Data di pubblicazione:
23 agosto 2007
Cumulo di sanzioni
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
Dott. Roberto Benigni
E' ammesso il cumulo di sanzioni amministrative? Di norma, come disciplinato dall'art. 8 della Legge 689/81, (la Legge che disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo): "chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".
Un esempio classico di questa applicazione è chi, nel medesimo giro, affigge manifesti abusivamente; dovrebbe essere sanzionato per ciascun manifesto, ma, applicando la disposizione, si opta per il cumulo.
Nel Codice della Strada, la disposizione è stata ripresa dall'art. 198, che ricalca proprio quanto disposto dalla Legge 689/81, con la sola eccezione delle violazioni commesse all'interno delle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali nelle quali, a mente del comma 2 del citato art. 198, ciascuna violazione viene punita separatamente.
In base a questo assunto, è sempre rimasto aperto il discorso sul cumulo delle sanzioni accessorie; vale a dire, si può applicare la norma anche alle sanzioni accessorie? Facciamo un caso, come prospettato dai colleghi di Avezzano (AQ). Un conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore, e circola sul predetto mezzo senza utilizzare il casco. Il periodo di fermo amministrativo è da applicarsi con il cumulo?
Una lontana circolare del Ministero dell'Interno, la n. 300/A/41629/107/112/2 del 12 febbraio 1999, risolveva in termini negativi l'assunto, in quanto, secondo il Ministero, l'art. 198 prevede il cumulo "solo" per le sanzioni amministrative e non per quelle accessorie. Pertanto, nel caso prospettato, poteva applicarsi un solo periodo di fermo amministrativo.
Sul punto si è recentemente espressa la Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 14 del 10 gennaio 2007, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dal Giudice di Pace di Milano in relazione appunto al disposto dell'art. 198, c.2.
I Giudici della Corte hanno affermato che il Giudice di Pace "non ha in alcun modo motivato sull'applicabilità o meno del principio contenuto nell'art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria» e che che proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata".
LA CIRCOLARE DEL 1999
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Div. II
Prot. n. 300/A/41629/107/112/2
Roma, 12 febbraio 1999
OGGETTO: D.L.vo n. 285/92. Cumulo di sanzioni relative alla violazione dell'art. 171/1° - 2° comma C.d.S.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale si chiedeva a questo Ufficio la legittimità del cumulo di più periodi di fermo amministrativo nel caso di accertamento e contestazione delle violazioni previste dall'art. 171 C.d.S. a carico sia del conducente che del trasportato, minorenni, sul medesimo veicolo.
In proposito si annota preliminarmente che l'art. 171 C.d.S. prevede l'obbligo di indossare e tenere allacciato il casco:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o a motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri anche se minorenni.
La violazione comporta in luogo della sanzione pecuniaria il fermo amministrativo del veicolo se è commessa da conducente minorenne. Inoltre "quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente".
Nel caso in cui sia il conducente che il trasportato sono minori si applicherà a carico del conducente il fermo amministrativo.
Quanto sopra premesso, appare evidente che non sono cumulabili più periodi di fermo amministrativo poiché il cumulo "giuridico" delle sanzioni è contemplato unicamente dall'art. 198 laddove è prevista, per chi con una azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni delle stesse disposizioni, l'applicazione della sanzione per la più grave aumentata fino al triplo.
Non essendo stata prevista la cumulabilità delle sanzioni accessorie, peraltro in questo caso commessa da trasgressori diversi, non appare percorribile l'ipotesi avanzata dalla Polizia Municipale di Avezzano e sembra doversi propendere per l'applicazione di un solo periodo di fermo amministrativo.
p. CAPO DELLA POLIZIA
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