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Data di pubblicazione: 29 gennaio 2018
Data di riferimento: 29 gennaio 2018

Videosorveglianza e reti wi-fi

Angelo Carpani

Videosorveglianza e reti wi-fi tra “uso privato” e “uso pubblico”

 

Angelo Carpani

(libero professionista, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (n. 2368 sez.A), esperto nella progettazioni di impianti di videosorveglianza in ambito comunale)

 

1. Introduzione

Molti Enti Locali utilizzano un'unica infrastruttura di rete di comunicazione per trasportare non solo le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale, ma anche per fornire un servizio di accesso alla rete internet ai propri cittadini prevedendo uno o più accesspoint W-LAN (Wireless – Locale Area Network) in uno spazio aperto al pubblico. Wi-Fi o WiFi è una tecnologia per reti locali senza fili che utilizza dispositivi basati sugli standard IEEE 802.11. Wi-Fi è anche un marchio di Wi-Fi Alliance, la quale consente l'uso del termine Wi-Fi Certified ai soli prodotti che completano con successo i test di certificazione di interoperabilità.

In un precedente articolo (“La presentazione della SCIA per la videosorveglianza comunale” di Stefano Manina redatto con il supporto tecnico dell’Ing. Angelo Carpani) era stato chiarito che le reti in Fibra Ottica e le reti Wireless(operanti in banda Radiolan eHiperlan), impiegate normalmente quali infrastrutture di rete negli impianti di videosorveglianza, rientrano tra i sistemi di comunicazione elettronica ad “uso privato” intendendo con esso che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria competenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art.101 del “Codice” D.Lgs. 259/2003).

 

2. Quando l’uso da “privato” diventa “pubblico”

Il “Codice” distingue tra due diverse tipologie di utilizzo delle rete Wi-Fi:

- uso privato

- uso pubblico

Se un Comune decide di utilizzare l’infrastruttura di rete di comunicazione elettronica dell’impianto di videosorveglianza ancheper consentire, in uno spazio aperto al pubblico,l’accesso alla rete internet tramite tecnologia Wi-Fi, l’uso della rete da “privato” diventa “pubblico”. In questo caso non si deve quindi più fare riferimento al Titolo III del Codice “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato” ma al Titolo II “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”. È importante però sapere che l’art.6 del “Codice” vieta espressamente a Stato, Regioni ed Enti Locali di fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate. Per erogare questo tipo di servizi le pubbliche amministrazioni dovranno quindi rivolgersi a operatori autorizzati ai sensi dell’art.25 del Codice.

In quest’ultimo caso è necessario distinguere i seguenti casi:

- imprese che hanno come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. E’ necessaria l’autorizzazione generale, da richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico. Dato che questo tipo di installazione comporta l’uso pubblico, si deve preventivamente essere autorizzati ad agire come ISP (Internet Service Provider), e di conseguenza essere iscritti al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) presso l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

- imprese o esercizi commerciali che non hanno come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Secondo quanto disposto dall’art.10 de D.L. 60/2013 (cosiddetto Decreto “del fare”) convertito con legge 9 agosto 2013, n.98, in questo caso l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WiFi non richiede alcuna autorizzazione e non prevede l’identificazione dell’utilizzatore.

Per quanto sopra, si consiglia di non utilizzare la rete di comunicazione dell’impianto di videosorveglianza per offrire anche un servizio di accesso alla rete internet ai propri cittadini prevedendo uno o più accesspoint in spazi aperti al pubblico. In quest’ultima evenienza, l’uso della rete da “privato” diventerebbe “pubblico” con tutte le complicazioni del caso. Attenzione anche a non mettere a disposizione la propria rete dell’impianto di videosorveglianza, ad imprese o esercizi commerciali che non hanno come finalità principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica perché, in tal caso, il Comune si troverebbe ad effettuare traffico per conto terzi, cosa vietata dall’art. 101 del “Codice” quale conseguenza dell’uso privato.

 

3. Attenzione agli impianti di videosorveglianza che utilizzano collegamenti wireless a 17 GHz

Nell’articolo “La presentazione della SCIA per la videosorveglianza comunale” a proposito delle reti Wireless utilizzate negli impianti di videosorveglianza, avevamo fatto riferimento alle reti operanti in banda Radiolan (2400-2483,5 MHz) eHiperlan (precisamente Hiperlan2 5470-5725 MHz) espressamente menzionate nel “Codice”.

In alcuni Comuni, a causa della “saturazione” (occupazione) dei canali radio in banda “non licenziata” Radiolan e Hiperlan, sono stati realizzati impianti di videosorveglianza con dei collegamenti wireless che operano nelle banda di frequenza a 17GHz o a 24GHz.

Questi ultimi rientrano, come gli apparati radiolan e hiperlan, tra le apparecchiature rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03.

L’adeguamento alle direttive Europe, il cui obiettivo è quello di una armonizzazione dell’uso delle frequenze da parte di tutti i paesi aderenti, ha spinto il Ministero dello Sviluppo Economico alla messa al bando delle apparecchiature che operano nella banda intorno ai 17 GHz, modificando, di fatto, il Piano Nazionale delle Frequenze con Decreto del 27 Maggio 2015:

L’immissione sul mercato di apparecchiature a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) operanti nella banda 17,1-17,3 GHz è consentita fino ad un anno dalla pubblicazione del presente decreto. L’impiego di tali apparecchiature è consentito fino al 31.12.2019. Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche(Nota 234).

Ciò significa che è non è più possibile immettere sul mercato nuove apparecchiature che operano in quelle bande, mentre è ancora possibile commercializzare e installare ciò che è l’esistente entro e non oltre il 31/12/2019.

A partire quindi dal 1° gennaio 2020 tutte le installazioni esistenti a 17 GHz dovranno essere spente; in caso contrario, è prevista una sanzione amministrativa (che generalmente cresce esponenzialmente con il numero di siti interessati) e il sequestro dell’impianto.

Per quanto riguarda invece la banda operante nel range di frequenze 24.000-24.250 GHz è armonizzata a livello europeo èpossibile continuare ad utilizzarla e non subirà quindi la stessa sorte del 17 GHz.

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