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giovedì, 7 novembre 2024
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Comando di Polizia Municipale: Castelnuovo Di Conza

Comando di Polizia Municipale - Dati generali
Com.te
Via F. Di Donato, 1 - Castelnuovo di Conza - Salerno
0828-911003
0828-911003
0828-911427
Mattina dalle 08:00 alle 14:00 Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 Dal lunedì al sabato
I L C O M U N E D I C A S T E L N U O V O D I C O N Z A

Dati territoriali
Superficie: 14,00 Kmq
Latitudine: 40¦ 48' 55''
Longitudine: 15¦ 19' 12''
Altitudine m/l.m.: 650
Rischi territoriali: idrogeologico, incendio, nevicate e vento

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE:
OROGRAFIA, GEO-PEDOLOGIA, IDIGRAFIA, VINCOLI.
Il territorio di castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno, confina (da Nord ad Ovest) con quelli di Conza della campania AV, Pescopagano PZ, Santomenna SA e laviano SA.
Dell'intera superficie territoriale, rappresentata da ettari 547, sono di proprietÓ comunale ettari 275, di cui ettari 120 circa sono coperti da soprassuoli boscati che occupano un'area ubicata a Sud-Ovest dell'abitato di castelnuovo di Conza.
Tale superficie boscata interessa una pendice che si sviluppa tra le quote altimetriche comprese tra i 300 e 600 m. s.l.m., con pendenza comprese tra il 15% e il 60%.
L'intero territorio occupa un'area compresa tra la quota minima di 290 m. (loc. Temete) e quella massima di 1050 m. s.l.m. (loc. Monte petrella), con morfologia tipicamente collinare. Sono presenti tutte le esposizioni con prevalenza di quella Sud-Ovest.
Tutto il territorio Þ stato classificato montano con la legge n. 991 del 25.07.1952.
Nell'ambito del territorio le rocce presenti vanno inquadrate secondo la seguente tipologia:
a) Detriti calcarei: si tratta di elementi calcarei a spigoli vivi dispersi in una matrice argillo.sabbiosa arrossate, incoerente, che costituiscono delle lenti di spessore limitato. Interessano il lato Nord-est dell'ambito dell'abitato, a Sud-Est e nord-est lungo il versante destro del fosso che fiancheggia il paese;
b) Argille varicolori: costituiscono l'elemento litologico tra i pi¨ diffuci, occupano l'area posta a nord del cimitero ed a Nord-Ovest dell'abitato. Si tratta di una massa fondamentalmente argillosa, di colore variabile, fortemente brecciata ed attraversata da numerosi piani di taglio, che olistoliti, anche di grandi dimensioni, di rocce carbonatiche;
c)Flysch arenaceo.calcareo: costituisce il rilievo di quota 661 posto a nord-Ovest dell'abitato e la zona di fondovalle posta a Sud-Ovest. I due affioramenti sono limitati. Si tratta di alternanze irregolari di strati calcarei ed arenacei con interstrati argillosi di esiguo spessore;
d) Rocce carbonatiche: si tratta degli stessi materiali che affiorano a laviano e costituiscono le parti sommitali del rilievo sia di Castelnuovo sia di quello circostanti il cimitero.
Si riconoscono due tipi litologici: rocce carbonatiche massive, compatte con stratificazione (H2) costituenti la parte inferiore dell'UnitÓ di Monte marzano ed alternanaza di calcareniti e marme calcaree (B2) anch'esse molte compatte che costituiscono la parte superiore dell'UnitÓ di "Monte Marzano".

Dal punto di vista idrografico il territorio Þ caratterizzato da modesti valloni e torrenti a regime stagionale, tributari del fiume Sele, vanno ricordati il torrente Temete, i valloni Canalone, Cupone, Difesa e aulecina.
L'intero territorio ricade nel bacino idrografico del fiume sele ed Þ soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge n. 3267 del 23.11.1923, inoltre, tutti i terreni gravati da uso civico, categoria A, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 29.06.1939, per effetto della legge n.431 dell'8.08.1985.

LA STORIA

Il territorio di Castelnuovo di Conza Þ stato abitato, visto i ritrovamenti archeologici di siti giÓ scoperti, di cui alcuni sottoposti a saggi di scavo e non ancora portati completamente alla luce, tra il V e III Sec. a.C. . In contrada Cupone sono stati ritrovati manufatti litici senza contesto, assegnabili ad un periodo che va, grosso modo, dal paleolitico superiore al neolitico fino all'etÓ del bronzo.
Per la sua posizione, il territorio di Castelnuovo di Conza ha rappresentato un importante nodo viario, come dimostrano i tratturi antichi che erano le vie di comunicazione con le regioni dell'Italia Centrale e Meridionale; come confermato da molti studiosi, consentiva il passaggio di comunicazione dall'alta Valle del Sele alla Valle dell'Ofanto e quindi il Tirreno con l'Adriatico.
Nelle localitÓ di S'Ilarione e Cupone affiorano resti di insediamenti sannitici del IV sec. a.c., che sono stato oggetto di saggi da parte del Prof. Werner Johannowshi della Soprintendenza di Salerno, i ritrovamenti hanno rilevato in varie localitÓ di Castelnuovo di Conza la presenza di fattorie Sannitiche consentendo il recupero di notevoli resti ceramici.
Dalle fonti esaminate, il primo documento in cui si fa menzione di Castelnuovo di Conza Þ il "Catalogo dei Baroni normanni" (1140), e qui lo si ritrova tra i suffeudi di Conza, altro documento importante Þ un elenco di tutti i paesi che appartengono alla Diocesi di Conza, inviato nel 1200 dal Papa Innocenzo III al Vescovo conzano Pantaleon, vi appaiono Castelnuovo, Malinventre, Torricella e Santomenna.
Castelnuovo era anticamente sotto il dominio di F.D.on Francesco Giesualdo, che poi vendette a Fabio Bavosa della Terra di Pescopagano suo vassallo, in detta terra vi era un comodo Castello posto in luogo ameno per uso del Barone di detta terra ed era munito di forte torre "Cronista Conzana" 1689-1691.
In data 17 Agosto 1254, Innocenzo III affidava in possesso di Filippo di Acerno, il Castello di Castelnuovo, che era stato restaurato nel 1230-1231 insieme ad altri nella zona, per volere di Federico II di Svevia.
Altre notizie ci sono riportate dall'Acocella, che parla di un "terremoto del 14 Gennaio 1466, che colpý Buccino , Pescopagano, Conza ed altre terre" e, per la vicinanza, sicuramente Castelnuovo di Conza.
Come si legge nelle carte d'archivio del XVII e XVIII sec., in Castelnuovo sorgeva una chiesa madre di S. Maria della Petrara che si affiancava nelle funzioni parrocchiali, o si sostituý, alla chiesa di S. Nicola incastellata nell'antico borgo presumibilmente intorno al X secolo. Il nome di S. Maria della Petrara trae origine dalla localitÓ Petrara , estremitÓ dell'antico borgo arroccato su un promontorio caratterizzato da caverne e grotte.
Si narra che ad un Castelnovese apparve in questo luogo una Madonna che gli chiese un pezzo di pane negatole, si dice, da un abitante di S. Menna , paese distante da Castelnuovo circa due chilometri. Il buon uomo ( forse una donna) si rec= nella sua abitazione e preso dallo "impastapane" un pezzo di pasta lievitata l'offrý alla Madonna. Questa espresse il desiderio di essere collocata in chiesa edificata sul posto e murata con le spalle a S. Menna. La statua, raffigurante la Madonna, aveva nella mano un pezzo di pane genuino prodotto della terra.
Come affermava l'Avv. Enzo Di Ruggiero, non saremo lontani da vero se interpretassimo l'apparizione della Madonna come di un monolito che costituiva l'entrata di una "Laura". Una "Madonna delle colture " alla quale si contrapponeva l'eremo di S. Menna.
Come le chiese paleocristiane sorsero sulle rovine di templi pagani cosý sulle antiche "laure basiliane" furono edificate edicole e chiese campestri. E' verosimile che cosý sorse la chiesa di S. Maria della Petrara.
Intorno a questa si andarono addensando abitazioni come era avvenuto nei pressi del monastero benedettino di S. Menna dopo l' XI secolo.
Un'altra tradizione tramandataci e tuttora viva nella memoria collettiva, ritiene, attribuendo ad un episodio di storia recente ci= che s'era verificato in tempi remoti, e cioÞ che Castelnuovo di Conza fosse sorto per l'abbandono di un antico insediamento posto nel bosco e causa della presenza dei serpenti.
In veritÓ nella seconda metÓ del XV sec. gli abitanti di "Torricella" una terra sita nel bosco, si trasferirono in borghi vicini. Una parte di questi si insedi= a Castelnuovo di Conza, che forse per l'incremento demografico e per mancanza di spazio, o per il cessato pericolo di aggressioni cosý frequenti dei secoli precedenti, edific= fuori della porta di "chiecole" dove giÓ doveva esistere una realtÓ urbana consolidata intorno alla chiesa della Petrara. Nell'angolo sinistro appena dopo l'entrata principale della chiesa, era collocata distesa la statua di S'Ilarione (monaco orientale, protettore dei terremoti, che evangelizz= le popolazioni dell'Egitto e del vicino Oriente d.C.). Forse, gli abitanti della "Torricella" trasferitisi a Castelnuovo di Conza portarono i propri ricordi e i propri culti.
Nella "Cronaca Conzana" scritta tra il 1673 ed 1688, nella quale mons. G. Chiusano, di S. Angelo dei Lombardi, cosý si esprime sulla Torricella (ai suoi tempi giÓ diruta): " era una terra (...) posta nella difesola di Bon Inventre, che andava compresa con il feudo di Caposele, che vulgarmente si chiama La Torra nella quale vi si conoscono in atto i vestigi delle case, fontane et altro, che dicono che l'habitanti di detta terra quando abbandonarono detto luogo, parte rimasero nella terra di S. Menna, e parte nelle terre di Caposele e Teora".
Facendo un po' un salto nei secoli oggi Castelnuovo di Conza con il suo centro abitato posto in posizione arroccata, si presenta urbanisticamente con un tessuto edilizio formato da abitazioni disposte in serie parallele, ed allineata secondo la direzione di penetrazione all'interno.
Dopo i terremoti storici del 1466 e del 1694 Þ stato oggetto di una distruzione quasi totale dovuta al sisma del 23 novembre del 1980 di cui ne Þ stato l'epicentro.
Oggi si appresta dopo una lunga fase di ricostruzione a ritornare alla sua "normalitÓ", restituendo pian piano la luce, gli odori, e i colori del suo centro storico, di tutto il nuovo costruito.


TERMINI DI CASTELNUOVO DI CONZA


lu quartar' = recipiente in legno (specificare il tipo di legno e la tecnica) che serviva a portare il pranzo in campagna ai contadini, veniva portato sul capo dalle donne;
lu canistr' = cesta in vimini utilizzata tra l'altro per portare il pranzo in occasione di lutto ai parenti del defunto, tradizione che da questa prende il nome: lu canistr'; per avvenimenti pi¨ gioiosi era utilizzato per trasportare il corredo della futura sposa dalla casa paterna alla propria;
la spara = sorta di cuscinetto ottenuto avvolgendo un panno vecchio e che serviva ad ammortizzare i pesi che si portavano sul capo;
lu mezzett' = unitÓ di misura e strumento per la pesa del grano corrispondente a circa 22 kg;
la spasa = grosso piatto dal quale si mangiava in pi¨ di una persona contemporaneamente
lu cicen' = contenitore in terracotta utilizzato esclusivamente per l'acqua;
la stateia = una sorta di bilancia in ferro che serviva a pesare il grano sull'aia dopo la trebbiatura;
lu mazz'catur' = attrezzo costituito da due pezzi di legno tenute insieme da un laccio di cuoio, utilizzato per battere le spighe di grano;
li cannidd' = sorta di guanto ricavato con delle canne verdi, che serviva per proteggere la mano sinistra con la quale si teneva lu ierm'te;
le manuedd' = fascia di cuoio per proteggere l'avambraccio;
lu ierm'te = piccolo fascio di spighe corrispondente alla quantitÓ massima che il braccio del mietitore poteva contenere;
la gregna = fascio di grano corrispondente a circa 10 ierm'te, che veniva trasportato fino all'aia e ammucchiato per formare lu pignon';
lu pignon' = struttura composta da tante gregne con la tipica forma a tetto per esigenza di stabilitÓ e per far scorrere l'acqua di eventuali piogge;
la faucia = falce per mietere.
lu postatur' = sorta di mortaio in legno.
lu c'rnicchie = attrezzo in legno e ferro utilizzato per cernere il grano.
la seta = attrezzo in legno e ferro utilizzato per cernere la farina.
lu callarul' = pentola in rame che appesa ad una catena sul fuoco, serviva per cucinare.
lu varril' = recipiente in legno che serviva ad attingere e trasportare acqua alla fontana.
la navit'zka = culla in legno di dimensione e forma adatta ad essere portata sul capo dalle donne anche quando andavano a lavorare nei campi.
la fusina = recipiente in argilla per la conservazione di prodotti sott'aceto, sott'olio, sotto sugna.
la pignata = contenitore in argilla adatto alla cottura vicino al fuoco.
lu pignatieddh' = pentolino in argilla o di metallo.
lu macinieddh' = macinino da caffÞ o da pepe.
lu tien' vacil = supporto in metallo per il bacile e la brocca.
lu vacil = bacile.
lu porte lum = porta lume ad olio.
lu fierr' da stir' = ferro da stiro a carbone.
la guandiera = vassoio.
scann'tieddh' = sgabello.
(Architetto Francesco CUSTODE e Onidia CIRIELLO)


* IL CONSIGLIO COMUNALE *
1) TERRALAVORO Carmine
2) D'ELIA Giulio
3) DRAPPA Antonietta
4) MELILLO Gerardina
5) BAGAROZZA Salvatore
6) SALVATORE Michele
7) DONATIELLO Antonio
8) LUONGO Angela
9) TAVARONE Antonio
10) VENUTOLO Giuseppe
11) GRECO Francesco
12) DEL VECCHIO Paolo
13) GAUDIOSI Antonio
* LA GIUNTA MUNICIPALE *
1) Carmine TERRALAVORO - Sindaco
2) Salvatore BAGAROZZA - Assessore
3) Antonio DONATIELLO - Assessore
4) Antonio GAUDIOSI - Assessore
5) Angela LUONGO - Assessore

--- SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Francesco GANGEMI ---
RESPONSABILI:

AREA CONTABILE - Rag. Angela STROLLO (Servizio gestione economica - finanziaria) - Rag. Gerardo MELILLO (Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali);
AREA AMMINISTRATIVA - Rag. Orazio GUARINO;
AREA TECNICA - Geom. Giuseppe DI FILIPPO ( Servizio edilizia residenziale e pubblica locale e piani di edilizia ordinaria e straordinaria - Legge 219/81 e s.m. ed i.);
Geom. Luca ZARRA (Urbanistico e gestione del terrirorio, protezione civile, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, parchi e servizi connessi per la tutela dell'ambiente, necroscopico e cimiteriale, distribuzione gas, stadio comunale, viabilitÓ, illuminazione pubblica);
E-MAIL UFFICIO TECNICO: UTCDFG@TISCALI.IT

ORDINANZA USO ACQUA DEL CIVICO ACQUEDOTTO, PERIODO ESTIVO.

* APERTURA CENTRO SOCIALE CON BIBLIOTECA IN LOCALITA' SCORSO
* Il centro Sociale "Mi interessa" inaugura "Lu Chianieddh" l'unico giornale interamente castelnovese!
Sabato 19 aprile, alle ore 16.00, in Piazza Umberto I¦.
SeguirÓ rinfresco ed estrazione della lotteria pasquale.

* NUMERI UTILI:
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LAVIANO - TELEFONO 0828/915002;
POLIZIA MUNICIPALE CASTELNUOVO DI CONZA - TEL. 0828/911003;
GUARDIA DI FINANZA - 117 - COMANDO TENENZA BATTIPAGLIA -
0828/307370;
PROTEZIONE CIVILE - 081/2323111;
VIGILI DEL FUOCO - PRONTO INTERVENTO: 115;
CORPO FORESTALE - EMERGENZA AMBIENTE : 1515
OSPEDALE OLIVETO CITRA - CENTRALINO: 0828/797111, PRONTO INTERVENTO SANITARIO 118;
GUARDIA MEDICA COMPETENTE PER TERRITORIO: 0828/915131;
* COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA - CENTRALINO 0828/911003, FAX 0828/911427;
- F A R M A C I A - 0828/911423;
- UFFICIO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - 0828/911017;
- SCUOLA MEDIA - AUTONOMIA 123 - COLLIANO 0828/92094, SEDE DI CASTELNUOVO TEL. 0828/911100;
- SCUOLA ELEMENTARE - CIRCOLO 122 - COLLIANO 0828/792282,
SEDE DI CASTELNUOVO TEL. 0828/911100;
- SCUOLA METERNA SEDE DI CASTELNUOVO DI CONZA, TEL. 0828/911306;


***** BOSCO COMUNALE DENOMINATO " TORRETTA" ***** SOTTOPOSTO A TAGLIO - PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE - LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1996, N. 11 - DECENNIO DI VALIDITA': 2001 - 2010.
D I V I E T O A S S O L U T O
DI PASCOLO E RACCOLTA LEGNAME.
_______________________________________________________



Comando di Polizia Municipale - Uffici secondari

Segreteria

0828-911003
0828-911427
Mattina dalle 08:00 alle 14:00 Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 MATTINA: Lunedì al venerdì; POMERIGGIO: Lunedì al venerdì;
Ufficio di SEGRETERIA: Dott. Francesco GANGEMI

Tributi Ed Entrate Patrimoniali

0828-911003
0828-911427
Mattina dalle 08:00 alle 11:00 Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 Mattina dal lunedì al venerdì. Pomeriggio di lunedì e mercoledì
Responsabile Rag. Gerardo Vincenzo MELILLO

Ufficio Tecnico - Protezione Civile

0828-911003
0828-911427
Mattina dalle 08:00 alle 14:00 Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 Mattina dal lunedì al venerdì Zarra, Di Filippo. Lunedì e martedì pomeriggio Geom. Zarra. Mercoledì e giovedì pomeriggio Geom. Di Filippo
Pratiche Legge 219/81 - Gestione Territorio - Protezione Civile - Viabilità - Impianti Sportivi - Tutela dell'Ambiente

Comunicazioni del Comune

  • Ordinanza

    ANNO 2011 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA -

    Ordinanza n° 02 del 13 Gennaio 2011
    OGGETTO : ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.
    IL SINDACO

    - VISTA la deliberazione consiliare n° 02 del 06 Maggio 2008;
    - VISTO il Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati approvato con la richiamata deliberazione consiliare n° 02 del 06 Maggio 2008;
    - VISTO l’allegato C) al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 02 del 06 Maggio 2008, nel quale sono previste le sanzioni per coloro che non si attengono alle norme contenute in esso Regolamento;
    - VISTO il “depliant” allegato alla presente ordinanza nel quale sono sintetizzate ed illustrate le norme cui occorre attenersi per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti;
    - VISTE le norme vigenti in materia di Ordinanze;
    - VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n° 88 del 14 Aprile 2006) e s.m.i.;
    - VISTO l'articolo 198 D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
    - VISTO l'articolo 181 D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n° 88 del 14 Aprile 2006) e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le Pubbliche Amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero......";
    VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 08 Aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 Maggio 2009, relativo alla disciplina dei “centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
    - VISTO Il D.Lgs. n° 152 del 04 Aprile 2006 il quale prescrive ai commi :
    1) che…... “lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti”;
    2) che ..“i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume potenziandola prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero”;
    - VISTO l'Art. 107, Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. ;
    - VISTO l'Art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 17 Ottobre 2002 e pubblicato sul B.U.R.C. Supplemento n° 05 del 03 Febbraio 2003;che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza e le azioni a tutela del Comune di Castelnuovo di Conza;
    - VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 79 del 20 Aprile 2000, con la quale veniva approvato il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
    PREMESSO :
    - CHE il Comune di Castelnuovo di Conza ha provveduto a realizzare un “Centro di raccolta comunale” provvisorio dei “rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ubicato in Località Perillo – PIP Lotto 1°”;
    - CHE l'Amministrazione Comunale, intende modificare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, utilizzando un operatore unico ed eliminando l'intero parco cassonetti dislocati sul territorio comunale, quindi attivare una raccolta cosiddetta “porta a porta”;
    - CHE è opportuno adottare un apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti, nonché per il corretto utilizzo dei contenitori (sacchetti di plastica);
    - CHE è necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento;
    - CHE, al fine di regolamentare l'utilizzo di tutte le attrezzature e/o strutture inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di ovviare per quanto possibile agli inconvenienti igienici e di decoro riscontratisi nel territorio Comunale, anche a causa dell'abbandono dei rifiuti, ingombranti e non, nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
    - CHE appare opportuno e necessario ribadire alla cittadinanza tutte le regole da adottare per un più razionale utilizzo del sistema di raccolta, nonché attraverso una più capillare regolamentazione del conferimento di detti rifiuti e della raccolta di essi, in particolare di quelli ingombranti da avviare alla raccolta differenziata presso il “centro raccolta comunale” ubicato in Località Perillo – PIP Lotto 1°;
    - CHE già nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti ed assimilati, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n° 22, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 06 Maggio 2008, si stabiliva all’Art. n° 08 (Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti) ……….…. , con apposita ordinanza, la modalità di conferimento e raccolta, orario e frequenze minime garantite per la raccolta;
    - RITENUTO, pertanto, opportuno ed inderogabile emanare disposizioni per la disciplina della raccolta dei rifiuti urbani;
    TUTTO CIÒ PREMESSO, NEL RAMMENTARE A TUTTI I CITTADINI CHE :
    - Il servizio presuppone la collaborazione degli utenti, i quali sono obbligati ad effettuare il conferimento dei rifiuti nei modi e nelle forme, variabili nel tempo in relazione al progresso tecnologico e alle scelte operative conseguenti, stabilite con apposite ordinanze;
    - Una corretta differenziazione dei rifiuti permette di ottimizzare i costi di gestione dell'intero servizio, evitando che in discarica finiscano tutte quelle tipologie di rifiuti di cui è possibile eseguire un recupero;
    - Esiste il dovere civico, oltre che nominativo, sull’utilizzo corretto degli spazi pubblici, nonché il dovere di evitare l’insudiciamento delle strade, dei marciapiedi, degli spazi verdi e di tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre al dovere del rispetto dell’ambiente;
    DISPONE
    1) L'apertura del “Centro Raccolta Comunale” sito in Località Perillo in ambito PIP – Lotto 1°;
    2) L'apertura al pubblico del “Centro Raccolta Comunale” dei rifiuti urbani differenziati in Località Perillo in ambito PIP – Lotto 1°, ad eccezione di situazioni contingenti, nel solo giorno di Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00; l’ingresso è consentito unicamente agli utenti regolarmente iscritti al ruolo TARSU del Comune di Castelnuovo di Conza nel rispetto delle modalità e degli orari fissati dall’Amministrazione Comunale.
    3) L'assoluto divieto di abbandono sulla pubblica Via, di tutti i rifiuti e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
    4) La sorveglianza ed il controllo, da parte del personale dell'Ufficio Ambiente Comunale, delle condizioni igieniche e di pulizia di tutti i punti di dislocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
    5) L'installazione, a cura del personale dell'Ufficio Ambiente Comunale, su tutti i contenitori (cassoni scarrabili ubicati nel centro di raccolta comunale) per la raccolta dei rifiuti l’elenco di tutti i rifiuti da potervi conferire;
    6) la pubblicazione di manifesti riportanti la presente ordinanza sugli appositi spazi informatori pubblici Comunali, affinché la cittadinanza sia puntualmente e prontamente edotta delle regole in vigore;
    7) L'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani avverrà attraverso gli operatori ecologici secondo la frequenza riportata nella locandina allegata;
    8) La dislocazione dei contenitori (cassoni scarrabili e compostiere del tipo domestico) per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati nel “centro di raccolta comunale” ubicato in Località Perillo – PIP Lotto 1°- progetto, approvato rispettivamente con deliberazione di Giunta Municipale n° 63 del 14
    Dicembre 2010 e Deliberazione di Giunta Municipale n° 01 del 04 Dicembre 2011 (giusto parere favorevole ASL Salerno Prot. n° 510/UOCP/DS “A” del 21 Dicembre e successivo Prot. n° 08/UOCO/DS “A” del 07 Gennaio 2011, nonché parere ARPAC Salerno Prot. n° 281 del 11 Gennaio 2011);
    ORDINA
    9) a far data del 17 Gennaio 2011 di attenersi e adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati secondo le indicazioni e direttive del seguente calendario distribuito a tutti i nuclei familiari ed a tutti i titolari di attività produttive o commerciali od assimilate:
    Giorno : LUNEDÌ E GIOVEDÌ - area urbana :
    - MULTIMATERIALE (materiali misti- Codice Cer 15 01 06);
    - UMIDO –ORGANICO (frazione organica umida – Codice Cer 20 01 08);
    Giorno MERCOLEDI area urbana :
    - SECCO INDIFFERENZIATO (rifiuto urbano indifferenziato- Codice Cer 20 03 01);
    Giorno MARTEDI - aree rurali :
    - MULTIMATERIALE (materiali misti- Codice Cer 15 01 06);
    - UMIDO –ORGANICO (frazione organica umida – Codice Cer 20 01 08);
    - SECCO INDIFFERENZIATO (rifiuto urbano indifferenziato- Codice Cer 20 03 01);
    Giorno SABATO- attività commerciali e artigianali :
    - IMBALLAGGI CARTA E CARTONE (Codice Cer 15 01 01);
    Tutti i giorni
    VETRO (Codice Cer 20 01 02) - DOVRA’ ESSERE DEPOSITATO NEGLI APPOSITI CONTENITORI (CAMPANE) DISLOCATI SUL TERRITORIO (Località Temete, Piazza Santa Maria della Petrara, Viale Vittime Sisma 23 Novembre 1980, Piazza dell’Emigrante, Largo Croce);
    - MEDICINALI SCADUTI (Codice Cer 20 01 32) : tutti i giorni nel contenitore Piazzetta Europa ingresso Farmacia;
    - PILE BATTERIE SCARICHE DI PICCOLE DIMENSIONI : nei contenitori presso le attività commerciali dislocati sul territorio comunale;
    - EVENTUALI ACCUMULATORI SCARICHI DI GROSSE DIMENSIONI : nei contenitori ubicati presso il”centro di raccolta comunale” ubicato in Località Perillo – PIP Lotto 1°;
    10) I sacchetti con i rifiuti dovranno essere collocati dove è possibile all’interno delle aree private vicino ai cancelli sulla strada pubblica, o fuori della porta di ingresso sul marciapiede o strada pubblica nelle immediate vicinanze delle propri abitazioni, nei giorni di raccolta predeterminati provvedendo comunque a prestare molta attenzione all’integrità dei sacchetti al fine di non spargere rifiuti nelle aree pubbliche;
    11) I rifiuti urbani differenziati e assimilati delle utenze domestiche e degli altri soggetti innanzi descritti e i materiali ingombranti ferrosi, legnosi, RAEE (televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.), possono comunque essere depositati per oggettive esigenze dei cittadini presso il “Centro Raccolta Comunale” sito in Località Perillo in ambito PIP – Lotto 1° tutti i sabati dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (alla presenza degli addetti incaricati comunali) o contattando il Comune - Ufficio Polizia Municipale – Tel. 0828 – 911003; Inoltre per esigenze collegate alla presenza di anziani malati (allettati) e bambini in fasce sarà possibile effettuare la raccolta domiciliare del secco indifferenziato anche il Lunedì e il Giovedi dietro apposita segnalazione al fine di ottimizzare i prelievi, telefonando al Comune - Ufficio Polizia Municipale – Tel. 0828 – 911003;
    12) Il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche (pile e batterie esauste, nonché farmaci) nel “Centro Raccolta Comunale” sito in Località Perillo in ambito PIP – Lotto 1°, nel solo giorno di Sabato dalle ore 9,00 alle ore 11.00;
    13) Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, provenienti dalle abitazioni, dagli insediamenti civili, industriali, artigianali e dai fabbricati in genere, eccezione fatta per quelli di cui ai punti 10 e 11, negli appositi sacchetti di polietilene accuratamente racchiusi;
    14) A far data da oggi il conferimento dei rifiuti e la raccolta dei rifiuti provenienti da utenze domestiche, attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate :
    A) Gli esercenti delle aree mercatali, a posto fisso e di quelle rionali settimanali o plurisettimanali, conferiranno i rifiuti indifferenziati, racchiusi in idonei sacchetti, entro l’orario di chiusura dei mercati medesimi, negli appositi contenitori o, in mancanza di questi, li depositeranno nella propria piazzola.
    B) All’interno del territorio comunale (siano esse aree private, pubbliche o demaniali) è vietato :
    1. abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata e indifferenziata;
    2. conferire i rifiuti negli appositi sacchetti di plastica fuori dagli orari stabiliti negli allegati calendari;
    3. depositare sui marciapiedi, piazze, scarpate, aree verdi pubbliche e private, il seguente materiale: involucri, scatolame, cartoni, terra, terriccio, pneumatici e parti di autoveicoli, o altro materiale proveniente dal restauro o manutenzione di edifici, rifiuti ingombranti e beni durevoli;
    4. depositare i rifiuti, sia pure raccolti in cassette o scatoloni, attorno alle campane per la raccolta vetro dislocate sul territorio;
    5. introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori portarifiuti;
    6. incendiare i rifiuti, nell’intero territorio comunale, sia se conferiti nei contenitori sia se depositati abusivamente fuori dai contenitori ed in qualsiasi altra area;
    7. parcheggiare veicoli a fianco od in prossimità delle campane raccolta vetro, per non ostacolare le operazioni di svuotamento;
    8. spostare e/o prelevare, da parte degli Utenti, i sacchetti contenente i rifiuti differenziati;
    VIETA
    13) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private, vicino a cassonetti ecc., anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti;
    14) il conferimento al di fuori di apposti cassonetti, bidoncini e gabbie di tutte quelle tipologie di rifiuti di cui al punto 11 e 12 di cui è sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
    15) il conferimento nelle campane raccolta vetro di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di auto combustione;
    16) lo spostamento e/o il prelievo da parte degli utenti dei contenitori (sacchetti di plastica) necessari alla raccolta differenziata;
    17) il conferimento dei rifiuti nei cestini per la raccolta delle cartacce dislocati sul territorio Comunale;
    18) la cernita dei rifiuti conferiti nei contenitori (buste di plastica) oppure negli scarrabili presso il “centro raccolta comunale” sito in Località Perillo in ambito PIP – Lotto 1°;
    INVITA
    19) La cittadinanza ad effettuare il conferimento dei rifiuti urbani differenziati di cui ai precedenti punti secondo la locandina allegata;
    20) La cittadinanza a prestare attenzione nel conferire i rifiuti nei contenitori (sacchi in plastica), in modo da evitare la miscelazione tra le varie tipologie di rifiuti;
    21) I cittadini proprietari, amministratori e conduttori di aree e terreni a tenerli puliti da rifiuti, immondizie e materiali putrescibili;
    22) La cittadinanza a conferire materiali inerti, derivanti dall'esecuzione di piccoli lavori edili, presso le ditte specializzate nel settore;
    23) a riciclare: per la raccolta dell’umido chi ha un giardino o un orto a disposizione è invitato a riciclare direttamente l’umido nel proprio compostatore. Tutti gli scarti della nostra alimentazione sono sostanze che possono essere recuperate dopo un particolare trattamento, il compostaggio, che li trasforma in terriccio per l’agricoltura. Naturalmente gli scarti alimentari possono essere destinati all’alimentazione degli animali domestici o di allevamento.
    DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
    - Le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti (lettera A-) comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n° 689 del 24 Novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
    - Le violazioni di cui al precedente punto (lettera B-) , comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00, così come previsto dagli Artt. 255 e 256 D.Lgs. n° 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n° 88 del 14 Aprile 2006) e s.m.i.;.
    - Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00.
    - Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono punibili con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600.00 a Euro 26.000.00 se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolo si, per come previsto agli Artt. 255 e 256 del Testo Unico Ambientale.
    DISPOSIZIONI FINALI
    - E’ demandato al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria Locale, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti, secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152 del 03 Aprile 2006, in tema di abbandono di rifiuti.
    - Per le rispettive competenze viene inviato al Comando Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Laviano, Azienda Sanitaria Locale Salerno, Corpo Forestale dello Stato.
    - A partire dalla data di emanazione della presente ordinanza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sono disciplinati dal regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 02 del 06 Maggio 2008.
    - Le norme a cui attenersi per una corretta raccolta differenziata sono sintetizzate ed illustrate nel “depliant” allegato alla presente Ordinanza.
    - Le sanzioni da applicarsi ai trasgressori sono contenute nell’allegato C) del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 02 del 06 Maggio 2008.
    TRASMETTE
    Manda copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale perché ne curino l’osservanza.
    II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio Online (Legge n° 69 del 18 Giugno 2009) con la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.castelnuovodiconza.sa.it..
    SI INFORMA
    inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4), Legge 241/90 e s.m.i. Che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R., entro 60 giorni, o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione.
    Dalla Residenza Municipale, lì 13 Gennaio 2011
    Il Sindaco
    (Arch. Francesco CUSTODE)

  • Ordinanza

    ANNO 2010 - ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416

    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
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    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
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    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
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    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
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    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
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    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
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    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
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    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
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    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
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    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
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    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
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    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
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    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
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    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
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    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
    Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE
    ORDINANZA N° 11 DEL 3 DICEMBRE 2010 PROT. N° 4416
    I L S I N D A C O
    VISTA l’ordinanza di chiusura strada n. 5 del 20.04.2009, prot. n. 1541, emessa da parte del Responsabile del Servizio viabilità, in seguito alla nota trasmessa dall’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune, prot. n. 37 del 15 aprile 2009, con la quale si evidenziava che sulla Strada interpoderale “S. Ilarione” e precisamente in prossimità dell’abitazione degli eredi LUONGO Donato si èra verificata una frana dovuta al cedimento del terreno sottostante trascinando con se un terzo della carreggiata;
    VISTO gli ultimi eventi pluviometrici documentati con verbale della Polizia Municipale n. 116 dell’11.11.2010 e dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si evince un ulteriore peggioramento del movimento franoso preesistente, attualmente in atto, che si estende per un fronte di oltre 50,00 metri ed una lunghezza di 150,00 metri, immediatamente a monte della strada ex Statale SS 91 ed a valle della strada rurale denominata S. Ilarione;
    VISTO che in sede di sopralluogo da parte di tecnico regionale – Difesa suolo, tecnico comunità montana “Alto e medio Sele, tecnico comunale e agente di Polizia Municipale – sede, è stato accertato che nella nottata del 2.12.2010 si sono aperti nuovi due fronti di frana lateralmente a quella esistente;
    SENTITO in merito il parere dei tecnici di cui sopra che hanno segnalato la pericolosità del movimento franoso che interessa principalmente la strada su cui circolano mezzi agricoli, auto ecc.;
    RITENUTO, pertanto, necessario per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica incolumità procedere immediatamente, alla chiusura della suddetta strada per il periodo necessario alla programmazione di un intervento atto al ripristino della strada ed il relativo pericolo;
    CONSIDERATO che tale provvedimento non impedisce né limita l’ accesso alle abitazioni rurali ed ai fondi agricoltori, poiché si accedere da entrambi i lati dall’ex SS 91;
    VISTO l’art. 6 comma 4 e 14 del Codice della strada;
    VISTO l’art.38 della Legge 142 dell’8.06.1990;
    VISTI gli artt.n.76 e n.23 lettera I dello statuto del Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
    VISTO l’art.7 del D.L. 30 aprile 1992, n.285 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.vo 10 settembre 1993, n.360 e dal D.M. 20 dicembre 1996;
    VISTA la normativa in materia di ordinanze;
    O R D I N A
    • dalla data odierna e fino all’intervento di rimozione della frana:
    • LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI CUI SOPRA FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.


    L’Ufficio Tecnico provvederà a predisporre la relativa segnaletica stradale.
    I contravventori saranno puniti a termine di legge;
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    dell’esecuzione della presente Ordinanza.
    Il Sindaco
    Arch. Francesco CUSTODE

  • Convegno

    Dott.ssa BOZZI a Castelnuovo di Conza

    CASTELNUOVO DI CONZA - STATO E FATTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE POST - SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980.-


    Il Comunedi Castelnuovo di Conza, colpito dal terremoto del 23 novembre 1980, dichiarato disastrato con D.P.C.M. 30.04.1981, perse sotto le macerie 86 persone. Il patrimonio immobiliare pubblico e privato subì danni di varia consistenza, per la gran parte rimase totalmente distrutto. Una distruzione che ha fatto subire il gravoso disagio alla nostra popolazione di trovarsi nei primi mesi ricoverata nelle tende, poi per un anno nelle roulottes, due anni nei containers, per circa 14 anni ancora nei prefabbricati in legno. Una ricostruzione senza fine e fortnatamente oggi a 29 anni dal terrmoto la maggior parte della popolazione vive nelle case ricostruite. In seguito alla tornata elettorale dell'8 giugno 2009, si è insediata a castelnuovo di Conza un'amministrazione che vede me, Francesco Custode, sindaco e composta da consiglieri giovani, la maggior parte dei quali nati dopo il terremoto dell'80. Io avevo solo 13 anni quando il paese fu colpito dal sisma. Una premessa necessaria per far capire che per noi la parola terremoto è "Storia". Anni di disagio vissuti in baracche e cantieri interminabili. Molti di noi sono nati in quelle baracche. Noi siamo quelli che il terremoto lo hanno subito, non abbiamo partecipato a scelte o politiche che hanno determinato l'oggi di questo Paese. Eppure paradossalmente questa Amministrazione, che si regge su una maggioranza ottenuta alle lezioni con una lista chiamata "Futuro per Castelnuovo", quotidianamente è costretta a guardare solo al passato. Ogni giorno abbiamo a che fare con vertenze, sentenze, richieste di liquidazione, espropri, richieste di abitazioni ricadenti nella lettera B, come descritto dettagliatamente nelle schede. Quest'Amministrazione, subito dopo l'insediamento, ha hiesto all'U.T.C. e alla ragioneria un'accurata ricognizione degli atti connessi alla ricostruzione post-terremoto. I dati emersi, di seguito sintetizzati, sono estremamente preoccupanti cosiderato che siamo a 29 anni dal terremoto:


    Torale Edilizia privata ex L. 219/81 (Lettera B)  € 6.728.096,22


    Totale completamento Opere Pubbliche iniziate ex L. 219/81 € 50.370,37


    Totale Nuove Urbanizzazioni - Lettera B € 5.000.000,00


    Totale Contenziosi in atto  € 4.015.446,13


    Totale somme Spese legali per Contenziosi € 161,919,61


    Totale Espropri      € 500.000,00


    TOTALE GENERALE                       € 16.869.832,33 


    La situazione, invero ripetutamente segnalata nell'ultimo decennio, è stata parzialmente ripianatadall'Amministrazione che ha preeduta quella attuale. dagli atti, peraltro, si evince che l'avverbio parzialmente trova giustificazione nell'esguità, per non dire dell'inesitenza di assegnazioni di fondi di questi ultimi anni. L'attuale Amministrazione come potrà guardare al futuro quando quotidianamente arrivano pignoramenti o sentenze definitive che bloccano l'ordinaria attività dell'ente? Siamo al punto che, per controversie legate alla 219, Commissari ad Acta nominati da tar ci aggrediscono sulle somme in tesoreria al punto che non siamo in grado di pagare il carburante per lo scuola bus, il gas per riscaldare la scuola, gli stipendi agli inpiegati comunali. Oggi i contenziosi ex L. 219, che in parte sono già sentenza ed altri prossimi, incidono sulla contabilità ordinaria e quindi sulla vita quotidiana di questo Paese. Quale futuro ci può essere per questo Paese quando il valore dei contenziosi per milino di euro supera quello dell'intero valore patrimoniale immobiliare Castelnovese attualmente presente? Questa è una situazione drammatica che non ci consente affatto di guardare al futuro in aniera positiva. Chiediamo che il Governo intervenga, anche attraverso il Commissariamento ex L.219/81 del nostro Comune. Noi giovani amminitratori non so quando saremo in grado di resistere.


    o riusciamo ad avere strumenti e rispèoste a breve o questo paese sarà costetto a morire.


    Credo fortemente però che anche la gente del piccolo paese Castelnuovo di Conza, ha diritto di guardare con positività al proprio futuro e per questo vi chiedo di aiutarci.


    IL SINDACO ARCHITETTO FRANCESCO CUSTODE

  • Convegno

    ANNO 2009 - CONSIGLIO COMUNALE 27/06/2009

    AVVISO AI CITTADINI -  E' CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2009, ALLE ORE 18,00, PER DISCUTERE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:


    1)Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;
    2) GIURAMENTO DEL SINDACO
    3) Presa d’atto nomina GIUNTA;
    4) Elezione della Commissione Elettorale Comunale;
    ELETTO A SINDACO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 L'ARCH. FRANCESCO CUSTODE

  • Ordinanza

    ANNO 2008 - FOCOLAIO DI MVS - ZONA DI SORVEGLIANZA CASTELNUOVO DI CONZA - SUINI

     
    E-MAIL: pmcastelnuovodiconz@tiscali.it FAX: 0828/911427
    Cod. Fisc. 82003550652 C.A.P.84020
    COMUNE DI C A S T E L N U O V O D I C O N Z A
    Medaglia d’oro al merito civile
    Provincia di Salerno
    -----ooOoo-----
    ORDINANZA N° 16 DEL 10.12.2008 PROT. N°5081


    Oggetto:
    focolaio di MVS insorto in un'azienda di Morra De Santis - Emanazione di Zona di Sorveglianza per il territorio di Castelnuovo di Conza.
    IL SINDACO
    Vista la nota n 2316 del 6.12.2008 ed acquisita agli atti in data 6.12.2008 n. 5474 del Responsabile dell’Unita Operativa Veterinaria di Colliano, con la quale si richiede di emettere ordinanza per istituire una "Zona di Sorveglianza nel territorio di Castelnuovo di Conza, atteso che la Regione ha segnalato la presenza di un focolaio di malattia vescicolare del suino (MVS) nei comune di Morra De Santis;
    Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione della malattia;
    Visto il T.U. LL. SS. 27.7.1934, n.1265:
    Visto il R.P.V. approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
    Vista la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34:
    Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218:
    VISTO i! D. Lgs 22 maggio 1999, n. 196; "attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/32/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
    VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CER del Consiglio del 17 dicembre 92 che introduce misure generali di lotta contro talune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare del suini;
    VISTA la Decisione CE 779/2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;
    Vista l'Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008;
    O R D I NA
    che per i motivi in premessa. che qui si intendono integralmente riportati, che è dichiarata "ZONA DI SORVEGLIANZA PER MALATTIA VESCICOLARE DA ENTEROVIRUS DEL SUINO”;
    Nella suddetta zona. che sarà delimitata dalle previste tabelle indicanti la malattia. si applicano Ie seguenti misure:
    a) esecuzione a cura dei Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio delI'identificazione di tutte Ie aziende che detengono animali della specie sensibili;
    b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da una azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei ventuno giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dai proprietari degli animali o della persona che se occupa;
    c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzata in provenienza della stessa azienda purché:
    • tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto:
    • sia stato effettuato. 48 ore prima del trasporto, un esame clinico con risultato negative dei suini da trasportare;
    • un esame sierologico di iin campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati del macello di destinazione designate dall’Autorità Competente;
    • ciascun SUINO sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
    • i camion, nonché gli altri mezzi e attrezzature autorizzate per il trasporto di detti suini, siano puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
    d) i camion, nonché gli altri mezzi e attrezzature, utilizzati per il trasporto di suini, animali o materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della Zona di sorveglianza non possono lasciare questa zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’ Autorità Competente;
    e) te misure di cui sopra restano in vigore sino a quando non saranno ultimate tutte Ie operazioni previste dall'art, 14 D.P.R, 17/05/96 n. 362 e tutte Ie misure prescritte per la zona di protezione;
    f) i detentori e i proprietari degli animali dalle specie sensibili. sono attenuti a segnalare al Servizio Veterinario di questa A.S.L, (tel.0828 995181). con la massima urgenza, ogni variazione dello stato di salute dei propri animali;
    DISPONE L' IMMEDIATA NOTIFICA
    • ai Veterinari ufficiali della Competente Azienda Sanitaria Salerno 2;
    • agli Agenti della forza pubblica (Comando Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Corpo Forestale dello Stato) i quali sono incaricati, ciascuno per parte spettante, dell'esecuzione delta presente ordinanza la quale è dichiarata immediatamente esecutiva.


    I trasgressori saranno puniti a termine di legge.


    L'ordinanza consta di 2 pagine con la presente e firmasi come per legge.