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Data di pubblicazione: 06 agosto 2018

Lesioni stradali gravi: verso la modifica

poliziamunicipale.it

Ogni legge, si sa, è frutto di un iter e di una serie di compromessi che spesso restituiscono una versione finale assai diversa da quella che era l’intento iniziale. E la legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi non costituisce certo un’eccezione a questa regola generale.

Lo scopo della modifica al codice penale, con l’introduzione degli articoli 589bis e 590bis (clicca qui per il contenitore), era quello di superare lo scoglio, dimostratosi insormontabile durante i processi, di attribuire un qualche dolo agli automobilisti che si macchiano di comportamenti particolarmente pericolosi alla guida, ben potendosi prefigurare questi ultimi le conseguenze in caso di più probabile sinistro. La prima stesura della legge rispondeva appieno a questa esigenza, andando a punire in maniera grave coloro che provocavano un incidente con lesioni gravi attraverso comportamenti particolarmente deprecabili (guida alterata, velocità molto elevata, passaggio col rosso, circolazione contromano, inversioni pericolose ecc.)

I passaggi parlamentari e nelle commissioni hanno risentito del protagonismo e della voglia di cavalcare un’onda emotiva da parte dei legislatori, e quel che ne è uscito ha scontentato un po’ tutti, perché ha spostato la gravità delle conseguenze penali dal comportamento assunto alla guida al danno subito dalla vittima. Una piccola disattenzione alla guida, accompagnata da una serie di circostanze sfortunate, può letteralmente rovinare la vita ad un automobilista.

Si è poi osservato il fenomeno per il quale, a seguito di incidenti banali, con prognosi anche ridotte, talvolta risolti senza neppure richiedere l’intervento di forze di polizia per i rilievi, una parte coinvolta abbia lamentato conseguenze nei giorni successivi attraverso il medico curante, che a sua volta ha inviato certificati all’INAIL in caso di sinistro sul lavoro o in itinere, sfondando la soglia dei 40 giorni di prognosi che fa partire la procedibilità d’ufficio. Ci si trova in questi casi nell’obbligo di comunicazione alla Procura da parte dell’INAIL e nell’obbligo di indagine da parte della Procura, senza neppure che siano presenti gli elementi di base raccolti durante i rilievi. Aggiungiamo poi che un buon avvocato, conscio del consistente sconto di pena in caso di responsabilità non esclusiva del proprio assistito, cerca talora di rendere complici anche soggetti non direttamente coinvolti nel sinistro, come il responsabile della manutenzione del tratto stradale o della sua segnaletica.

Una proposta di legge è già stata depositata per rimediare a queste problematiche (vedere allegato), che riduce l’obbligo di procedura d’ufficio soltanto ai casi previsti dal primo comma dell’art. 590bis C.P.,  quelli più gravi. Verrebbero quindi stralciati tutti quei casi in cui le vittime, risarcite dalle assicurazioni e consce della mancanza di una pericolosità intrinseca nella condotta di guida della controparte, non intendono sporgere querela.

Molte associazioni hanno visto in questa proposta l’intenzione di “ammorbidire” la legge e di farle perdere la sua incisività, ma quando si ragiona sull’efficacia di una norma, è necessario lasciare da parte ideologie e preconcetti, per concentrarsi solo sulla sua applicabilità e sulle conseguenze reali. Ed in questo caso ci sembra si voglia intraprendere un passo nella direzione giusta.

 

Redazione di poliziamunicipale.it

Mavino Michele

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