Data di pubblicazione:
19 agosto 2015
Data di riferimento:
13 agosto 2015
TSO e ASO
Materia:
Pubb.impiego e varie
Autore:
P.M. di Torino
Trattamento sanitario: polizia municipale disponibile con riserva
Stefano Manzelli
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
Prima di intervenire con la forza su un malato di mente occorre che il sanitario formalizzi una richiesta scritta attestante lo stato di necessità. E partecipi all'operazione di persona per gestire con competenza e immediatezza medica tutti i dettagli dell'emergenza. Lo ha evidenziato il comando della polizia municipale di Torino con la circolare n. 85 del 13 agosto 2015, immediatamente successiva ai tragici fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta la complessità della questione. La ripartizione delle competenze in materia di ricovero coatto è da sempre oggetto di dispute molto accese tra strutture sanitarie e forze di polizia. E questo per l'apparente lacunosa definizione normativa degli ambiti di intervento in riferimento, in particolare, all'accompagnamento forzato del soggetto. L'iniziativa in materia di accompagnamento coattivo del malato di mente spetta ai medici qualificati che procedono alla redazione della proposta di ricovero ai sensi della legge 833/1978. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, dispone quindi, con ordinanza motivata, il provvedimento di trattamento obbligatorio. Nell'esecuzione di un'ordinanza di ricovero coatto la presenza del personale sanitario è indispensabile per la tutela della salute del paziente, la cura della persona nonché il possibile recupero di un suo eventuale consenso. Solo quando è conclamata e persistente la determinazione di rifiuto, gli operatori sanitari possono richiedere l'uso della coazione fisica alla polizia. Nell'immediatezza dell'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari si mantiene comunque una netta separazione dei ruoli. L'uno dedicato alla garanzia del rispetto delle norme nell'eventuale uso della forza e l'altro, obbligatorio, sempre mirato alla tutela della salute ed al recupero dell'eventuale consenso del paziente. La demarcazione delle competenze deve sempre tener conto della necessità della massima collaborazione in ordine agli adempimenti da espletare per l'esecuzione dell'ordinanza sindacale di adozione del trattamento sanitario obbligatorio, che si traduce nella necessità di azione congiunta e presenza contestuale degli operatori sanitari e di polizia, sia pure con distinti ambiti di intervento e di responsabilità. E senza la necessaria presenza degli organi di polizia in caso di situazioni ordinarie. Nella pratica operativa però succede esattamente il contrario. Molti interventi di emergenza vengono curati solo dagli organi di polizia mentre altri, pur debitamente qualificati come interventi sanitari obbligatori, sono delegati principalmente agli organi di polizia. In questo caso a parere del comando torinese prima di mettere mano sulle persone il medico dovrà almeno attestare lo stato di necessità. E continuare a presenziare per verificare scrupolosamente lo stato di salute del malato. Nel caso di intervento di emergenza senza medici sul posto spetterà comunque alla polizia decidere, in attesa di un sanitario.
In allegato:
- la circolare della P.M. di Torino n. 6 del 11.01.2011 sulla disciplina e sulle procedure operative del TSO e dell'ASO
- la circolare della P.M. di Torino n. 85 del 13.08.2015 con il modello di verbale di intervento per l'esecuzione dell'ordinanza di TSO-ASO/Ricovero coattivo urgente propedeutico a TSO-ASO.
Si ringrazia il Corpo di Polizia Municipale di Torino per aver autorizzato www.poliziamunicipale.it a pubblicare le due circolari.
Clicca qui per leggere la Scheda operativa con la modulistica.
Clicca qui per leggere l'approfondimento di Graziano Lori sulla suddivisione dei compiti fra il personale di polizia e il personale medico.
Clicca qui per leggere la circolare della P.M. di Nichelino del 03.10.2014 con le procedure operative per il Tso.
Stefano Manzelli
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
Prima di intervenire con la forza su un malato di mente occorre che il sanitario formalizzi una richiesta scritta attestante lo stato di necessità. E partecipi all'operazione di persona per gestire con competenza e immediatezza medica tutti i dettagli dell'emergenza. Lo ha evidenziato il comando della polizia municipale di Torino con la circolare n. 85 del 13 agosto 2015, immediatamente successiva ai tragici fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta la complessità della questione. La ripartizione delle competenze in materia di ricovero coatto è da sempre oggetto di dispute molto accese tra strutture sanitarie e forze di polizia. E questo per l'apparente lacunosa definizione normativa degli ambiti di intervento in riferimento, in particolare, all'accompagnamento forzato del soggetto. L'iniziativa in materia di accompagnamento coattivo del malato di mente spetta ai medici qualificati che procedono alla redazione della proposta di ricovero ai sensi della legge 833/1978. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, dispone quindi, con ordinanza motivata, il provvedimento di trattamento obbligatorio. Nell'esecuzione di un'ordinanza di ricovero coatto la presenza del personale sanitario è indispensabile per la tutela della salute del paziente, la cura della persona nonché il possibile recupero di un suo eventuale consenso. Solo quando è conclamata e persistente la determinazione di rifiuto, gli operatori sanitari possono richiedere l'uso della coazione fisica alla polizia. Nell'immediatezza dell'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari si mantiene comunque una netta separazione dei ruoli. L'uno dedicato alla garanzia del rispetto delle norme nell'eventuale uso della forza e l'altro, obbligatorio, sempre mirato alla tutela della salute ed al recupero dell'eventuale consenso del paziente. La demarcazione delle competenze deve sempre tener conto della necessità della massima collaborazione in ordine agli adempimenti da espletare per l'esecuzione dell'ordinanza sindacale di adozione del trattamento sanitario obbligatorio, che si traduce nella necessità di azione congiunta e presenza contestuale degli operatori sanitari e di polizia, sia pure con distinti ambiti di intervento e di responsabilità. E senza la necessaria presenza degli organi di polizia in caso di situazioni ordinarie. Nella pratica operativa però succede esattamente il contrario. Molti interventi di emergenza vengono curati solo dagli organi di polizia mentre altri, pur debitamente qualificati come interventi sanitari obbligatori, sono delegati principalmente agli organi di polizia. In questo caso a parere del comando torinese prima di mettere mano sulle persone il medico dovrà almeno attestare lo stato di necessità. E continuare a presenziare per verificare scrupolosamente lo stato di salute del malato. Nel caso di intervento di emergenza senza medici sul posto spetterà comunque alla polizia decidere, in attesa di un sanitario.
In allegato:
- la circolare della P.M. di Torino n. 6 del 11.01.2011 sulla disciplina e sulle procedure operative del TSO e dell'ASO
- la circolare della P.M. di Torino n. 85 del 13.08.2015 con il modello di verbale di intervento per l'esecuzione dell'ordinanza di TSO-ASO/Ricovero coattivo urgente propedeutico a TSO-ASO.
Si ringrazia il Corpo di Polizia Municipale di Torino per aver autorizzato www.poliziamunicipale.it a pubblicare le due circolari.
Clicca qui per leggere la Scheda operativa con la modulistica.
Clicca qui per leggere l'approfondimento di Graziano Lori sulla suddivisione dei compiti fra il personale di polizia e il personale medico.
Clicca qui per leggere la circolare della P.M. di Nichelino del 03.10.2014 con le procedure operative per il Tso.
la circolare della P.M. di Torino n. 6 del 11.01.2015 | 290,3 kB | |
la circolare integrativa n. 85 del 13.08.2015 | 419,9 kB |
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