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Data di pubblicazione: 29 luglio 2009

Comunitaria: in vigore da oggi la stretta sugli alcolici

PoliziaMunicipale.it


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fonte:
www.italiaoggi.it

Italia Oggi del 29.07.2009





Addio birra in sagre, feste e mercati

di Luigi Chiarello

Da oggi il divieto. Bar e ristoranti potranno vendere alcolici in luoghi pubblici. Non gli ambulanti...
Stop alla vendita di alcol all'aperto. E al vinello sotto il tendone

Da oggi scatta il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei ristoranti e bar (i tavolini all'aperto, subito fuori dai locali). Ciò significa che chiunque venda una lattina di birra, fuori da un esercizio pubblico, ad esempio in un mercato rionale, potrà incorrere in una sanzione di 4 mila euro. E chi, ad esempio, venderà bottiglie di vino, in mercati o sagre in cui si commercializzino prodotti tipici, sarà punito con la stessa pena. Non solo. Per la vendita di alcolici oltre le 24, la sanzione arriva addirittura a 30 mila euro. I soggetti colpiti sono evidentemente due: l'ambulante e chi somministra alcolici su aree pubbliche. Tra questi ultimi, anche coloro che commerciano prodotti tipici e usano vendere al consumatore, accanto al cibo, bevande alcoliche. Per esempio birre e panini. O vino e piadine. Il divieto, che rischia di far saltare innumerevoli manifestazioni estive nel corso delle quali vengono lecitamente poste in vendita bevande alcoliche, molte delle quali organizzate da associazioni culturali, enti locali e partiti politici, è previsto dall'art. 23 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che ha come obiettivo quello di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite sulle aree pubbliche di bevande alcoliche. Specie in orari notturni e mediante distributori automatici. Prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature, per chi infrange le regole. Ma, la norma della comunitaria, volendo rendere difficile la vita agli «abusivi», finisce per colpire anche migliaia di operatori commerciali provvisti di autorizzazione alla vendita di alimentari e alcolici in contenitore chiuso. E, evidentemente, rischia di vanificare l'organizzazione di tante manifestazioni nell'ambito delle quali viene promossa la vendita di prodotti locali, fra i quali i vini. Per altro, la stretta prevista dalla Comunitaria 2008 interviene sulla possibilità di somministrare bevande alcoliche su aree pubbliche. Una attività, questa, già vietata per legge a chiunque non sia già oggi titolare di apposita licenza di
pubblica sicurezza. L'inghippo. Le regole fino ad oggi in vigore consentivano ai commercianti su aree pubbliche la sola vendita di alcolici in recipienti chiusi. Per chi ha un locale, queste bevande dovevano essere consumate fuori dal locale di vendita. La quantità contenuta in ogni singolo recipiente non doveva essere superiore a 0,200 litri per i superalcolici e a 0,33 litri per gli alcolici. Tutto ciò da oggi non è più consentito. E la vendita delle stesse bevande alcoliche continuerà ad essere permessa solo ai titolari di esercizi «in sede fissa». Cioè solo a chi ha un negozio, su area privata al chiuso. Chi ha invece un esercizio su area pubblica, ad esempio un box alimentare in un mercato o un automarket, non potrà più vendere alcolici. Altro problema è quello delle fiere, delle sagre e delle feste politiche. Nel secondo comma dell'articolo 14-bis della legge 125/2001 (aggiunto dall'art. 23 della Comunitaria 2008), si dice che chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti dalla licenza di cui all'art. 86 del Tulps è punito con la sanzione da duemila a 12 mila euro. E fino a 30 mila euro se il fatto è commesso dalle 24 in poi. Ciò significa che, se la pertinenza dell'esercizio pubblico è quella di una attività in sede fissa e al chiuso allora no problem... Se, invece, la pertinenza è quella collegata a un esercizio per il quale è stata concessa autorizzazione a somministrare su area pubblica (ad esempio i tendoni in parchi, marciapiedi, piazze, campi di calcio ecc.), allora scatta il divieto. L'errore del legislatore. Dell'errore il legislatore si è già reso conto, se è vero che, in occasione della definitiva approvazione della legge 88, la Camera dei deputati ha votato un ordine del giorno (9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi), che recita: «Premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il governo a chiarire che le disposizioni (_) non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati».
Inoltre, in occasione della discussione di emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria 2009, il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio, Carlo Giovanardi, ha affermato la posizione del governo, «favorevole all'approvazione di un articolo aggiuntivo che mira alla correzione di una norma erroneamente introdotta nell'Ordinamento». Su questo, la commissione politiche europee alla camera, in sede referente, ha prima approvato una proposta di parere favorevole alla correzione. E ieri, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, avrebbe approvato un emendamento alla comunitaria 2009, con cui si limitano i divieti di vendita e somministrazione su aree pubbliche alla fascia oraria che va oltre il 24.
In ogni caso, però, la Comunitaria 2009 non sarà approvata prima del prossimo autunno.
Le vie d'uscita. L'unica via d'uscita al momento è che il ministero dello sviluppo economico e il ministero dell'interno emanino un parere interpretativo. E cioè che il divieto di vendita dal 29 giugno non riguardi la vendita delle bevande alcoliche nei contenitori. Una seconda via d'uscita, specifica per le sagre, è che l'autorizzazione temporanea di vendita una volta prevista dal Tulps (testo unico di pubblica sicurezza) e oggi contemplata in alcune normative regionali sia estesa, oltre che agli esercizi in sede fissa o su aree private, anche a chi opera esclusivamente su aree pubbliche.
La chicca. Ieri un emendamento a firma Maurizio Fugatti (Lega Nord), vincola «chi fa commercio ambulante» a presentare ogni inizio anno la documentazione necessaria completa per regolarizzare la propria posizione relativa ai permessi nelle piazze dei comuni». In sostanza, l'emendamento introduce un Durc di regolamentazione contributiva, «per tutelare», dice Fugatti, «il vero commercio ambulante, da quello abusivo molto spesso portato avanti da extracomunitari».


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