Data di pubblicazione:
24 gennaio 2005
Patente a punti ko/1
DICHIARATA LA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
DELL’ARTICOLO 126-BIS, COMMA 2, DEL CODICE DELLA STRADA
dott. Enrico Santi
Ufficiale di P.M. di Affi (VR)
Si propone, “a caldo”, un primo veloce commento sugli effetti concreti della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale sulla disciplina della patente a punti.
Illegittimità parziale dell’articolo 126-bis, comma 2
Con sentenza n. 27 del 12 gennaio 2005, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che “
nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, anziché
“nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Secondo la Corte Costituzionale risulta essere irragionevole la previsione della decurtazione di punti da effettuare nei confronti del proprietario - persona fisica, qualora questi, in caso di mancata identificazione del trasgressore, non comunichi i dati del conducente responsabile della violazione. L’articolo 126-bis, comma 2, pone a carico del proprietario - persona fisica un’autonoma sanzione personale, che, incidendo sull’autorizzazione alla guida, prescinde dalla violazione di regole disciplinanti la circolazione stradale. Dunque, risultano essere fondate le censure di violazione dell’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevolezza della disposizione; a tale conclusione si deve pervenire anche considerando i due principi fissati dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689:....continua....(...)
vedi in allegato il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2004
inoltre, riservato agli abbonati, un primo documento di comparazione, il testo annotato dell'art. 126-bis e il commento a cura di E. Santi
DELL’ARTICOLO 126-BIS, COMMA 2, DEL CODICE DELLA STRADA
dott. Enrico Santi
Ufficiale di P.M. di Affi (VR)
Si propone, “a caldo”, un primo veloce commento sugli effetti concreti della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale sulla disciplina della patente a punti.
Illegittimità parziale dell’articolo 126-bis, comma 2
Con sentenza n. 27 del 12 gennaio 2005, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che “
nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, anziché
“nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Secondo la Corte Costituzionale risulta essere irragionevole la previsione della decurtazione di punti da effettuare nei confronti del proprietario - persona fisica, qualora questi, in caso di mancata identificazione del trasgressore, non comunichi i dati del conducente responsabile della violazione. L’articolo 126-bis, comma 2, pone a carico del proprietario - persona fisica un’autonoma sanzione personale, che, incidendo sull’autorizzazione alla guida, prescinde dalla violazione di regole disciplinanti la circolazione stradale. Dunque, risultano essere fondate le censure di violazione dell’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevolezza della disposizione; a tale conclusione si deve pervenire anche considerando i due principi fissati dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689:....continua....(...)
vedi in allegato il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2004
inoltre, riservato agli abbonati, un primo documento di comparazione, il testo annotato dell'art. 126-bis e il commento a cura di E. Santi
il testo della sentenza | 107 kB | |
il testo del 126-bis annotato | 87,3 kB | |
il commento di E. Santi | 41 kB | |
lo schema applicativo di E. Santi | 28,1 kB |
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