Data di pubblicazione:
04 ottobre 2006
Vigile urbano ex obiettore: incompatibilità arma...ma PS?
Fonte:
Osservatorio sulla Legalità ed i Diritti
1/ Vigile urbano obiettore incompatibile con porto d'arma
.
da A. M.
Si chiede se un vigile urbano assunto tramite concorso pubblico senza che nello stesso fosse richiesta la disponibilità al porto dell'arma, possa o meno essere dotato della stessa nonostante il suo diniego e, inoltre, se nei concorsi per agenti di polizia municipale è legittimo escludere gli obiettori di coscienza o chi abbia svolto il servizio civile perchè appunto si rifiutano di portare l'arma.
Rispondono Flavia Fulvio e Rita Guma
La legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), ha stabilito che: art 1 "I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale....", art 2 "Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti".
All'art 3 si legge che "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità".
All'art. 5.1 stabilisce che "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale ..., funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge".
A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso di alcuni requisiti. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti.
Infine, art 5.5., "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4...".
Venendo piu' specificamente alla domanda, l'art.15, comma 7, della legge n.230/98 stabilisce che "a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel corpo di Polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi".
Come visto sopra, la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale "ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" portano, senza licenza, le armi. Va considerato che la qualifica di agente di pubblica sicurezza non viene data automaticamente a tutti e puo' essere anche revocata, senza perdita del ruolo di vigile urbano.
D'altro canto l'art.77 del DPR n.237/64 stabilisce che per l'ammissione ai concorsi pubblici, 'non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente', ma solo che l'interessato debba comprovare di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, mentre l'art.1 della legge n.230/98 in materia di obiezione di coscienza stabilisce che l’adempimento degli obblighi di leva sia soddisfatto anche con la prestazione del servizio civile.
Con sentenza del TAR della Sardegna del 13.9.1993 e del TAR della Lombardia del 23.5.1994 si riconosceva legittimo il provvedimento di diniego della qualita' di agente di pubblica sicurezza all'appartenente alla polizia municipale obiettore di coscienza. Infatti questa qualifica non e' insita nel ruolo di vigile urbano, ma ulteriore e assegnata dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti. Come tuttavia ricorda la sentenza del Tar del Piemonte del 08.2.1995, un obiettore-vigile urbano puo' essere impiegato soltanto in normali servizi che non comportano dotazione o uso di armi.
Infine lo stesso Ministero dell'Interno, con parere 16106/49, stabiliva che "l'adempimento degli obblighi di leva mediante prestazione di servizio civile non preclude di per sé l’appartenenza a corpi o servizi di polizia municipale, ma restringe il campo di attività dell’addetto ai soli servizi espletabili in forma non armata e non consente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza".
Se ne desume che non solo vada accettato il diniego a portare l'arma da parte del vigile urbano obiettore di coscienza riconosciuto, ma che la qualifica di agente di pubblica sicurezza da cui deriva il porto d'arma debba essergli proprio negata. Ma si deduce anche che non e' legittimo escludere gli obiettori di coscienza dai concorsi nella polizia municipale, restando a carico dei membri del corpo non nominati (o non nominabili) agenti di p.s., o cui sia stata revocata tale qualifica, tutte le altre attivita' tipiche del 'vigile urbano'.
L'INTERESSANTE PUNTUALIZZAZIONE...
2/ Vigili obiettori disarmati
ma agenti di PS
da Augusto Atturo
Gentili Signori, la risposta al quesito non tiene conto dell'evoluzione della normativa e dei più recenti pareri ministeriali. La dotazione dell'arma non è più automatica nelle polizie locali, ma è una facoltà dei consigli comunali e provinciali (avete riportato l'art. 5.5 della legge 65/86 nella versione originaria e non in quella poi modificata nel 1997 dalla l. 127).
Gia oggi prestano servizio disarmato presso comuni e province agenti di polizia municipale e provinciale ex-obiettori, perchè il regolamento dei rispettivi enti non prevede l'armamento obbligatorio degli agenti stessi.
Il Ministero dell'Interno ha poi chiarito che la qualità di agente di PS, alla luce delle modifiche della legeg 65/86, non è più correlato al porto dell'arma, ragion per cui esistono agenti ex-obiettori (come il sottoscrito...), con qualifica di ps rilasciata dalle Prefetture , che prestano servizio disarmato. Allego
copia
della nota Min. Interno in tal senso.
Augusto Atturo
Associazione Tutela Diritti ex-Obiettori
Grazie per la segnalazione.
L'art. 5, comma 5, della legge n.65/86, come modificato dall’art.17 della legge n.127/97, stabilisce che "
gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti". Era stato correttamente segnalato dalla ns. esperta, e non e' stato riportato per un mio errore.
Rita Guma
.
da A. M.
Si chiede se un vigile urbano assunto tramite concorso pubblico senza che nello stesso fosse richiesta la disponibilità al porto dell'arma, possa o meno essere dotato della stessa nonostante il suo diniego e, inoltre, se nei concorsi per agenti di polizia municipale è legittimo escludere gli obiettori di coscienza o chi abbia svolto il servizio civile perchè appunto si rifiutano di portare l'arma.
Rispondono Flavia Fulvio e Rita Guma
La legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), ha stabilito che: art 1 "I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale....", art 2 "Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti".
All'art 3 si legge che "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità".
All'art. 5.1 stabilisce che "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale ..., funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge".
A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso di alcuni requisiti. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti.
Infine, art 5.5., "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4...".
Venendo piu' specificamente alla domanda, l'art.15, comma 7, della legge n.230/98 stabilisce che "a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel corpo di Polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi".
Come visto sopra, la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale "ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" portano, senza licenza, le armi. Va considerato che la qualifica di agente di pubblica sicurezza non viene data automaticamente a tutti e puo' essere anche revocata, senza perdita del ruolo di vigile urbano.
D'altro canto l'art.77 del DPR n.237/64 stabilisce che per l'ammissione ai concorsi pubblici, 'non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente', ma solo che l'interessato debba comprovare di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, mentre l'art.1 della legge n.230/98 in materia di obiezione di coscienza stabilisce che l’adempimento degli obblighi di leva sia soddisfatto anche con la prestazione del servizio civile.
Con sentenza del TAR della Sardegna del 13.9.1993 e del TAR della Lombardia del 23.5.1994 si riconosceva legittimo il provvedimento di diniego della qualita' di agente di pubblica sicurezza all'appartenente alla polizia municipale obiettore di coscienza. Infatti questa qualifica non e' insita nel ruolo di vigile urbano, ma ulteriore e assegnata dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti. Come tuttavia ricorda la sentenza del Tar del Piemonte del 08.2.1995, un obiettore-vigile urbano puo' essere impiegato soltanto in normali servizi che non comportano dotazione o uso di armi.
Infine lo stesso Ministero dell'Interno, con parere 16106/49, stabiliva che "l'adempimento degli obblighi di leva mediante prestazione di servizio civile non preclude di per sé l’appartenenza a corpi o servizi di polizia municipale, ma restringe il campo di attività dell’addetto ai soli servizi espletabili in forma non armata e non consente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza".
Se ne desume che non solo vada accettato il diniego a portare l'arma da parte del vigile urbano obiettore di coscienza riconosciuto, ma che la qualifica di agente di pubblica sicurezza da cui deriva il porto d'arma debba essergli proprio negata. Ma si deduce anche che non e' legittimo escludere gli obiettori di coscienza dai concorsi nella polizia municipale, restando a carico dei membri del corpo non nominati (o non nominabili) agenti di p.s., o cui sia stata revocata tale qualifica, tutte le altre attivita' tipiche del 'vigile urbano'.
L'INTERESSANTE PUNTUALIZZAZIONE...
2/ Vigili obiettori disarmati
ma agenti di PS
da Augusto Atturo
Gentili Signori, la risposta al quesito non tiene conto dell'evoluzione della normativa e dei più recenti pareri ministeriali. La dotazione dell'arma non è più automatica nelle polizie locali, ma è una facoltà dei consigli comunali e provinciali (avete riportato l'art. 5.5 della legge 65/86 nella versione originaria e non in quella poi modificata nel 1997 dalla l. 127).
Gia oggi prestano servizio disarmato presso comuni e province agenti di polizia municipale e provinciale ex-obiettori, perchè il regolamento dei rispettivi enti non prevede l'armamento obbligatorio degli agenti stessi.
Il Ministero dell'Interno ha poi chiarito che la qualità di agente di PS, alla luce delle modifiche della legeg 65/86, non è più correlato al porto dell'arma, ragion per cui esistono agenti ex-obiettori (come il sottoscrito...), con qualifica di ps rilasciata dalle Prefetture , che prestano servizio disarmato. Allego
copia
della nota Min. Interno in tal senso.
Augusto Atturo
Associazione Tutela Diritti ex-Obiettori
Grazie per la segnalazione.
L'art. 5, comma 5, della legge n.65/86, come modificato dall’art.17 della legge n.127/97, stabilisce che "
gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti". Era stato correttamente segnalato dalla ns. esperta, e non e' stato riportato per un mio errore.
Rita Guma
Articoli simili
-
05 settembre 2018
Internet è una cosa seria
Conseguenze per chi insulta la PL sul web, ma anche per gli agenti che lo usano in modo disinvolto.
-
03 settembre 2018
Genova: il contributo della PL
Un video raccoglie il contributo della PL dopo la tragedia.
-
29 agosto 2018
Pattuglie velomontate
Mauro Di Gregorio ci spiega caratteristiche e pregi del servizio.
-
20 agosto 2018
Un passo avanti e due indietro
Quando anche le dotazioni per la sicurezza degli agenti diventano materia di scontro politico.
-
16 agosto 2018
Ha senso parlare di sicurezza stradale?
Difficile parlare di controlli e sanzioni quando i ponti ti crollano sotto i piedi.