NCC e taxi
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2024 è stata pubblicata la legge “annuale per il mercato e la concorrenza 2023” n. 193 del 16/12/2024, in vigore dal 18/12/2024. La legge reca alcune novelle al sistema sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico non di linea.
In particolare, una modifica all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto legge n. 135 del 14/12/2018, prevede la sanzione della sospensione per due mesi dal ruolo ai conducenti di taxi e NCC per la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico non di linea e la sanzione della sospensione di un mese dal ruolo per omessa presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro.
Si prevede inoltre, che i Comuni:
- procedano in fase di prima applicazione del registro alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni e a verificare eventuali incongruenze dei dati contenuti nel registro
- accedano al registro anche quando si renda necessario per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza
- comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli esiti sulla ricognizione e delle verifiche nonché gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Per finalità di consulto, l’accesso al registro è consentito, altresì, alle regioni, alle province e alle città metropolitane.
Inoltre, sono disposte alcune modifiche degli articoli 85 e 86 del codice della strada, che però entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico previsto per il servizio di noleggio con conducente.
In particolare, si prevede:
- l’incremento delle sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività di NCC, allineandole a quanto già previsto per l’esercizio abusivo dell’attività di taxi;
- l’incremento delle sanzioni amministrative previste per i proprietari di licenze per l’attività di taxi e titolari dell’attività di NCC che non ottemperano a specifici obblighi previsti dalla legge n. 21 del 15/01/1992;
- una fattispecie residuale per violazioni cosiddette lievi della disciplina sul trasporto non di linea sia per i taxi che per gli NCC.
Si estende, infine, alle aree extraurbane a domanda debole la disciplina che permette agli enti locali di diversificare il servizio utilizzando veicoli della categoria M1 nell’organizzazione della rete dei trasporti di linea.
In dettaglio, dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche del codice della strada come sopra evidenziato, saranno introdotte queste modifiche:
A) all’articolo 85:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l’autorizzazione»;
2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
«4-bis . L’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
4 -ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis , l’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 86 a euro 338»;
B) all’articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 -bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».
Enrico Santi - www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
IN ALLEGATO la legge n. 193 del 16/12/2024.
la legge n. 193 del 16/12/2024 (G.U. del 17/12/2024) | 1,9 MB |
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