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Data di pubblicazione: 21 maggio 2008

Via libera al pacchetto sicurezza

il Giornale

fonte:
il Giornale



Ecco il pacchetto sicurezza del governo. Pubblichiamo ampi stralci del provvedimento che
il Giornale è riuscito a visionare in anteprima. Gli articoli del decreto legge che entrerà in vigore entro luglio sono otto.

ESPULSIONE
L'articolo 1 del decreto affronta il tema fondamentale delle espulsioni: «Il giudice ordina l'espulsione ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; «Il giudice ordina l'espulsione ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, quando lo straniero sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro mani».

UBRIACHI AL VOLANTE
Nella seconda parte dell'articolo 1 ecco la stretta su chi guida ubriaco o drogato: a chi provoca incidenti stradali mortali «Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica; 2) soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

AGGRAVANTE CLANDESTINITÀ
L'articolo 4 sostiene che «quando uno straniero commette un delitto durante la permanenza illegale nel territorio dello Stato, la pena prevista è aumentata di un terzo. Quando ricorre la circostanza di cui al comma 1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste».

DICIOTTO MESI NEI CPT
«La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 60 giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all'espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di 60 giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non potrà, in ogni caso, essere superiore a 18 mesi».

VIETATO AFFITTARE AI CLANDESTINI
L'articolo 5 affronta uno dei temi più importanti, quello dell'affitto di immobili ai clandestini: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi cede in locazione o in godimento ovvero consente per un tempo superiore a un mese, l'uso di un immobile di cui abbia la disponibilità, o di parte di esso, a uno straniero irregolarmente soggiornante, senza osservare l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila».


Il disegno di legge che sarà presentato oggi e poi discusso in Parlamento è composto da 19 articoli ed entra più in profondità.

VIOLENZA AD ANZIANI E DISABILI
L'articolo 1 aggiunge, fra le aggravanti, quella per chi commette reati contro gli anziani: «L'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
L'articolo 2 introduce l'aggravante per chi i reati commessi verso i portatori di handicap. Se i reati di atti osceni, delitti verso la persona e il patrimonio e sfruttamento della prostituzione «sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

CITTADINANZA SOLO DOPO DUE ANNI DAL MATRIMONIO
L'articolo 3 del disegno di legge modifica la legge 5 febbraio 92 sul diritto alla cittadinanza proponendo che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero». Questi tempi sono «ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi».

REATO D'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
È il provvedimento di cui tanto si è discusso in questi giorni, poi inserito nel disegno di legge (e non nel decreto legge) all'articolo 7 bis, dal titolo «Ingresso illegale nel territorio dello Stato»: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

POTERE DEI SINDACI
Nel disegno di legge si sostiene che «Il sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal ministro dell'Interno». «Il sindaco può adottare «provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana». «In casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari dell'apertura al pubblico degli uffici».

PIÙ POTERI ALLE POLIZIE MUNICIPALI
L'articolo 6 del disegno di legge consente la «collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio». Con l'articolo 7 si consente ai vigili urbani «l'accesso al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno» e la possibilità dell'inserimento dei dati «acquisiti autonomamente».

TUTELA DI MINORI E BAMBINI NELL'ACCATTONAGGIO
L'articolo 10 del disegno di legge modifica l'articolo 112 del codice penale sulla «responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori, «mentre l'articolo 12 modifica il codice penale per un maggiore «contrasto nell'impiego di minori nell'accattonaggio»: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni». Lo stesso articolo prevede anche «pene accessorie» se lo sfruttamento dei minori avviene da parte dei genitori: «La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore rispettivamente: 1) la decadenza dell'esercizio della podestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura».



PENE CONTRO VANDALI
All'articolo 8 e 9 del disegno di legge si prevedono «disposizioni concernenti il reato di danneggiamento» e il reato di «deturpamento e imbrattamento di cose altrui». In particolare all'articolo 9 si interviene sull'articolo 639 del codice penale nel punto in cui si prevede la pena di un anno per chi commette deturpamento e imbrattamento su immobili «compresi nel perimetro dei centro storici», estendendo questa variante anche a «immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano».

CONFISCA BENI MAFIOSI
All'articolo 15 si legge: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica».

TRASFERIMENTO DI SOLDI
L'ultimo articolo del disegno di legge stringe le maglie del trasferimento di soldi dall'estero: «Chi è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisite la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere stati conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».




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