sabato, 27 luglio 2024
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Data di pubblicazione: 19 giugno 2003

Accertamenti anagrafici

COMITATO TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO


tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di


Reggio Emilia





Ai Comandi di Polizia Municipale


in indirizzo



Al Comando di Polizia Provinciale di


Reggio Emilia





OGGETTO: Accertamenti anagrafici su militari di carriera.




Ritenendo di fare cosa gradita trasmetto uno studio dell' ANUSCA relativamente alla iscrizione anagrafica dei militari di carriera ( lo studio è molto chiaro, esaustivo e convincente ) in quanto questo argomento era stato oggetto di valutazione nel Comitato T. P. di C. di gennaio 2003.



Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.


Lì 15/06/2003

Il referente del COMITATO T. P. di C.

Lazzaro Fontana

( Comandante P.M. di Quattro Castella )





Informazione sulle novità in materia di Servizi Demografici


a cura di A.N.U.S.C.A.




I militari di carriera e la dichiarazione d’iscrizione anagrafica








Il D.P.R. n.223/89 all'art.8 pone in evidenza le fattispecie relative alle posizioni di persone presenti nel territorio che non comportano iscrizioni, mutazioni o cancellazioni anagrafiche. Nell'articolo, viene sottolineato che non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi d’avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i 2 anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune d’iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio.


Limitandoci alla trattazione delle posizioni presenti al punto a) con particolare riguardo ai militari, è bene precisare che, nonostante tante difficoltà interpretative che si riscontrano tra gli addetti ai lavori, quest'ultima è estremamente chiara.




L'iscrizione (mutazione o cancellazione) anagrafica non è prevista per i militari di leva e non è prevista per i militari di carriera che si trovano distaccati presso scuole d’avanzamento e/o perfezionamento: tutti gli altri militari che abbiano contratto una ferma militare (carabinieri, agenti di polizia, guardie di finanza, militari delle Capitanerie di porto, ecc..) e che si trovano a tempo indeterminato presso una caserma o corpo militare organizzato, sono tenuti ad iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente, sia come singole posizioni familiari sia come facenti parte di una precisa convivenza anagrafica. Che questa sia la corretta interpretazione della norma in esame è avvalorato dal fatto che siamo in presenza di un’effettiva dimora abituale che non viene meno anche se la permanenza dei militari in una determinata località non è dovuta ad una libera scelta degli stessi, ma unicamente alle esigenze del servizio, che possono mutare all'improvviso.


Il militare, in qualità di soggetto comandato a prestare un servizio in una determinata zona, fino a quando non viene trasferito, trasferimento che può anche non avvenire per molto tempo, rimane un soggetto che vive e dimora abitualmente in un determinato luogo. Questa potenziale situazione d’incertezza non impedisce il perfezionarsi di situazioni stabili, situazioni che non sono presenti nei militari di leva i quali al termine della ferma o anche prima si trovano a mutare con ragionevole certezza località. Quello che giustifica la non applicazione della normativa anagrafica ad alcuni soggetti ben evidenziati nell'art.8 è lo spatium temporis che è già previsto all'origine come limitato e temporaneo, e non la tipologia del servizio che può benissimo essere identico a quello dei colleghi in ferma di carriera.


Quindi, in conclusione, anche se vi sono dei soggetti militari che abbiano contratto una ferma militare di durata indeterminata, che abbiano anche presentato domanda di trasferimento in altra sede, ma che la stessa non sia stata ancora accolta, se sono invitati a presentare istanza per l'iscrizione in anagrafe, devono necessariamente effettuare la domanda d’iscrizione, salvo essere successivamente cancellati per emigrazione in altra sede per trasferimento, sia d'ufficio sia su richiesta. Consentire che permangano situazioni d’incertezza a tempo indeterminato con posizioni anagrafiche anomale non è chiaramente nello spirito della norma ex art.8 del D.P.R. n.223/89. Purtroppo, molte di queste situazioni si presentano in sede d’aggiornamento di "convivenze anagrafiche" con l'inserimento dei soggetti riportati nei mod. CP2 dell'ISTAT.








Mauro Castaldi, 19/05/2003



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