavorative del servizio di durata e quindi pone allo svolgimento dell’attività una limitazione esorbitante dalla mera definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio.

 

IN ALLEGATO le ordinanze del TAR Lazio n. 241 e n. 253 del 16/01/2025.

 

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