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Data di pubblicazione: 17 gennaio 2003

Uffici mobili per la p.m.

Le immatricolazioni di determinati veicoli fatte con l’unico scopo di ottenere vantaggi di ordine fiscale, hanno determinato una decisa stretta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, se non interverranno modifiche, penalizzerà notevolmente le forze di polizia ed in particolare la polizia municipale.
Facciamo riferimento al Decreto dirigenziale del 10 dicembre 2002, pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre, contenente la “normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio”.
Precise e rigide prescrizioni vengono dettate per l’immatricolazione dei veicoli ad uso ufficio, veicoli che nei corpi di polizia municipale hanno acquisito una funzione importantissima sia per diffusione che per necessità.
Finora era frequente per le forze di polizia la prassi di dotarsi di veicoli (di dimensioni non eccessive) cosiddetti “polifunzionali”, trattandosi di veicoli di cui alla categoria M1 dell’art. 47 C.d.S.(destinati al trasporto di persone) nei quali, mediante la rimozione di alcuni dei posti a sedere, veniva ricavato un vano appositamente attrezzato ad uso ufficio; ciò consentiva un utilizzo diversificato del veicolo che andava dal trasporto del personale di polizia allo stazionamento come ufficio mobile, all’impiego per i servizi di controllo e per i rilevamenti di sinistri stradali.
Il decreto dirigenziale del dicembre scorso, preliminarmente opera la classificazione dei suddetti veicoli stabilendo che gli stessi sono considerati “autoveicoli o rimorchi per uso speciale” di cui agli articoli 54, comma 1 lett. g) e 56, comma 1 lett. d) del C.d.S. e come tali sono “
caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente
di speciali attrezzature…….Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature
e di
persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”. E fin qui non vi sarebbe nulla da obiettare in quanto sarebbe ancora compatibile il predetto utilizzo polifunzionale compreso il trasporto di personale anche nella porzione di veicolo nel quale è ricavato il vano ad uso ufficio.
Le cose cominciano a complicarsi già nell’articolo 2 del decreto laddove viene stabilito che i suddetti autoveicoli e rimorchi “
in relazione alla loro
morfologia e massa
, debbono
risultare conformi alle norme applicabili
, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione,
ai veicoli delle categorie internazionali N ed O
, di cui all’articolo 47 del C.d.S.”.
Ecco sorgere il primo ostacolo in quanto la categoria N comprende i
veicoli a motore destinati al trasporto di merci e a quanto stabilito per tale tipologia si conforma il seguito del decreto che, come vedremo, prescrive una netta separazione tra il vano adibito al trasporto di persone e quello adibito ad ufficio.
L’allegato tecnico al decreto dirigenziale costituisce la parte veramente penalizzante per chi si appresta ad allestire un ufficio mobile per le forze di polizia e, di conseguenza, per chi vorrà dotarsi di tali autoveicoli. È, infatti, previsto che i posti a sedere non possano essere superiori a due, oltre a quello del conducente, e che gli stessi debbano trovarsi su una stessa fila, e cioè nella cabina di guida; viene esplicitamente vietato il trasporto di persone nell’ambiente adibito ad ufficio.
L’altro requisito fortemente penalizzante è costituito dall’altezza minima dell’ambiente ad uso ufficio che deve essere non inferiore a 1800 mm., in modo da consentire la stazione eretta di una persona di media statura; ciò comporterà la possibilità di adibire all’uso in questione solo autoveicoli aventi dimensioni notevoli e questo a scapito della maneggevolezza e praticità d’impiego del veicolo.
Le attrezzature e gli arredi devono essere installati
permanentemente nell’ambiente ad uso ufficio e devono essere
funzionali con la destinazione del veicolo. Le altre caratteristiche morfologiche del veicolo, peraltro funzionali all’uso specifico, sono costituite dalla presenza di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra con un vano di almeno 500 mm. e di una finestra apribile, su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo, avente un vano di almeno 0,40 m
2.
Altre prescrizioni sono poi dettate con particolare riguardo alla sicurezza, quali, ad esempio, la richiesta di certificazione ai sensi del D. Lgs. 626/94 dell’impianto elettrico destinato alle apparecchiature dell’ufficio e l’uso di materiali ignifughi o autoestinguenti per i rivestimenti.
Come si può notare le rigide prescrizioni sono dettate con l’inequivocabile finalità di evitare immatricolazioni di veicoli fittiziamente destinati ad uso ufficio in quanto le caratteristiche e l’allestimento finale dei veicoli in oggetto ne precludono un uso diverso.
Non è stato, però, tenuto conto delle esigenze della categoria, forse, più ampia di utilizzatori dei veicoli ad uso ufficio (la polizia municipale)la quale ha sempre considerato gli stessi come un fondamentale strumento per soddisfare tante esigenze operative (anche nell’ottica dell’economicità di gestione) e mai come strumento per aggirare le normative fiscali.
È evidente, pertanto, la necessità di ovviare a tale situazione paradossale che rischia di privare le forze di polizia di un ormai indispensabile strumento di lavoro, poiché il rispetto di tutte le prescrizioni (e in particolare quelle relative alle persone trasportabili e all’altezza interna) obbligherebbe a dotarsi di veicoli di ridotta praticità e operatività.


Morrone Giorgio (riproduzione riservata)
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