Data di pubblicazione:
22 maggio 2002
Pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Nell'interessante circolare che si allega della Direzione della polizia municipale di Milano si evidenzia che "L’applicazione di pellicole adesive sui vetri comporta una modifica delle loro caratteristiche costruttive e funzionali e come tale deve essere approvata.
L’ufficio territoriale di Milano del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e delle Navigazioni, su sollecitazione della scrivente Direzione, con la nota n. 2977/TC/S del 14 marzo 2002 ha stabilito che “non è consentito apportare modifiche alle caratteristiche su indicate se non da parte del costruttore e dopo avere sottoposto il vetro così modificato alle prove indicate nelle norme sopra citate.”
Pertanto l’applicazione di pellicole che modificano le caratteristiche dei vetri che non siano state sottoposte a prove unitamente al vetro su cui sono montate, deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 78 del vigente Codice della strada (sanzione amministrativa di 328,00 Euro e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi 216 C.d.S.)."
ATTENZIONE, IL MINISTERO, CON NOTA DEL 8 MAGGIO 2002 IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, SOSTIENE UNA TESI DIFFORME IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 78 C.d.S.
La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre con la circolare n. 1680M360 che si allega in calce ha fornito interessanti chiarimenti in merito all'applicazione delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
In particolare si segnala che a differenza di quanto sostenuto dall'ufficio territoriale di Milano con nota del 14 marzo 2002 (pubblicata su questo sito in data 22 maggio u.s.), l'eventuale applicazione di pellicole adesive non comporta la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione e
di conseguenza tale attività non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 78 del vigente C.d.S..
L’ufficio territoriale di Milano del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e delle Navigazioni, su sollecitazione della scrivente Direzione, con la nota n. 2977/TC/S del 14 marzo 2002 ha stabilito che “non è consentito apportare modifiche alle caratteristiche su indicate se non da parte del costruttore e dopo avere sottoposto il vetro così modificato alle prove indicate nelle norme sopra citate.”
Pertanto l’applicazione di pellicole che modificano le caratteristiche dei vetri che non siano state sottoposte a prove unitamente al vetro su cui sono montate, deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 78 del vigente Codice della strada (sanzione amministrativa di 328,00 Euro e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi 216 C.d.S.)."
ATTENZIONE, IL MINISTERO, CON NOTA DEL 8 MAGGIO 2002 IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, SOSTIENE UNA TESI DIFFORME IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 78 C.d.S.
La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre con la circolare n. 1680M360 che si allega in calce ha fornito interessanti chiarimenti in merito all'applicazione delle pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
In particolare si segnala che a differenza di quanto sostenuto dall'ufficio territoriale di Milano con nota del 14 marzo 2002 (pubblicata su questo sito in data 22 maggio u.s.), l'eventuale applicazione di pellicole adesive non comporta la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione e
di conseguenza tale attività non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 78 del vigente C.d.S..
Il testo della circolare | 120 kB | |
La circolare ministeriale del 8 maggio 2002 | 275,7 kB |
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