Whistleblowing
WHISTLEBLOWING E VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. UN NUOVO FATTORE DI STIMOLO E RESPONSABILIZZAZIONE PER I COMUNI.
La nuova normativa sul WHISTLEBLOWING introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 impatta anche su tutti i trattamenti di dati personali eseguiti nel settore pubblico e nel settore privato e costituisce, un particolare fattore di motivazione per i Comuni che gestiscono sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana.
Giuseppe Alverone
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Cos’è il Whistleblowing
Le segnalazioni multi-canale
L’ambito di applicazione soggettivo
La normativa Whistleblowing come fattore di compliance alla normativa Data Protection
Ruoli e responsabilità privacy dei Comuni
Un nuovo fattore di stimolo e responsabilizzazione per la gestione della videosorveglianza per la sicurezza urbana
Cos’è il Whistleblowing
il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva 2019/1937 sul WHISTLEBLOWING,introducendo nel nostro Ordinamento un sistema di protezione dei cc.dd. whistleblowersi.e. le persone che,nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, venendo a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti, li segnalano, avendo la garanzia di ricevere una protezione equilibrata ed efficace.
Le segnalazioni multi-canale
Il D.Lgs. 24/2023 prevede che il whistleblower possa effettuare la segnalazione di illeciti attraverso tre diversi canali di segnalazione:
a. interna,
b. esterna,
c. tramite divulgazione pubblica
Le 3 tipologie di segnalazione devono però essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante deve dapprima provare ad utilizzare il canale di segnalazione interna e,solo in caso di esito negativo, può progressivamente utilizzare il canale di segnalazione esterna ed ancora, quello di divulgazione pubblica.
L’ambito di applicazione soggettivo
La nuova normativa si applica, secondo determinati parametri, agli Enti pubblici e a quelli privati.
In particolare si applicano a tutti i Comuni che sono quindi obbligati ad istituire un canale per le segnalazioni interne dei whistleblowers.
Va comunque evidenziato che iComuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
Non istituire il prescritto canale di segnalazione interna e non definire la relativa procedura di gestione espone il Comune a pesanti sanzioni pecuniarie che possono essere erogate dall’ANAC.
La normativa Whistleblowing come fattore di compliance alla normativa Data Protection
Il Considerando 14 della Direttiva (UE) 2019/1937 statuisce che il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, in quanto diritti fondamentali previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), sono settori in cui i whistleblowers possono contribuire a segnalare le violazioni che possono ledere il pubblico interesse.
Proprio in applicazione di questo importante principio il D.Lgs. 24/2023 nel recepire la stessa Direttiva, ha stabilito che i whistleblowers possono segnalare violazioni (comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (o dell’ente privato) e che consistono in illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di discipline normativeunionali o nazionali relative, tra l’altro, alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Questa particolare previsione della nuova normativa costituisce indubbiamente un ulteriore fattore di responsabilizzazione per i Comuni, la cui attività, consiste essenzialmente nel trattamento di dati personali.
Ruoli e responsabilità privacy dei Comuni
I trattamenti di dati personali funzionali a gestire i canali di segnalazione interna del whistleblowerdovranno essere eseguiti, a norma GDPR o D.Lgs. 51/2018, dai Comuni che sono definiti dal D.Lgs. 24/2023 “titolari del trattamento”.
I Comuni diversi dai capoluoghi di provincia che decidono di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione assumono invece il ruolo di “contitolari del trattamento”.
In ogni caso, i Comuni dovranno:
- disegnare il trattamento allineando, fin dalla progettazione, ogni operazione ai principi di protezione dei dati personali fissati dall’art. 5 del GDPR e dall’art. 3 del D.Lgs.51/2018;
- eseguire una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati Personali (c.d. DPIA);
- istruire ed autorizzare al trattamento i dipendenti chiamati a gestire il canale di segnalazione;
- designare eventuali “responsabili del trattamento” chiamati ad eseguire il trattamento per loro conto.
Un nuovo fattore di stimolo e responsabilizzazione per la gestione della videosorveglianza per la sicurezza urbana
Lo scenario finora sinteticamente descritto dimostra come la nuova normativa sul whistleblowing si ponga anche come fattore di stimolo e di responsabilizzazione ulteriore per una corretta gestione dei sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana da parte dei Comuni.
Infatti, nel caso in cui il processo di gestione di un sistema di videosorveglianza non sia compliant, ad esempio, per il mancato rispetto dei principi di protezione dei dati o per la mancata gestione dei rischi per i diritti e le libertà dei cittadini attraverso una DPIA, il Comune non sarà esposto solo ad un possibile reclamo da parte dei cittadini interessati ma anche alla possibile segnalazione di violazione da parte di un whistleblowerdi cui, peraltro, dovrà mantenere riservata l’identità e verso il quale non potrà porre in essere alcun tipo di azione ritorsiva.
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