Data di pubblicazione:
02 settembre 2004
Mancanza assicurazione
Nel pubblicare il testo della circolare che il comando della Polizia Municipale di Milano ha emanato riguardo alle procedure da adottare in presenza di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, si ritiene opportuno svolgere una breve premessa al fine di illustrare le logiche interpretative che l’hanno caratterizzata.
Si è considerato che il disposto dell’art. 193, in particolare il comma 4, costituisce disciplina esaustiva riguardo all’attività di sequestro, speciale rispetto a quella disciplinata dall’art. 213. Sulla base di questo presupposto sono state individuate le circostanze nella quali il veicolo può essere affidato in custodia ed a quali soggetti.
Nell’ambito dell’attività di demolizione si è identificato il proprietario quale unico soggetto in grado di esprimere tale volontà, considerando “i trenta giorni dalla contestazione”, di cui al comma 3, un termine per l’esercizio di una facoltà, da riconoscere ai i soggetti che non sono presenti al momento dell’accertamento, dalla notifica dell’atto.
Si sono infine ipotizzati dei casi di circolazione durante la custodia, distinguendo se ciò avviene a seguito di dichiarazione di demolizione, affermando il principio dell’inapplicabilità di una nuova violazione dell’art. 193 a carico del custode, potendosi solo configurare delle sanzioni penali.
Quanto elaborato rappresenta una soluzione interpretativa sulla base di un criterio di specialità che si ritiene sufficientemente motivato. Ciò non significa che non possano essere fatte valutazioni diverse, purchè il rigore interpretativo non venga influenzato da motivi di opportunità che, per quanto autorevoli, rischiano di essere poco apprezzati in sede di opposizione.
Ferdinando Longobardo
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO
Circolare n. 20 del 14 luglio 2004
Oggetto:
Art. 193 C.d.S. Circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione.
Facendo seguito alle modifiche del codice della strada introdotte dalla legge 214/03 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) e dalla legge 326/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), in considerazione della circolare del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2004 relativa all’applicazione degli articoli 213 e 214, si ritiene opportuno riassumere la disciplina da applicare in caso di circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.
In premessa si rammenta che l’accertamento riguardante la mancata copertura assicurativa è onere a carico dell’agente di polizia stradale. Come osserva il Ministero dell’interno nella circolare del 25 ottobre 1999 “ai fini dell’accertamento, da parte degli operatori stradali, dell’effettiva mancanza della copertura assicurativa, e quindi della conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 193 C.d.S., non appare sufficiente la circostanza che il conducente non sia in grado di esibire al momento i prescritti documenti (“certificato” e “contrassegno” di assicurazione), asseritamente in suo possesso. Ciò nella considerazione che l’organo accertatore, da un lato, ha l’onere di svolgere successive verifiche presso l’agenzia di assicurazione, dall’altro lato, qualora il suddetto accertamento non fosse possibile può comunque intanto applicare le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 C.d.S., e, contestualmente, invitare il conducente ad esibire i documenti presso un Ufficio di polizia. Naturalmente, qualora dalle successive verifiche dovesse emergere in termini inequivocabili la violazione dell’obbligo della copertura assicurativa, rimane impregiudicata l’applicazione “ex post” dell’art. 193 del codice. E’ da ritenere, peraltro, che se il conducente ammetta spontaneamente di non essere munito di copertura assicurativa, si possa procedere all’applicazione dell’art. 193 sulla base delle dichiarazioni dello stesso.” Pertanto nell’impossibilità di accertare presso le società di assicurazioni la validità della copertura assicurativa, si può procedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 solo in presenza di una dichiarazione del conducente che affermi di non essere munito di assicurazione oppure di altri rilevanti elementi che debbono essere indicati nel verbale di contestazione. Negli altri casi si dovrà procedere a contestare la violazione dell’art. 180 invitando la parte ad esibire la documentazione assicurativa ai sensi del comma 8 del citato articolo.
Qualora si accerti la circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa si contesta la violazione del comma 2 dell’art. 193, indicando la sanzione di 687,75 euro da pagare entro 60 gg., e si procede al sequestro del veicolo (con le modalità di seguito indicate). Nelle note del verbale di contestazione dovrà essere evidenziato che l’importo indicato è ridotto ad un quarto quando:
- si rende operante l’assicurazione nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (se ricorre nel caso concreto);
- l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo (previo versamento di 687,75 euro come cauzione, cui bisogna aggiungere 1,29 euro di imposta di bollo secondo le modalità indicate nella circolare CPM 36/03).
Qualora il soggetto voglia demolire e radiare il veicolo:
- la dichiarazione deve essere fatta solo dal proprietario (quindi non dal conducente o da altro soggetto obbligato in solido se diversi dal proprietario). Pertanto i “trenta giorni dalla contestazione” (di cui al comma 3) si debbono intendere dalla notificazione del verbale se il proprietario non è presente al momento dell’accertamento;
- il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale o presso un luogo non soggetto al pubblico passaggio secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi della presente circolare;
- sul posto l’agente operante non può ritirare la cauzione che deve pertanto essere versata direttamente presso gli uffici del comando di appartenenza dell’accertatore;
- presso questi uffici il proprietario formalizza la sua volontà, versa la cauzione (da indicare sul verbale di contestazione) e viene autorizzato a trasportare il veicolo per la demolizione e radiazione, rimettendo nella sua disponibilità i documenti di circolazione. Se il veicolo si trova presso un deposito comunale ed il proprietario dichiari di avere un luogo non soggetto al pubblico transito ove custodirlo, viene compilato il verbale di affido, altrimenti (se non ha disponibilità di tale luogo o il veicolo è già stato trasportato in luogo non soggetto al pubblico transito) verrà compilata solo l’autorizzazione a demolire il veicolo. Il custode, se persona diversa del proprietario, deve essere messo al corrente dell’attività svolta attraverso la consegna, anche tramite fax, di una copia dell’autorizzazione rilasciata. I fac-simile di tutti i documenti citati sono allegati alla presente circolare;
- all’esibizione, solo presso l’ufficio procedente, della documentazione relativa alla demolizione si dovrà contestualmente restituire 515,81 euro (differenza tra 687,75 euro, la cauzione versata, ed i 171,94 euro, la somma da pagare) da indicare anche sul verbale di contestazione (si rammenta anche in questo caso la necessità di trattenere 1,29 euro di imposta di bollo);
- se il proprietario, pur demolendo il veicolo, non ottempera nel termine prescritto la cauzione dovrà essere acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione. Al proposito si ritiene utile evidenziare che i trenta giorni previsti dal comma 3 dell’art. 193, riguardano lo svolgimento delle attività di demolizione e di radiazione, non la consegna della relativa documentazione. Pertanto qualora il proprietario si presenti successivamente alla scadenza dei trenta giorni con una documentazione antecedente tale data, si deve procedere alla restituzione di parte della cauzione versata; se si presenta con una documentazione che riporta una data successiva, la cauzione deve essere acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione (rilasciando apposita ricevuta).
È ipotizzabile che il veicolo da demolire, formalmente sottoposto a sequestro anche se affidato a terzi, sia posto in circolazione:
- qualora sia sprovvisto di copertura assicurativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.) e del proprietario per l’inosservanza dell’ordine di trasportare il veicolo presso il centro di demolizione (art. 650 C.P.). La cauzione viene acquisita come pagamento della sanzione (con rilascio della relativa ricevuta), da considerarsi pagamento parziale se sono trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta (si dovrà inviare a ruolo il verbale per la differenza tra il p.m.r. e la metà del massimo edittale). Il veicolo deve essere immesso presso la depositeria comunale e sarà oggetto di relazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di confisca solo se sono trascorsi i suddetti termini per il pagamento in misura ridotta (comma 4 dell’art. 193);
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa per i successivi sei mesi, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.) e del proprietario per l’inosservanza dell’ordine di trasportare il veicolo presso il centro di demolizione (art. 650 C.P.). La cauzione viene acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione ed il veicolo deve essere formalmente restituito al proprietario. Questa attività può essere svolta solo negli uffici del comando da cui dipende l’agente accertatore. In mancanza del proprietario la restituzione potrà essere fatta al conducente solo in presenza di una delega a suo favore, da parte del proprietario (anche via fax cui deve essere allegato il documento d’identità del delegante). Altrimenti il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale in attesa della formalizzazione al proprietario della restituzione del veicolo.
Riguardo al caso in cui il proprietario, nonostante abbia dichiarato di volere demolire il veicolo, si presenti con l’assicurazione per i successivi sei mesi quando sono trascorsi più di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, si rinvia alla procedura dettata nei successivi paragrafi della presente circolare.
Come disposto dal comma 4 dell’art 193, in caso di mancanza della copertura assicurativa si deve procedere al sequestro amministrativo in applicazione dell’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto si deve fare cessare la circolazione del veicolo, da depositare presso un luogo non soggetto a pubblico passaggio, e si deve provvedere al ritiro del documento di circolazione del veicolo da depositare presso l’ufficio del comando di appartenenza dell’accertatore. In considerazione della previsione normativa per la quale il veicolo deve essere “in ogni caso prelevato e trasportato fino al luogo individuato in via ordinaria dall’organo accertatore ed, in particolari condizioni, con il concorso del trasgressore”, all’accertamento della circolazione sprovvisti di copertura assicurativa, l’agente operante, dopo avere contestato l’infrazione ed avere compilato il verbale di sequestro, deve:
-
provvedere all’immissione del veicolo presso i depositi comunali quando:
- il veicolo è coinvolto in incidente stradale;
- il soggetto presente non è il proprietario o altro soggetto obbligato in solido;
- uno di questi soggetti pur essendo presente, secondo quanto disposto dall’art. 259 c.p.p. e dall’art. 120 c.p.p., si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, in stato di palese infermità mentale ovvero sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione; situazioni giuridiche soggettive, quest’ultime, che, se non è possibile accertare, debbono essere oggetto di dichiarazione autocertificata (vedi allegato);
- il soggetto presente, proprietario o obbligato in solido, sia in stato di ebbrezza (stato che, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 186, non consente la nomina a custode);
- uno dei soggetti indicati (proprietario od obbligato in solido) non accetti di ricoverare il veicolo presso un luogo privato nella sua disponibilità (non si applica la sanzione prevista dal comma 2 ter dell’art. 213 in quanto il sequestro viene effettuato ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81);
- nel caso di ciclomotori quando il conducente è minorenne e non sia presente né il genitore o chi ne fa le veci, né il responsabile della circolazione.
-
provvedere all’immissione del veicolo presso un luogo privato indicato dal trasgressore:
- Solo qualora il veicolo non sia coinvolto in incidente stradale e sia presente il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido (per i ciclomotori condotti da minorenni, il genitore oppure responsabile della circolazione), il quale abbia la capacità d’intendere o volere e dichiari di avere a disposizione un luogo privato ove potere custodire il veicolo. In questo caso il soggetto presente
sarà nominato custode e nel verbale di sequestro verrà indicato l’obbligo di custodire e non utilizzare il veicolo, tenendolo a disposizione dell’autorità amministrativa.
- Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro tramite l’applicazione sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza uno o più fogli, recanti l’iscrizione: “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO” le cui dimensioni non devono essere inferiori a 20x30cm (vedi allegato). Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- Il luogo di custodia può essere anche in disponibilità non esclusiva del custode (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un’autorimessa pubblica, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Deve comunque trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode. La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (vedi allegato) da parte della persona nominata custode.
- Il veicolo dove essere trasportato presso il luogo indicato dal custode, con spese a suo carico. Il custode deve sottoscrivere separatamente nell’apposito spazio creato sul modello di sequestro (vedi allegato) che il veicolo deve essere allontanato dalla sede stradale caricandolo su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia (l’inottemperanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p.). Pertanto l’agente operante non ha l’onere di attendere sul posto che il trasporto inizi in tali condizioni.
È ipotizzabile che il veicolo dato in custodia, formalmente sottoposto a sequestro amministrativo, sia posto in circolazione:
- qualora sia sprovvisto di copertura assicurativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo viene immesso presso un deposito comunale;
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa ed il conducente non è in grado di esibire la ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo viene immesso presso un deposito comunale;
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa ed il conducente è in grado di esibire la ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo dovrà essere formalmente restituito al proprietario. Questa attività può essere svolta solo negli uffici del comando che ha proceduto alla formalizzazione del sequestro presso il quale è depositato il documento di circolazione del veicolo. In mancanza del proprietario la restituzione potrà essere fatta al conducente solo in presenza di una delega a suo favore, da parte del proprietario (anche via fax cui deve essere allegato il documento d’identità del delegante). Se l’ufficio procedente è diverso da quello che ha formalizzato il sequestro, e non sia altrimenti possibile effettuare la restituzione del veicolo e del relativo documento, oppure qualora non sia presente il proprietario ed il conducente non sia stato delegato, il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale in attesa della formalizzazione al proprietario della restituzione del veicolo e del relativo documento di circolazione. In qualsiasi caso la circolazione con il documento di circolazione relativo al veicolo ritirato ai sensi dell’art. 193 non comporta la violazione dell’art. 216 C.d.S., in quanto tale ritiro in sé non caratterizza una sanzione accessoria.
Qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e si corrisponda il premio di assicurazione per almeno sei mesi (la copertura assicurativa deve comunque essere operante al momento della restituzione), l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore dispone la restituzione all’avente diritto. In caso di immissione di veicoli nei depositi comunali, l’agente che dispone la restituzione deve notificare al proprietario l’intimazione a ritirare il veicolo ai sensi del DPR 189/01 (di cui alla circolare CPM 37/01).
Se non si effettua il pagamento in misura ridotta e non si propone ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 203, comma 3, mentre il verbale di sequestro deve essere inviato con relativo rapporto al Prefetto per la confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 213. In qualsiasi caso copia di tutta la documentazione relativa all’attività svolta deve essere trasmessa all’ufficio Sequestri e Confische del Settore Affari Generali di Via Messina 50.
Infine qualora il proprietario si presenti trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, con l’assicurazione per i successivi sei mesi, è necessario contattare la locale Prefettura per verificare se è stato emesso il provvedimento di confisca. Se questo provvedimento non è stato ancora emesso si deve ammettere il proprietario al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale e, a pagamento avvenuto, provvedere alla restituzione formale del veicolo previo la corresponsione delle spese di rimozione e custodia se dovute. Dell’attività svolta deve essere data tempestiva comunicazione sia alla Prefettura che all’ufficio Sequestri e Confische.
Riguardo al caso del soggetto che paga la sanzione in misura ridotta ma non stipula il contratto assicurativo con i sei mesi di copertura, il verbale non diventa titolo esecutivo mentre riguardo alla possibilità di confiscare il veicolo è stato proposto uno specifico quesito alla locale Prefettura dalla quale si attende risposta.
Si è considerato che il disposto dell’art. 193, in particolare il comma 4, costituisce disciplina esaustiva riguardo all’attività di sequestro, speciale rispetto a quella disciplinata dall’art. 213. Sulla base di questo presupposto sono state individuate le circostanze nella quali il veicolo può essere affidato in custodia ed a quali soggetti.
Nell’ambito dell’attività di demolizione si è identificato il proprietario quale unico soggetto in grado di esprimere tale volontà, considerando “i trenta giorni dalla contestazione”, di cui al comma 3, un termine per l’esercizio di una facoltà, da riconoscere ai i soggetti che non sono presenti al momento dell’accertamento, dalla notifica dell’atto.
Si sono infine ipotizzati dei casi di circolazione durante la custodia, distinguendo se ciò avviene a seguito di dichiarazione di demolizione, affermando il principio dell’inapplicabilità di una nuova violazione dell’art. 193 a carico del custode, potendosi solo configurare delle sanzioni penali.
Quanto elaborato rappresenta una soluzione interpretativa sulla base di un criterio di specialità che si ritiene sufficientemente motivato. Ciò non significa che non possano essere fatte valutazioni diverse, purchè il rigore interpretativo non venga influenzato da motivi di opportunità che, per quanto autorevoli, rischiano di essere poco apprezzati in sede di opposizione.
Ferdinando Longobardo
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO
Circolare n. 20 del 14 luglio 2004
Oggetto:
Art. 193 C.d.S. Circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione.
Facendo seguito alle modifiche del codice della strada introdotte dalla legge 214/03 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) e dalla legge 326/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), in considerazione della circolare del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2004 relativa all’applicazione degli articoli 213 e 214, si ritiene opportuno riassumere la disciplina da applicare in caso di circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.
In premessa si rammenta che l’accertamento riguardante la mancata copertura assicurativa è onere a carico dell’agente di polizia stradale. Come osserva il Ministero dell’interno nella circolare del 25 ottobre 1999 “ai fini dell’accertamento, da parte degli operatori stradali, dell’effettiva mancanza della copertura assicurativa, e quindi della conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 193 C.d.S., non appare sufficiente la circostanza che il conducente non sia in grado di esibire al momento i prescritti documenti (“certificato” e “contrassegno” di assicurazione), asseritamente in suo possesso. Ciò nella considerazione che l’organo accertatore, da un lato, ha l’onere di svolgere successive verifiche presso l’agenzia di assicurazione, dall’altro lato, qualora il suddetto accertamento non fosse possibile può comunque intanto applicare le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 C.d.S., e, contestualmente, invitare il conducente ad esibire i documenti presso un Ufficio di polizia. Naturalmente, qualora dalle successive verifiche dovesse emergere in termini inequivocabili la violazione dell’obbligo della copertura assicurativa, rimane impregiudicata l’applicazione “ex post” dell’art. 193 del codice. E’ da ritenere, peraltro, che se il conducente ammetta spontaneamente di non essere munito di copertura assicurativa, si possa procedere all’applicazione dell’art. 193 sulla base delle dichiarazioni dello stesso.” Pertanto nell’impossibilità di accertare presso le società di assicurazioni la validità della copertura assicurativa, si può procedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 solo in presenza di una dichiarazione del conducente che affermi di non essere munito di assicurazione oppure di altri rilevanti elementi che debbono essere indicati nel verbale di contestazione. Negli altri casi si dovrà procedere a contestare la violazione dell’art. 180 invitando la parte ad esibire la documentazione assicurativa ai sensi del comma 8 del citato articolo.
Qualora si accerti la circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa si contesta la violazione del comma 2 dell’art. 193, indicando la sanzione di 687,75 euro da pagare entro 60 gg., e si procede al sequestro del veicolo (con le modalità di seguito indicate). Nelle note del verbale di contestazione dovrà essere evidenziato che l’importo indicato è ridotto ad un quarto quando:
- si rende operante l’assicurazione nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (se ricorre nel caso concreto);
- l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo (previo versamento di 687,75 euro come cauzione, cui bisogna aggiungere 1,29 euro di imposta di bollo secondo le modalità indicate nella circolare CPM 36/03).
Qualora il soggetto voglia demolire e radiare il veicolo:
- la dichiarazione deve essere fatta solo dal proprietario (quindi non dal conducente o da altro soggetto obbligato in solido se diversi dal proprietario). Pertanto i “trenta giorni dalla contestazione” (di cui al comma 3) si debbono intendere dalla notificazione del verbale se il proprietario non è presente al momento dell’accertamento;
- il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale o presso un luogo non soggetto al pubblico passaggio secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi della presente circolare;
- sul posto l’agente operante non può ritirare la cauzione che deve pertanto essere versata direttamente presso gli uffici del comando di appartenenza dell’accertatore;
- presso questi uffici il proprietario formalizza la sua volontà, versa la cauzione (da indicare sul verbale di contestazione) e viene autorizzato a trasportare il veicolo per la demolizione e radiazione, rimettendo nella sua disponibilità i documenti di circolazione. Se il veicolo si trova presso un deposito comunale ed il proprietario dichiari di avere un luogo non soggetto al pubblico transito ove custodirlo, viene compilato il verbale di affido, altrimenti (se non ha disponibilità di tale luogo o il veicolo è già stato trasportato in luogo non soggetto al pubblico transito) verrà compilata solo l’autorizzazione a demolire il veicolo. Il custode, se persona diversa del proprietario, deve essere messo al corrente dell’attività svolta attraverso la consegna, anche tramite fax, di una copia dell’autorizzazione rilasciata. I fac-simile di tutti i documenti citati sono allegati alla presente circolare;
- all’esibizione, solo presso l’ufficio procedente, della documentazione relativa alla demolizione si dovrà contestualmente restituire 515,81 euro (differenza tra 687,75 euro, la cauzione versata, ed i 171,94 euro, la somma da pagare) da indicare anche sul verbale di contestazione (si rammenta anche in questo caso la necessità di trattenere 1,29 euro di imposta di bollo);
- se il proprietario, pur demolendo il veicolo, non ottempera nel termine prescritto la cauzione dovrà essere acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione. Al proposito si ritiene utile evidenziare che i trenta giorni previsti dal comma 3 dell’art. 193, riguardano lo svolgimento delle attività di demolizione e di radiazione, non la consegna della relativa documentazione. Pertanto qualora il proprietario si presenti successivamente alla scadenza dei trenta giorni con una documentazione antecedente tale data, si deve procedere alla restituzione di parte della cauzione versata; se si presenta con una documentazione che riporta una data successiva, la cauzione deve essere acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione (rilasciando apposita ricevuta).
È ipotizzabile che il veicolo da demolire, formalmente sottoposto a sequestro anche se affidato a terzi, sia posto in circolazione:
- qualora sia sprovvisto di copertura assicurativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.) e del proprietario per l’inosservanza dell’ordine di trasportare il veicolo presso il centro di demolizione (art. 650 C.P.). La cauzione viene acquisita come pagamento della sanzione (con rilascio della relativa ricevuta), da considerarsi pagamento parziale se sono trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta (si dovrà inviare a ruolo il verbale per la differenza tra il p.m.r. e la metà del massimo edittale). Il veicolo deve essere immesso presso la depositeria comunale e sarà oggetto di relazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di confisca solo se sono trascorsi i suddetti termini per il pagamento in misura ridotta (comma 4 dell’art. 193);
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa per i successivi sei mesi, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.) e del proprietario per l’inosservanza dell’ordine di trasportare il veicolo presso il centro di demolizione (art. 650 C.P.). La cauzione viene acquisita come pagamento in misura ridotta della sanzione ed il veicolo deve essere formalmente restituito al proprietario. Questa attività può essere svolta solo negli uffici del comando da cui dipende l’agente accertatore. In mancanza del proprietario la restituzione potrà essere fatta al conducente solo in presenza di una delega a suo favore, da parte del proprietario (anche via fax cui deve essere allegato il documento d’identità del delegante). Altrimenti il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale in attesa della formalizzazione al proprietario della restituzione del veicolo.
Riguardo al caso in cui il proprietario, nonostante abbia dichiarato di volere demolire il veicolo, si presenti con l’assicurazione per i successivi sei mesi quando sono trascorsi più di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, si rinvia alla procedura dettata nei successivi paragrafi della presente circolare.
Come disposto dal comma 4 dell’art 193, in caso di mancanza della copertura assicurativa si deve procedere al sequestro amministrativo in applicazione dell’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto si deve fare cessare la circolazione del veicolo, da depositare presso un luogo non soggetto a pubblico passaggio, e si deve provvedere al ritiro del documento di circolazione del veicolo da depositare presso l’ufficio del comando di appartenenza dell’accertatore. In considerazione della previsione normativa per la quale il veicolo deve essere “in ogni caso prelevato e trasportato fino al luogo individuato in via ordinaria dall’organo accertatore ed, in particolari condizioni, con il concorso del trasgressore”, all’accertamento della circolazione sprovvisti di copertura assicurativa, l’agente operante, dopo avere contestato l’infrazione ed avere compilato il verbale di sequestro, deve:
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provvedere all’immissione del veicolo presso i depositi comunali quando:
- il veicolo è coinvolto in incidente stradale;
- il soggetto presente non è il proprietario o altro soggetto obbligato in solido;
- uno di questi soggetti pur essendo presente, secondo quanto disposto dall’art. 259 c.p.p. e dall’art. 120 c.p.p., si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, in stato di palese infermità mentale ovvero sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione; situazioni giuridiche soggettive, quest’ultime, che, se non è possibile accertare, debbono essere oggetto di dichiarazione autocertificata (vedi allegato);
- il soggetto presente, proprietario o obbligato in solido, sia in stato di ebbrezza (stato che, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 186, non consente la nomina a custode);
- uno dei soggetti indicati (proprietario od obbligato in solido) non accetti di ricoverare il veicolo presso un luogo privato nella sua disponibilità (non si applica la sanzione prevista dal comma 2 ter dell’art. 213 in quanto il sequestro viene effettuato ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81);
- nel caso di ciclomotori quando il conducente è minorenne e non sia presente né il genitore o chi ne fa le veci, né il responsabile della circolazione.
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provvedere all’immissione del veicolo presso un luogo privato indicato dal trasgressore:
- Solo qualora il veicolo non sia coinvolto in incidente stradale e sia presente il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido (per i ciclomotori condotti da minorenni, il genitore oppure responsabile della circolazione), il quale abbia la capacità d’intendere o volere e dichiari di avere a disposizione un luogo privato ove potere custodire il veicolo. In questo caso il soggetto presente
sarà nominato custode e nel verbale di sequestro verrà indicato l’obbligo di custodire e non utilizzare il veicolo, tenendolo a disposizione dell’autorità amministrativa.
- Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro tramite l’applicazione sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza uno o più fogli, recanti l’iscrizione: “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO” le cui dimensioni non devono essere inferiori a 20x30cm (vedi allegato). Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- Il luogo di custodia può essere anche in disponibilità non esclusiva del custode (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un’autorimessa pubblica, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Deve comunque trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode. La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (vedi allegato) da parte della persona nominata custode.
- Il veicolo dove essere trasportato presso il luogo indicato dal custode, con spese a suo carico. Il custode deve sottoscrivere separatamente nell’apposito spazio creato sul modello di sequestro (vedi allegato) che il veicolo deve essere allontanato dalla sede stradale caricandolo su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia (l’inottemperanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p.). Pertanto l’agente operante non ha l’onere di attendere sul posto che il trasporto inizi in tali condizioni.
È ipotizzabile che il veicolo dato in custodia, formalmente sottoposto a sequestro amministrativo, sia posto in circolazione:
- qualora sia sprovvisto di copertura assicurativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo viene immesso presso un deposito comunale;
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa ed il conducente non è in grado di esibire la ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo viene immesso presso un deposito comunale;
- qualora sia provvisto di copertura assicurativa ed il conducente è in grado di esibire la ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa, se dopo avere espletato le necessarie indagini di polizia giudiziaria si individuano elementi di responsabilità penale si procede a carico del custode per l’inottemperanza degli obblighi di custodia (artt. 334 e 335 C.P.), mentre il veicolo dovrà essere formalmente restituito al proprietario. Questa attività può essere svolta solo negli uffici del comando che ha proceduto alla formalizzazione del sequestro presso il quale è depositato il documento di circolazione del veicolo. In mancanza del proprietario la restituzione potrà essere fatta al conducente solo in presenza di una delega a suo favore, da parte del proprietario (anche via fax cui deve essere allegato il documento d’identità del delegante). Se l’ufficio procedente è diverso da quello che ha formalizzato il sequestro, e non sia altrimenti possibile effettuare la restituzione del veicolo e del relativo documento, oppure qualora non sia presente il proprietario ed il conducente non sia stato delegato, il veicolo deve essere immesso presso un deposito comunale in attesa della formalizzazione al proprietario della restituzione del veicolo e del relativo documento di circolazione. In qualsiasi caso la circolazione con il documento di circolazione relativo al veicolo ritirato ai sensi dell’art. 193 non comporta la violazione dell’art. 216 C.d.S., in quanto tale ritiro in sé non caratterizza una sanzione accessoria.
Qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e si corrisponda il premio di assicurazione per almeno sei mesi (la copertura assicurativa deve comunque essere operante al momento della restituzione), l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore dispone la restituzione all’avente diritto. In caso di immissione di veicoli nei depositi comunali, l’agente che dispone la restituzione deve notificare al proprietario l’intimazione a ritirare il veicolo ai sensi del DPR 189/01 (di cui alla circolare CPM 37/01).
Se non si effettua il pagamento in misura ridotta e non si propone ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 203, comma 3, mentre il verbale di sequestro deve essere inviato con relativo rapporto al Prefetto per la confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 213. In qualsiasi caso copia di tutta la documentazione relativa all’attività svolta deve essere trasmessa all’ufficio Sequestri e Confische del Settore Affari Generali di Via Messina 50.
Infine qualora il proprietario si presenti trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, con l’assicurazione per i successivi sei mesi, è necessario contattare la locale Prefettura per verificare se è stato emesso il provvedimento di confisca. Se questo provvedimento non è stato ancora emesso si deve ammettere il proprietario al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale e, a pagamento avvenuto, provvedere alla restituzione formale del veicolo previo la corresponsione delle spese di rimozione e custodia se dovute. Dell’attività svolta deve essere data tempestiva comunicazione sia alla Prefettura che all’ufficio Sequestri e Confische.
Riguardo al caso del soggetto che paga la sanzione in misura ridotta ma non stipula il contratto assicurativo con i sei mesi di copertura, il verbale non diventa titolo esecutivo mentre riguardo alla possibilità di confiscare il veicolo è stato proposto uno specifico quesito alla locale Prefettura dalla quale si attende risposta.
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