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Data di pubblicazione: 25 novembre 2009

Contromano in curva




QUESITO DI UN ABBONATO

Chiedo gentilmente una spiegazione per quando riguarda l'art. 143, c. 12, del codice della strada.
Si può applicare il menzionato articolo, se il veicolo é andato a sbattere contro un muro e a causa della rottura del asse il conducente non é piu riuscito a manovrare il veicolo ed si é scontrato con un altro veicolo in corrispondenza di una curva al lato opposto?
L'art. 143 c. 12 si può per esempio applicare anche quando scoppia un pneumatico e ci si scontra con un altra macchina?
Se sul verbale l'indicazione del posto della violazione non é giusto (sbagliato di ca. 200 metri) che conseguenze ci sono?
E' regolare il verbale di violazione, redatto dopo l'incidente in ufficio, che riporta data, ora e posto del incidente, ma non c'e menzione delle ragioni per le quali non era avvenuta la contestazione immediata?
Si può applicare l'art. 40, c. 8, l'art. 141 cc.3 e 8, e l'art. 143, c. 12, sempre sullo stesso posto, comumque sempre sbagliato di ca. 200 metri?




RISPOSTA DI A. LACIDOGNA

Esaminando l'ar. 143 c. 12 la norma prevede che
"chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministra del pagamento da €. 295 a € 1.179. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
L'art. 143 disciplina la posizione che i veicoli devono occupare sulla carreggiata. La norma prevede, al 1° comma, l'obbligo della marcia a destra. Sia il 2° e 3° comma dell'articolo in oggetto, dispongono che la marcia sulla destra rigorosa si applica ai soli veicoli a motore, mentre i veicoli a trazione animale ed i veicoli senza motore devono procedere sulla carreggiata il più possibile al margine destro. L'obbligo di circolare sulla corsia di destra non sussiste quando si percorre una carreggiata separata o con almeno due corsie per ogni senso di marcia o carreggiate a senso unico di circolazione. La norma prevista dal legislatore, ovvero l'obbligo di tenersi il più possibile al margine destro, ha come scopo la sicurezza stradale; infatti tale obbligo aumenta gli spazi di sicurezza verso sinistra per i veicoli che percorrono la strada con direzione opposta. La norma fa riferimento al margine destro della carreggiata; con tale espressione il legislatore si riferisce alla striscia longitudinale tracciata sulla pavimentazione o, in mancanza, è il margine della carreggiata oltre il quale non può ritenersi più possibile il transito dei veicoli.
Nel caso prospettato occorre esaminare l'art. 45 del codice penale –
Caso fortuito o forza maggiore.-
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.-
La giurisprudenza individua con la sentenza Cass. Sez. IV 02/05/83, che il Caso fortuito art. 45 CP, non si configura nella situazione dello sgonfiamento del pneumatico usurato e, quindi, più esposto a lacerazioni o forature; pertanto non costituisce l'evento imprevedibile o imprevisto richiesto dalla scriminante. Mentre
il rapido o non colpevole afflosciamento del pneumatico determinato da una improvvisa foratura da chiodo, integra gli estremi del caso fortuito art. 45 CP. Infatti nel caso in cui si verifichi un incidente con lesioni personali per la repentina deviazione del veicolo, dovuto al caso fortuito, provando quest'evento si potrà invocare la scriminante. Cass. Sez. IV 07/06/83.
Per invocare il caso fortuito, dovrà essere provato dalla parte che intende scriminare il comportamento tenuto. La Cass. interviene nuovamente sulla questione con la sent. n. 2983 sez. IV 17/03/92., ove individua che il conducente di un autoveicolo munito di pneumatici con il battistrada usurato, che percorre a velocità non particolarmente moderata un tratto di strada con curve, non può invocare l'esimente di cui all'art. 45 CP, allorché si verifichi un evento lesivo dell'incolumità delle persone, determinato da distacco di pneumatico dal cerchione a seguito di sbandamento, non potendo detto distacco essere qualificato come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, o come caso fortuito che prescinde del tutto dalla causa colposa del conducente. Quindi il conducente che trasgredisce la norma di cui all'art. 143 c. 12 Cds, per essere esente da pena, deve provare la scriminante del caso fortuito, dimostrando che tale evento esula completamente dalla condotta illecita dell'agente e non può essere ricondotto alla sua condotta psichica.
Gli organi di Polizia Stradale, dopo un evento infortunistico, effettuano tutti i rilievi di loro competenza, esaminando in particolar modo le tracce lasciate dai veicoli sul manto stradale. Se da queste non si riscontrano anomalie dovute al caso fortuito, gli agenti che non sono meccanici o esperti nel settore elettronico degli autoveicoli, redigeranno il Verbale per le violazioni al Cds. Sarà compito del trasgressore provare il caso fortuito, con eventuale ricorso avverso il Verbale del Cds, contestando l'articolo violato del codice, chiedendo al giudice l'eventuale CTU sul veicolo per provare l'evento fortuito.

Se sul verbale l'indicazione del posto della violazione non é giusta (sbagliato di ca. 200 metri) che conseguenze ha?

E se il verbale di violazione redatto dopo l'incidente in ufficio riporta data, ora e posto dell'incidente è non c'è menzione delle ragioni per le quali non era avvenuta la contestazione immediata. é regolare?
I vizi al verbale del Cds, sugli elementi essenziali, ove questo può essere annullato tramite ricorso con valenza retroattiva, considerando l'atto come mai emanato, possono riguardare:
- l'omessa ed errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione, ma questo errore deve pregiudicare l'esatta indicazione del fatto.
- Erronea indicazione del luogo in cui è avvenuto l'accertamento.
- Mancata esposizione dei fatti.
- Mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni per cui la contestazione dell'atto non è stata immediata. In questo caso a seguito di sinistro stradale, l'atto non viene quasi mai redatto dagli accertatori immediatamente, in quanto il Verbale segue un'esame di valutazione della dinamica del sinistro. Pertanto gli operatori di Polizia, non trovandosi al momento dell'evento sul luogo del sinistro stradale, dovranno esaminare la dinamica del sinistro presso i propri uffici. Per la correttezza del Verbale gli operatori dovranno indicare il luogo, l'ora, ed il motivo per cui la redazione viene effettuata a posteriori. Nel corpo del Verbale dovrà comparire anche il giorno e l'ora in cui il sinistro stradale è avvenuto. Nel caso di mancanza di tali elementi l'atto potrà essere annullato, Cass. 3563/200.

Ma occorre fare attenzione , perché l'errore materiale su singoli elementi del verbale non determina automaticamente la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del soggetto sanzionato. La mancanza del numero civico o l'erronea indicazione, potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione è avvenuta, quindi il diritto alla difesa del trasgressore, ad esempio ove nell'atto fosse indicata una via lunga, dove l'infrazione può avvenire in più punti, in quanto ci sono più semafori o più divieti di sosta.

Si può applicare l'art. 40 c. 8, l'art. 141 c.3+c.8 e l'art. 143 c. 12 sempre sullo stesso posto (KM) comunque sempre sbagliato di ca. 200 metri?
L'art. 143 c. 12 Cds "Circolazione contromano in curve, dossi con limitata visibilità, può concorrere con l'art 40 Cds, se c'è superamento della striscia bianca longitudinale. Può anche concorrere con l'art. 141 c. 3 e 8 Cds "Velocità non commisurata alle situazioni ambientali" qualora:
- sia una strada a visibilità limitata;
- in un tratto di strada in curva;
- in prossimità di intersezione;
- in prossimità di scuola, o di luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito segnale;
- in forte discesa segnalata da cartello;
- in un passaggio stretto, ovvero quando in un incrocio stretto i veicoli non riescono a passare agevolmente in condizioni di sicurezza, o per la loro dimensione rapportata alle dimensioni della strada o per altre cause. L'obbligo di fermarsi o rallentare incombe ad entrambi i conducenti. Ma se un veicolo trova la sua mano già ingombrata o viaggia in discesa, tale obbligo incombe a quest'ultimo.
- In ore notturne, in situazioni di insufficiente visibilità es. nebbia, forte pioggia, ecc.
- nell'attraversamento di un centro abitato, o tratto di strada affiancato da edifici.



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