giovedì, 23 gennaio 2025
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Data di pubblicazione: 09 gennaio 2025
Data di riferimento: 09 gennaio 2025

011

Genova
TAR

Paletti dissuasori della sosta: le condizioni per la posa e per l’ordine di rimozione

 

Enrico Santi

www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata

 

Per la posa dei paletti dissuasori della sosta serve sia il nulla sosta tecnico edilizio e paesaggistico sia l’ordinanza ai sensi dell’art. 180, comma 6, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, anche se in area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. Un’eventuale ordinanza di rimozione deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria e da una valutazione concernente la sicurezza della circolazione stradale.

Un privato cittadino, in qualità di comproprietario di un immobile, ha chiesto al Comune di Camogli il nulla osta per l’installazione di cinque paletti dissuasori di parcheggio sul marciapiede antistante, di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico, che era usato illegittimamente da chiunque per la sosta di veicoli e motocicli.

Il Comune ha quindi rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere per quanto attiene all’aspetto edilizio e paesaggistico, in quanto conformi al regolamento edilizio, al regolamento degli interventi di arredo urbano e al P.R.G.

Successivamente, il Comune di Camogli ha imposto con ordinanza la rimozione dei paletti, rilevando la mancanza dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 180, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada) e ritenendo che si fosse creata una situazione contrastante con il diritto di pubblico transito pedonale, in quanto lo stesso cittadino richiedente utilizzava il marciapiede come parcheggio esclusivo delimitato dai paletti, che estraeva e reinseriva nel suolo secondo le necessità proprie o dei clienti della sua struttura ricettiva ubicata nelle vicinanze.

Con la sentenza n. 11 del 9 gennaio 2025 il TAR Liguria ha accolto il ricorso sulla base di considerazioni relative all’art. 180 del D.P.R. n. 495/1992 e al contenuto dell’ordine di restitutio in integrum. Il TAR evidenzia che i dissuasori di sosta devono essere posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 180 del d.p.r. n. 495/1992. Questo titolo è necessario anche nell’ipotesi di marciapiede di proprietà privata costeggiante una strada pubblica e assoggettato a servitù di pubblico passaggio pedonale, sul quale sono vietate la fermata e la sosta dei veicoli. Nel caso in esame, il proprietario della strada è lo stesso Comune che ha emesso il nulla osta edilizio e paesaggistico all’installazione dei paletti. Pertanto, l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi costituisce anche atto implicito di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 180 del D.P.R. n. 495/1992. Secondo il TAR, nel caso in questione, l’ordinanza risulta essere altresì inficiata da contraddizione intrinseca, perché impone la rimozione dei dissuasori di parcheggio per evitare problemi al transito pedonale e veicolare, ma sortisce l’effetto di creare questi problemi. Inoltre, il TAR rileva che il Comune non ha svolto un’adeguata istruttoria e non ha compiuto alcuna valutazione in merito ai parametri fissati dall’art. 180, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 495/1992, ovvero l’altezza e lo spaziamento dei dissuasori (che devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito), la relativa visibilità, l’assenza di pericolo per i pedoni e sicurezza per la circolazione stradale.

IN ALLEGATO la sentenza del TAR Liguria n. 11 del 09/01/2025.

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