Spettacoli viaggianti
QUESITO
Buongiorno, ho un caso che riguarda la materia dello spettacolo viaggiante: un gestore ha presentato tramite SUAP una richiesta (mercoledì per venerdì) per un gonfiabile in una manifestazione.
Non essendo completa la pratica e vista la scarsa tempestività gli è stato risposto con un avvio di procedimento e preavviso di diniego. Sabato il gestore inoltra al SUAP dei documenti (corretto montaggio ed assicurazione) che danno adito a dei dubbi e quindi procediamo ad un controllo. In tale occasione troviamo in esercizio 4 gonfiabili, di cui 3 non registrati, oltre a quello per cui aveva chiesto l'autorizzazione e che comunque non era stato ancora autorizzato. Nessuna attrazione con codice identificativo applicato (come sempre nei gonfiabili) Redigiamo un verbale di SPL con foto.
Credo che dovremmo redigere 4 verbali per violazione del comma 1 art 69 TULPS e 666 cp.
Mi pongo però diverse domande:
1) Ma esercitare l'attività con una attrazione che non ha ancora il codice identificativo non è sanzionabile?
2) L'assicuratore può inserire in polizza delle attrazioni "in attesa di voltura codice identificativo"? Mi sembra come assicurare una Fiat Punto in attesa di immatricolazione...
3) Per firmare il corretto montaggio per i gonfiabili bisogna comunque aver seguito il corso teorico pratico?
4) Oltre alla eventuale denuncia per la falsa attestazione del corretto montaggio ci sono altre violazioni o verifiche da effettuare?
5) L'organizzatore della manifestazione a cui ha partecipato è privo di ogni conseguenza o avrebbe dovuto in qualche modo verificare almeno il possesso della licenza per l'esercizio, visto che nella relazione di Safety & Security avrebbero dovuto esserci solo 3 attrazioni?
6) Nei casi come questi in cui il preavviso è di pochi giorni, sarebbe possibile respingere la richiesta di autorizzazione in quanto non ci sono i tempi per istruirla correttamente? C’è qualche norma specifica che lo consente?
Scusatemi se mi sono dilungato troppo.
Cordiali saluti
RISPOSTA della redazione di www.poliziamunicipale.it
1) Un’attrazione dello spettacolo viaggiante senza codice identificativo non può essere posta in esercizio (decreto del Ministero dell’interno del 18 maggio 2007). Occorre però che l’effettiva messa in esercizio sia accertata dagli organi di cui all’art. 13 della legge n. 689/1981.
2) L’eventuale validità o invalidità della polizza deve essere accertata acquisendo informazioni presso la compagnia che l’ha emessa.
3) Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’interno del 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”:
- il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione
- il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato.
- ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto, il gestore dell’attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno (v. il decreto del Ministero dell’interno del 16 giugno 2008 e successive modificazioni).
4) Occorre verificare le dichiarazioni rese nella SCIA dal gestore.
Laddove se ne ravvisi la falsità, dovrà procedersi ai sensi del combinato disposto degli articoli 75-76 DPR 445/2000 e 483 codice penale, dando altresì corso al sequestro giudiziario della documentazione così formata, nonché degli atti che eventualmente ne costituiscano parte integrante e preordinata a immutare il vero. Sentita la locale A.G., non è da escludere che si proceda anche al sequestro giudiziario dell’attrazione illecitamente messa in opera, previa documentazione della sua concreta attivazione e messa a disposizione (nonché uso da parte della) dell’utenza.
Nel denegato caso si sia verificato un qualsivoglia evento lesivo per l’incolumità degli astanti, dovranno essere documentate le modalità dell’accaduto, affinché l’A.G. possa valutare la sussistenza del nesso causale anche rispetto alle carenze in punto verifiche tecniche, come detto sopra artificiosamente aggirate mediante falsa certificazione.
5) Eventuali lesioni a persone possono configurare responsabilità anche per chi era incaricato della gestione della safety. È però opportuno e necessario che la Polizia Locale vigili sul corretto adempimento delle varie prescrizioni.
6) Di per sé una pratica presentata molto a ridosso della data di svolgimento della manifestazione potrebbe anche essere completa. In assenza particolari indicazioni fornite dal Comune sulla tempistica, il diniego o il preavviso di diniego devono essere motivati con riferimento alla documentazione prodotta. Si consiglia di informare chiaramente con il necessario anticipo gli organizzatori delle varie manifestazioni sulle tempistiche da osservare, in considerazione dei profili di safety and security da analizzare in congruo tempo sia della documentazione da verificare, evidenziando che la presentazione senza osservare il termine indicato porterà al diniego.
-
23 settembre 2018
Sicurezza manifestazioni (contenitore)
Le istruzioni per la sicurezza degli eventi pubblici.
-
18 luglio 2024
Spettacoli viaggianti
Aggiornato dal DM 27/06/2024 l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
-
22 febbraio 2024
D.L. milleproroghe n. 215/2023
Il decreto legge milleproroghe n. 215 del 30/12/2023.
-
28 agosto 2023
Spettacoli viaggianti
Aggiornato l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.