Data di pubblicazione:
22 aprile 2009
Indicatori di velocità
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
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PER LEGGERE IL PARERE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 89634 DEL 06.11.2008 CON OGGETTO "
INSTALLAZIONE DEI RILEVATORI DI VELOCITA' CON DISPLAY
".
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Interrogazione a risposta scritta 4-01283 presentata da MANLIO CONTENTO
giovedì 9 ottobre 2008, seduta n.064
CONTENTO
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.- Per sapere - premesso che:
nel corso degli ultimi mesi vari enti locali hanno installato lungo lo stradario di competenza degli speciali tabelloni luminosi in grado di rilevare e di segnalare in tempo reale le velocità dei veicoli in transito;
tali apparecchi, pur non muniti di autovelox, sono in grado di indicare visivamente la velocità mantenuta, l'eventuale sanzione comminabile in fatto di perdita di punti sulla patente di guida, nonché l'appello a rallentare la marcia;
l'iniziativa è volta a ridurre il numero di sinistri, tant'è che da una prima statistica sul campo sembrerebbe che tali dispositivi producano un certo effetto deterrente sui conducenti di veicoli a motore;
gli enti locali interessati all'acquisto dei dispositivi hanno espresso la loro preoccupazione dopo che il Ministero interrogato avrebbe manifestato un orientamento volto allo smantellamento di tali display perché non regolamentari;
i timori maggiori si richiamano soprattutto alle conseguenze che l'installazione di questi congegni potrebbe comportare in caso di sinistri asseritamente correlati (o comunque agevolati) alla distrazione cagionata nei conducenti -:
quale sia l'orientamento del Ministero interrogato rispetto all'impiego da parte di Comuni, Province e Regioni di speciali rilevatori ottici di velocità atti a ridurre il numero di sinistri e se effettivamente tali indicatori luminosi siano da considerarsi illegittimi in quanto non espressamente previsti dal vigente codice della strada (in particolare, dall'articolo 45 del codice della strada e dall'articolo 192 e seguenti del regolamento di attuazione);
in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali giudizi dia del fatto che, pur essendone astrattamente vietata e sanzionata la produzione, tali apparecchiature elettroniche possano essere regolarmente reperite, acquistate e installate da parte della pubblica amministrazione;
sempre in caso di risposta affermativa al primo quesito, se, alla luce di quanto contemplato al comma quinto dall'articolo 77 del regolamento di esecuzione del codice della strada (che testualmente afferma «è vietato l'uso di segnali diversi a quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto... autorizzato dal Ministero»), sia possibile ipotizzare un'autorizzazione straordinaria degli stessi rilevatori di velocità in questione o se, piuttosto, tale eventualità debba necessariamente riconnettersi ad un provvedimento legislativo volto alla previa modifica e del codice della strada e del relativo regolamento attuativo. (4-01283)
Risposta scritta pubblicata lunedì 19 gennaio 2009 nell'allegato B della seduta n. 116
all'Interrogazione 4-01283 presentata da MANLIO CONTENTO
Risposta
In riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Si premette che l'articolo 45, comma 6 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) rinvia al connesso regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) la precisazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico nonché per l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni.
Ciò premesso, si osserva che i dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli in transito non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente regolamento e dunque non possono essere soggetti ad approvazione.
Tale modalità di esercizio è da considerarsi non conforme ai sensi dell'articolo 45 comma 9 del nuovo codice della strada che prevede sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Al riguardo, si osserva che, in difetto di norme che ne prevedano l'approvazione, nulla può garantire circa l'accuratezza del rilevamento condotto con i suddetti dispositivi.
Si informa che nel caso di veicoli accodati in avvicinamento non è dato di sapere a quale di essi il rilevamento visualizzato si riferisca; inoltre, segnalazioni di velocità eccedenti i locali limiti potrebbero provocare improvvise frenate da parte dei conducenti, con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.
Preme peraltro evidenziare che la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, senza che vengano comminate le relative sanzioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis, potrebbe configurare l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico delle amministrazioni procedenti.
In conformità alle argomentazioni sopra riportate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa sapere che l'impiego dei dispositivi citati nell'atto in oggetto non può essere autorizzato.
Alla luce di quanto detto, è intendimento di questa amministrazione adottare le opportune misure volte al fine di ricondurre l'attività di prevenzione e di sicurezza stradale nell'ambito dei principi codificati, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'interno per i profili di competenza.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.
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