Data di pubblicazione:
02 marzo 2004
Iscritti A.I.R.E.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 4100/M360
Roma, 28 ottobre 2003
DESTINATARI VARI (
omissis)
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E..
La legge 1 agosto 2003, n. 214, con la quale è stato convertito il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ha modificato l’art. 134 c.d.s. (D.Lgs. n. 285 del 1992) introducendo il comma 1-bis, il quale prevede che: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) ... (omissis) ... sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”.
Pertanto, si fa presente che:
1) nel caso di veicolo importato temporaneamente o acquistato in Italia a fini di esportazione, gli Uffici della Motorizzazione procedono al rilascio a nome del connazionale, ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s., della targa EE e della relativa carta di circolazione, secondo le ormai note istruzioni impartite con circolare n. 111/96 del 2 agosto 1996 e circolare n. 63/98 del 21 luglio 1998;
2) se il connazionale richiede di immatricolare con targa nazionale, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, c.d.s., gli Uffici della Motorizzazione procedono secondo le modalità stabilite dall’art. 93 c.d.s., avendo cura di:
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del connazionale in uno dei registri A.I.R.E.;
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica;
- annotare sulla carta di circolazione la città, la via e il numero civico presso il quale il connazionale ha eletto domicilio;
- inserire nelle righe descrittive la seguente dizione: “Iscritto A.I.R.E. - Comune di ..........”.
La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 106 del 14 ottobre 1997, la quale, pertanto, deve ritenersi abrogata.
Il Capo Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero
Articoli 93 e 134 del Codice della Strada
:
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Dipartimento per i trasporti terrestri
2. L'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35 a 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 a 550,20. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
l-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe, italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia
o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si app1ica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 4100/M360
Roma, 28 ottobre 2003
DESTINATARI VARI (
omissis)
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E..
La legge 1 agosto 2003, n. 214, con la quale è stato convertito il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ha modificato l’art. 134 c.d.s. (D.Lgs. n. 285 del 1992) introducendo il comma 1-bis, il quale prevede che: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) ... (omissis) ... sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264”.
Pertanto, si fa presente che:
1) nel caso di veicolo importato temporaneamente o acquistato in Italia a fini di esportazione, gli Uffici della Motorizzazione procedono al rilascio a nome del connazionale, ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s., della targa EE e della relativa carta di circolazione, secondo le ormai note istruzioni impartite con circolare n. 111/96 del 2 agosto 1996 e circolare n. 63/98 del 21 luglio 1998;
2) se il connazionale richiede di immatricolare con targa nazionale, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, c.d.s., gli Uffici della Motorizzazione procedono secondo le modalità stabilite dall’art. 93 c.d.s., avendo cura di:
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del connazionale in uno dei registri A.I.R.E.;
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica;
- annotare sulla carta di circolazione la città, la via e il numero civico presso il quale il connazionale ha eletto domicilio;
- inserire nelle righe descrittive la seguente dizione: “Iscritto A.I.R.E. - Comune di ..........”.
La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 106 del 14 ottobre 1997, la quale, pertanto, deve ritenersi abrogata.
Il Capo Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero
Articoli 93 e 134 del Codice della Strada
:
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Dipartimento per i trasporti terrestri
2. L'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35 a 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 a 550,20. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
l-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe, italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia
o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 a 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si app1ica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Il testo della circolare del 1996. | 89,1 kB | |
Il testo della circolare del 1998. | 73 kB |
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