mercoledì, 3 luglio 2024
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Data di pubblicazione: 29 maggio 2024
Data di riferimento: 29 maggio 2024

Veicoli fuori uso

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Veicoli fuori uso: dal 7 giugno il registro unico

(Enrico Santi) 

Dal 7 giugno 2024 diventa obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. Lo hanno chiarito la Direzione generale per la Motorizzazione e l’ACI con una circolare del 29 maggio 2024.

Come disposto dal decreto legislativo n. 119 del 3 settembre 2020 (che ha modificato il decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 23 settembre 2022, dal 7 giugno 2024 il registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU) sostituisce integralmente il registro cartaceo previsto dall'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, il cui utilizzo resta obbligatorio fino al 6 giugno compreso. La circolare del 29 maggio 2024 fornisce importanti indicazioni operative agli operatori professionali con riguardo sia alle modalità di tenuta del RVFU sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall'Anagrafe nazionale dei veicoli e dal PRA. Il RVFU si compone di due sezioni: una ha ad oggetto i veicoli iscritti al PRA, l'altra riguarda i veicoli non iscritti al PRA. In entrambe le sezioni devono essere annotati sia i dati identificativi del veicolo sia i dati identificativi dell'intestatario (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo. Per i veicoli fuori uso presi in carico dal 7 giugno 2024, il certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale (CRD) per tutti i veicoli presi in carico sul RVFU, tra i quali i veicoli soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA, i veicoli immatricolati ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA (per esempio: ciclomotore, macchina operatrice, trattrice agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3.500 kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'art. 26 del R.D. 1814/1927), i veicoli non presenti né nell'ANV né al PRA (per esempio: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.) e i veicoli già radiati dal PRA. Le procedure informatiche segnalano la presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati. In questo caso l’operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo; questa possibilità è riservata ai Centri di raccolta, che può decidere di procedere comunque, previa verifica dell'esistenza di eventuale documentazione giustificativa. Infatti, il Centro di raccolta può inserire la radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest'ultimo, solo in presenza della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali), del nulla osta del concessionario della riscossione che autorizza la radiazione del veicolo oppure del provvedimento della pubblica amministrazione in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa. In assenza di uno di questi documenti, da inserire nel fascicolo della pratica di radiazione, la pratica viene ricusata. Superate le illustrate fasi di controllo, sulla base dei dati immessi nel RVFU all'atto della presa in consegna del veicolo fuori uso, il Centro di raccolta o l'operatore commerciale devono emettere il Certificato di Rottamazione Digitale (CRD), che deve poi essere consegnato all'intestatario o al detentore del veicolo. Il certificato di rottamazione può essere emesso in modalità cartacea esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche. Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato cartaceo, il Centro di raccolta deve effettuare l'inserimento dei dati nel RVFU.

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IN ALLEGATO la circolare del Ministero dei Trasporti prot. 15356 del 29 maggio 2024 "Registro unico telematico dei veicoli fuori uso – Art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, e DPR n. 177/2022 – Istruzioni operative.".

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