sabato, 26 ottobre 2024
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Data di pubblicazione: 26 luglio 2024
Data di riferimento: 26 luglio 2024

Decreto autovelox 2024 (contenitore)

 

AGGIORNAMENTO DEL 26/07/2024

Decreto autovelox: chiarimenti dell’ANCI

Entro il 12 giugno 2025 gli organi di polizia stradale devono adeguare la collocazione dei dispositivi di misurazione di velocità alle nuove norme previste dal decreto dell’11 aprile 2024 adottato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024 ed entrato in vigore il 12 giugno 2024. In caso di mancato adeguamento, gli strumenti di misurazione di velocità dovranno essere disinstallati. Lo chiarisce l’ANCI con una nota esplicativa del decreto ministeriale recante nuove norme sulle modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del codice della strada.

Ambito di applicazione del decreto. L’ANCI chiarisce che le norme del D.M. 11 aprile 2024 si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che a quelli già esistenti; nn si applicano invece alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli presidiate per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. Per i dispositivi già installati alla data di entrata in vigore e non conformi alle nuove norme è previsto un termine perentorio di adeguamento di 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

Strade extraurbane. Salvo che sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino un limite di velocità molto basso, le postazioni mobili possono essere collocate sulle strade extraurbane soltanto nei tratti in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dall’art. 142, comma 1, del codice della strada. Deve sussistere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo e una distanza tra i diversi dispositivi pari a 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e di 1 km sulle Strade extraurbane secondarie, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali. Su autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali possono essere collocate postazioni fisse se il limite massimo consentito fissato dall’ente proprietario della strada è pari o non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada. È tuttavia consentita la collocazione con un limite di velocità inferiore qualora siano presenti criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale o di condizioni di significativa incidentalità. Il controllo della velocità media sulle strade extraurbane è consentito soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie nei tratti (per un’estensione di almeno 1 km) che sono caratterizzati da una velocità consentita uniforme e sono privi di diramazioni e svincoli, salva la presenza di ingressi e/o uscite nell’ipotesi in cui i rispettivi flussi rappresentino statisticamente un valore non significativo.

Strade urbane. Dentro il centro abitato, l’ente proprietario deve prima verificare in via preferenziale l’opzione di installare dossi artificiali. Le postazioni mobili e le postazioni fisse possono essere collocate sulle strade urbane di scorrimento se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h, sulle strade urbane di quartiere se il limite massimo di velocità è pari a 50 km/h, sulle strade urbane locali e sugli itinerari ciclopedonali se il limite massimo di velocità è pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 30 km/h. Tra il segnale di limite di velocità e la postazioni di controllo deve sussistere una distanza di almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di almeno 75 metri sulle altre strade. La collocazione dei sistemi di rilevazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento nei tratti che sono caratterizzati da una velocità consentita uniforme (salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo) e sono privi di diramazioni e svincoli.

Utilizzo dei dispositivi. L’accertamento delle violazioni può essere effettuato soltanto dagli organi di polizia stradale. Possono essere delegate a terzi attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, come, per esempio, le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica, l’elaborazione informatica dei dati, senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione e all’accertamento delle violazioni, la stampa dei verbali relativi alle violazioni accertate e relativo imbustamento, l’attività di data entry concernenti le singole fasi che concorrono alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio. I dispositivi devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi o perché sono di proprietà o per effetto di acquisizione in locazione finanziaria o leasing, noleggio a canone fisso o acquisizione in comodato da altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade secondo convenzioni o accordi che possono anche comprendere le operazioni di manutenzione. Le spese di accertamento, gravanti sul trasgressore o sull’obbligato in solido per la violazione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del codice della strada, devono avere un costo documentabile ed analitico. Tra esse possono essere ricomprese soltanto le spese sostenute per l’individuazione del trasgressore ovvero quelle di notifica del verbale di contestazione al medesimo. Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali prevedendo che dispositivi utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e la successiva visione delle relative immagini, devono essere impiegati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 1969 del 30 giugno 2003.

IN ALLEGATO la circolare dell'ANCI di giugno 2024.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 29/05/2024

Autovelox: importanti limitazioni alla collocazione

Nuove prescrizioni e importanti limitazioni per il posizionamento degli autovelox. Stop alle postazioni sulle strade che presentano limiti di velocità inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto dal codice per la tipologia di strada. Obbligo di distanze minime tra le varie postazioni per evitare duplicazioni dei rilevamenti della velocità. Sono alcune delle principali novità in materia di collocazione delle postazioni di controllo e di utilizzo dei dispositivi e dei sistemi di misurazione dei limiti di velocità dei veicoli, secondo la disciplina prevista dal decreto del 11 aprile 2024 adottato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024.

Pianificazione dei controlli. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità in ogni caso tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale. Ad eccezione delle autostrade, su tutte le altre strade gli organi di polizia stradale possono utilizzare postazioni mobili per il rilevamento a distanza della velocità nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

Adeguamento delle postazioni. Le disposizioni del decreto si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione sia già esistenti, per i quali non è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto i dispositivi già installati, che non siano conformi alle prescrizioni sulla collocazione, devono essere adeguati oppure disinstallati.

Posizionamento delle postazioni. Le postazioni fisse per il controllo della velocità dei veicoli sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada. Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Qualora non sia possibile, per motivi connessi all’infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, l’installazione di una postazione fissa in un preciso punto della predetta infrastruttura, è consentita la collocazione di postazioni mobili. Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle strade di tipo A e B (autostrade e strade extraurbane principali) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002. Per mentre per le altre tipologie di strade le postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi del predetto art. 4, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano. Per le strade di tipo C, D, E, E-bis , F e F-bis (extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani), occorre che i tratti di strada siano individuati dal prefetto al ricorrere di alcuni requisiti: un elevato livello di incidentalità, l’impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, la presenza di velocità operative dei veicoli che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale. Oltre a queste condizioni generali, il decreto prevede anche specifiche condizioni tecniche, di seguito descritte distinguendo tra postazioni fisse e mobili e tra strade urbane ed extraurbane.

Postazioni mobili di controllo sulle strade extraurbane. Per quanto riguarda le strade fuori del centro abitato, la postazione mobile di controllo della velocità può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane. Tuttavia, se la velocità massima consentita è inferiore di oltre 20 km/h a causa della sussistenza delle criticità del tracciato plano-altimetrico o a causa delle dimensioni della piattaforma stradale, la collocazione della postazione mobile è consentita purché i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio “limite di velocità” (Figura II 50 del regolamento del codice della strada) e “fine limitazione di velocità” (Figura II 71), relativamente a un tratto stradale di estesa minima pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a 4 km nelle autostrade, a 3 km nelle strade extraurbane principali e a 1 km nelle altre strade extraurbane. Tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km.

Postazioni mobili sulle strade urbane. Dentro il centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Il posizionamento è consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità sia esteso a un tratto di almeno 400 metri. La postazione mobile può essere collocata sulle strade urbane di quartiere e urbane locali soltanto se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. Invece sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità deve essere pari a 30 km/h. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 km sulle strade urbane di scorrimento e a 500 metri per le strade urbane ciclabili e per le strade locali. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e, comunque, deve essere non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a 75 metri per tutte le altre strade.

Postazioni fisse sulle strade extraurbane. Fuori del centro abitato, nei tratti di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada. In deroga a ciò, la collocazione delle postazioni fisse sui medesimi tratti di strada è consentita qualora la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale. Nei tratti di itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità consentito deve essere comunque non inferiore a 30 km/h, salvo che non sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino l’imposizione di limiti di velocità inferiori. I limiti di velocità inferiori rispetto a quelli generalizzati previsti per il corrispondente tipo di strada devono essere debitamente segnalati con i rispettivi segnali “limite massimo di velocità” e “fine limitazione di velocità” relativamente a una estesa stradale pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. Il controllo della velocità media è consentito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi o uscite); è ammessa la sola presenza di ingressi e/o uscite esclusivamente nell’ipotesi in cui i flussi, rispettivamente entranti e uscenti, rappresentino statisticamente un valore non significativo. L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere pari almeno a 1 km. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.

Postazioni fisse sulle strade urbane. Per la collocazione delle postazioni fisse dentro il centro abitato, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’art 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Sulle strade urbane di scorrimento la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a 50 km/h e sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali se il limite è pari a 30 km/h. Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano. La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme (salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella massima consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo) e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite). L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media e la distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media devono essere pari almeno a 500 metri. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo della velocità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e comunque deve essere non inferiore a 200 metri per le strade urbane di scorrimento e a 75 metri per le altre strade.

Dispositivi sui veicoli in movimento. I dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione soltanto nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

Gestione dei dispositivi e attività di controllo. L’allegato B del decreto contiene disposizioni sull’attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo, con particolare riferimento alla manutenzione, alle attività sussidiarie affidabili a terzi, alle forme e ai contratti di acquisizione e alla protezione dei dati personali. Le attività di controllo della velocità mediante dispostivi che consentono l’accertamento da remoto delle violazioni devono essere effettuate unicamente da personale degli organi di polizia stradale avente adeguata competenza e conoscenza del funzionamento dei dispositivi stessi. Possono essere delegate a terzi le operazioni di gestione dei dispositivi nelle fasi di conservazione, trasporto, installazione e disinstallazione, purché gli organi di polizia stradale ne abbiano la responsabilità e il controllo. L’accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti massimi di velocità non può essere delegato a terzi. Tuttavia è consentito affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, come, a titolo esemplificativo, le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica, l’elaborazione informatica dei dati delle violazioni senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione e all’accertamento (che restano di esclusiva competenza degli organi di polizia stradale), la stampa dei verbali e il relativo imbustamento, l’attività di data entry relativamente ai dati che riguardano le singole fasi che concorrono alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio (come, per esempio, gli esiti di notifiche, i pagamenti, i ricorsi). In tali casi deve essere sempre garantito il rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza personale, con la stipula di un accordo ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 con il soggetto incaricato di effettuare trattamenti di dati personali nell’ambito delle predette operazioni.

Disponibilità dei dispositivi di controllo. I dispositivi o i sistemi di rilevazione della velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori. È consentito l’uso di apparecchi che sono di proprietà dell’ente da cui dipendono gli organi di polizia stradale o che sono nella loro completa disponibilità per effetto di acquisizione in locazione finanziaria o leasing, di noleggio a canone fisso o di acquisizione in comodato da altre pubbliche amministrazioni ovvero da enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione.

Spese addebitabili al trasgressore. Le spese di accertamento, gravanti sul trasgressore o sull’obbligato in solido per la violazione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del codice della strada, devono avere un costo documentabile ed analitico. Tra esse possono essere ricomprese soltanto le spese sostenute per l’individuazione del trasgressore ovvero quelle di notifica del verbale di contestazione al medesimo. Non possono rientrarvi quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento della violazione nonché i costi connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali di contestazione, quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza legale o il recupero del credito.

Documentazione fotografica della violazione. I dispositivi o i sistemi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva delle immagini relative alla violazione medesima, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al medesimo verbale. La visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati. Al momento dell’accesso, dovranno essere, in ogni caso, opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi nei fotogrammi. É consentito l’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma devono essere provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

(www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata) 

 

  

AGGIORNAMENTO DEL 28/05/2024

IN ALLEGATO il decreto ministeriale del 11/04/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/05/2024.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 21/03/2024

Decreto autovelox: stop agli autovelox nelle strade con limite troppo ribassato

 

Stop agli autovelox sulle strade che presentano limiti di velocità inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto dal codice per la tipologia di strada. Obbligo di distanze minime tra le varie postazioni per evitare duplicazioni dei rilevamenti della velocità. Sono alcune delle principali novità in materia di collocazione delle postazioni di controllo e di utilizzo dei dispositivi e dei sistemi di misurazione dei limiti di velocità dei veicoli, secondo la disciplina prevista dal nuovo decreto adottato il 21 marzo 2024 dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’interno.

Pianificazione dei controlli. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità in ogni caso tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale. Ad eccezione delle autostrade, su tutte le altre strade gli organi di polizia stradale possono utilizzare postazioni mobili per il rilevamento a distanza della velocità nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

Adeguamento delle postazioni. Le disposizioni del decreto si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione sia già esistenti, per i quali non è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto i dispositivi già installati, che non siano non conformi alle prescrizioni sulla collocazione, devono essere adeguati oppure disinstallati.

Postazioni mobili di controllo sulle strade extraurbane. Per quanto riguarda le strade fuori del centro abitato, la postazione mobile di controllo della velocità può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane. Tuttavia, se la velocità massima consentita è inferiore di oltre 20 km/h a causa della sussistenza delle criticità del tracciato plano-altimetrico o a causa delle dimensioni della piattaforma stradale, la collocazione della postazione mobile è consentità purché i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio “limite di velocità” (Figura II 50 del regolamento del codice della strada) e “fine limitazione di velocità” (Figura II 71), relativamente a un tratto stradale di estesa minima pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a 4 km nelle autostrade, a 3 km nelle strade extraurbane principali e a 1 km nelle altre strade extraurbane. Tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km.

Postazioni mobili sulle strade urbane. Dentro il centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Il posizionamento è consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità sia esteso a un tratto di almeno 400 metri. La postazione mobile può essere collocata sulle strade urbane di quartiere e urbane locali soltanto se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. Invece sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità deve essere pari a 30 km/h. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 km sulle strade urbane di scorrimento e a 500 metri per le strade urbane ciclabili e per le strade locali. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e, comunque, deve essere non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m. 75 per tutte le altre strade.

Postazioni fisse sulle strade extraurbane. Fuori del centro abitato, nei tratti di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada. In deroga a ciò, la collocazione delle postazioni fisse sui medesimi tratti di strada è consentita qualora la riduzione della velocità di oltre 20 km/h sia dovuta a criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale. Nei tratti di itinerari ciclopedonali il limite massimo di velocità consentito deve essere comunque non inferiore a 30 km/h, salvo che non sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino l’imposizione di limiti di velocità inferiori. I limiti di velocità inferiori rispetto a quelli generalizzati previsti per il corrispondente tipo di strada devono essere debitamente segnalati con i rispettivi segnali “limite massimo di velocità” e “fine limitazione di velocità” relativamente a una estesa stradale pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani. Il controllo della velocità media è consentito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi o uscite); è ammessa la sola presenza di ingressi e/o uscite esclusivamente nell’ipotesi in cui i flussi, rispettivamente entranti e uscenti, rappresentino statisticamente un valore non significativo. L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere pari almeno a 1 km. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo.

Postazioni fisse sulle strade urbane. Per la collocazione delle postazioni fisse dentro il centro abitato, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’art 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Sulle strade urbane di scorrimento la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, soltannto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali la postazione fissa può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a 50 km/h e sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali se il limite è pari a 30 km/h. Non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano. La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento a condizione che i tratti oggetto di rilevazione siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme (salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella massima consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo) e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite). L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media e la distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media devono essere pari almeno a 500 metri. La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo della velocità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada e comunque deve essere non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m.75 per le altre strade.

Ulteriori condizioni per le strade diverse da autostrade e superstrade. Per le strade extraurbane secondarie, le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere, le strade urbane ciclabili, le strade locali urbane ed extraurbane e gli itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani, oltre alle suddette condizioni tecniche, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’art 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1° agosto 2002), devono ricorrere ulteriori condizioni, specificamente un elevato livello di incidentalità e l’impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, dell’assenza di spazi idonei per fermare in sicurezza i veicoli (soprattutto se in presenza di utenza vulnerabile), della limitazione della visibilità a causa dell’andamento plano-altimetrico della strada, delle condizioni particolari di scarsa visibilità, della composizione e del volume del traffico e della presenza di velocità operative dei veicoli, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.

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