1964
La volonta di chiedere la punizione del colpevole non e sottoposta a particolari formalita e puo ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela. Invero, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae".
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, nr 1964 del 17 gennaio 2024.
Sentenza | 1,6 MB |
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