domenica, 5 gennaio 2025
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Data di pubblicazione: 15 novembre 2024
Data di riferimento: 15 novembre 2024

Balconi sulla strada

QUESITO

In centro abitato il parere dell'ente proprietario è obbligatorio e vincolante oppure obbligatorio non vincolante?

In particolare l'ente proprietario ha facoltà di pronunciarsi su balconi regolarmente assentiti la cui proiezione ricade su suolo pubblico?

I balconi, non rientrando nel regolamento cosap, rientrano nei pareri espressi dall'articolo 26 codice della strada?

L'ente proprietario ha facoltà di intervenire per violazione dell'artico 20 comma 1 e 4 cds?

Ha facoltà di esprimere parere in merito a balconi assentiti dal competente comune per i quali non ci sono pericoli dichiarati?

Può dare parere negativo per "personali" idee di rischio in merito alla eventuale caduta di oggetti da questi balconi, senza eventualmente prescrivere prescrizioni da adottare?

 

RISPOSTA

Si deve premettere che il Titolo II del codice della strada (“Della costruzione e tutela delle strade”), al Capo I (“Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche”), dispone all’art. 26 che:

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.”.

Occorre precisare che il limite dei 10.000 abitanti è da riferire alla popolazione nel centro abitato, non alla popolazione residente nell’intero territorio comunale.

Per quanto riguarda specificamente l’occupazione di suolo pubblico, i balconi non sono soggetti alla relativa disciplina.

L’art. 1. comma 816 della legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 ha previsto a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane. Il canone unico è disciplinato dagli enti con apposito regolamento. L’art. 1, comma 818, dispone che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a), della legge n. 160/2019, uno dei presupposti impositivi del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico. Con un comunicato del 19/01/2020 il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che “il nuovo canone previsto dalla legge di Bilancio sostituisce i tributi locali TOSAP e COSAP, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da TOSAP e COSAP, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande”.

Pertanto, l’occupazione con balconi dello spazio sovrastante il suolo pubblico non è soggetta a occupazione di suolo pubblico e quindi non è previsto un parere dell’ente proprietario della strada in quanto, con riferimento alle norme del codice della strada, non viene rilasciato alcun titolo autorizzativo.

Peraltro, l’ente proprietario potrebbe comunque sempre riservarsi di esprimere valutazioni in forza dell’art. 14 sui poteri e compiti, compresi quelli di controllo e segnalazione. Tuttavia, non può appunto segnalare violazioni sull’occupazione di suolo pubblico con balconi, non essendo sanzionabili. Ha facoltà di segnalare situazioni di pericolo, che potrebbero avere effetto sul piano civilistico in caso di danni a persone e cose. Si deve trattare di un pericolo reale e concreto, che potrebbe indurre il Comune ad adottare un provvedimento ad hoc a carico del privato, se non sussistono norme specifiche in un regolamento comunale (per esempio di polizia urbana).

In caso di immobili pre-esistenti, qualora il balcone rappresentasse in altezza un ostacolo per i veicoli, si può fare riferimento all’art. 175 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che così dispone:

1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.

2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (figure II.470 e II.471).

3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.

(omissis)”.

Invece, in caso di riedificazione di edifici esistenti o di edificazione di nuovi edifici, occorre fare riferimento alle specifiche norme edilizie e urbanistiche e alle norme del codice della strada e del relativo regolamento sulle distanze dalla strada. E in tale procedimento di natura edilizia (di competenza degli uffici tecnici comunali) occorre contemplare la facoltà per l’ente proprietario di formulare osservazioni.

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