Data di pubblicazione:
08 giugno 2015
Data di riferimento:
18 maggio 2015
Mezzi in prestito
Materia:
Codice della Strada
Autore:
P.M. di Torino
Burocrazia stradale: l'uso esclusivo richiede l'annotazione, ma non sempre
Stefano Manzelli - Martina Bandini
www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata
Chi ha l'uso esclusivo di un veicolo non di proprietà per un periodo superiore a 30 giorni può essere interessato dal nuovo obbligo di annotazione alla motorizzazione previsto dalla legge. Ma sono tante le eccezioni specialmente in materia di trasporti professionali e mezzi aziendali. E nessuna disposizione vieta il prestito dei mezzi a titolo di cortesia. In ogni caso la multa anche in caso di mancato aggiornamento della denominazione dell'intestatario graverà sull'avente causa e non necessariamente all'autista mentre il proprietario distratto interverrà come obbligato in solido. Lo ha chiarito la polizia municipale di Torino con la corposa circolare n. 59 del 18 maggio 2015. L'art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale e alcune circolari ministeriali specificano meglio queste ipotesi evidenziando che dallo scorso mese di dicembre non sfuggirà alla sanzione chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità oscurata. Almeno sulla carta attenzione quindi alla trasparenza delle intestazioni e all'uso esclusivo per oltre 30 giorni dei veicoli da parte di terzi. La circolare piemontese di sofferma innanzitutto sulle variazioni delle denominazioni dei soggetti intestatari della carta di circolazione specificando che sono sotto osservazione per esempio le fusioni aziendali che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico. Per quanto riguarda invece l'intestazione temporanea dei mezzi in caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di trenta giorni il nominativo dell'utilizzatore dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. In materia aziendale devono però ritenersi esclusi dall'obbligo formale i veicoli assegnati a titolo di fringe benefit o per un uso promiscuo. Quindi saranno certamente esonerati dall'obbligo burocratico anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipendenti. Attenzione ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale. Se risultano beni strumentali dell'impresa sarà sufficiente l'annotazione al ced della motorizzazione. Diversamente occorrerà annotare anche la carta di circolazione. Particolari istruzioni sono poi state fornite dal Ministero dell'interno con la circolare del 28 aprile 2015 in materia di comodato di veicoli adibiti al trasporto merci, prosegue la nota torinese. Per quanto riguarda la locazione senza conducente di veicoli diversi da quelli adibiti a trasporto merci la disciplina al momento risulta sospesa, specifica la circolare, a seguito di un contenzioso amministrativo confermato dai giudici di palazzo Spada con le sentenze n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015.
In allegato la circolare della Polizia Municipale di Torino n. 59 del 18.05.2015.
Clicca qui per il contenitore di Ufficiostudi sull'argomento.
Stefano Manzelli - Martina Bandini
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Chi ha l'uso esclusivo di un veicolo non di proprietà per un periodo superiore a 30 giorni può essere interessato dal nuovo obbligo di annotazione alla motorizzazione previsto dalla legge. Ma sono tante le eccezioni specialmente in materia di trasporti professionali e mezzi aziendali. E nessuna disposizione vieta il prestito dei mezzi a titolo di cortesia. In ogni caso la multa anche in caso di mancato aggiornamento della denominazione dell'intestatario graverà sull'avente causa e non necessariamente all'autista mentre il proprietario distratto interverrà come obbligato in solido. Lo ha chiarito la polizia municipale di Torino con la corposa circolare n. 59 del 18 maggio 2015. L'art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale e alcune circolari ministeriali specificano meglio queste ipotesi evidenziando che dallo scorso mese di dicembre non sfuggirà alla sanzione chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità oscurata. Almeno sulla carta attenzione quindi alla trasparenza delle intestazioni e all'uso esclusivo per oltre 30 giorni dei veicoli da parte di terzi. La circolare piemontese di sofferma innanzitutto sulle variazioni delle denominazioni dei soggetti intestatari della carta di circolazione specificando che sono sotto osservazione per esempio le fusioni aziendali che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico. Per quanto riguarda invece l'intestazione temporanea dei mezzi in caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di trenta giorni il nominativo dell'utilizzatore dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. In materia aziendale devono però ritenersi esclusi dall'obbligo formale i veicoli assegnati a titolo di fringe benefit o per un uso promiscuo. Quindi saranno certamente esonerati dall'obbligo burocratico anche i mezzi aziendali in uso alla generalità dei dipendenti. Attenzione ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale. Se risultano beni strumentali dell'impresa sarà sufficiente l'annotazione al ced della motorizzazione. Diversamente occorrerà annotare anche la carta di circolazione. Particolari istruzioni sono poi state fornite dal Ministero dell'interno con la circolare del 28 aprile 2015 in materia di comodato di veicoli adibiti al trasporto merci, prosegue la nota torinese. Per quanto riguarda la locazione senza conducente di veicoli diversi da quelli adibiti a trasporto merci la disciplina al momento risulta sospesa, specifica la circolare, a seguito di un contenzioso amministrativo confermato dai giudici di palazzo Spada con le sentenze n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015.
In allegato la circolare della Polizia Municipale di Torino n. 59 del 18.05.2015.
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La circolare | 175,2 kB |
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